Affitti in nero e redditi non dichiarati: al via i controlli del Fisco

Anna Maria D’Andrea

15 Febbraio 2019 - 17:06

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Affitti in nero e altre tipologie di redditi non dichiarati: l’Agenzia delle Entrate detta le regole per i controlli e per la prima tranche di lettere di compliance nel 2019. Invio delle lettere tramite PEC o posta ordinaria.

Affitti in nero e redditi non dichiarati: al via i controlli del Fisco

Affitti in nero e altri redditi non dichiarati ai fini Irpef: l’Agenzia delle Entrate si prepara all’invio delle prime lettere per la promozione dell’adempimento spontaneo del 2019.

L’avvio dei nuovi controlli del Fisco sul corretto versamento delle imposte sui redditi è stato annunciato dal provvedimento del 15 febbraio 2019.

Sotto la lente delle Entrate finiranno tutti i contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie tra imposte versate e dati a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria relativi a redditi da fabbricati, affitti sottoposti a tassazione Irpef o cedolare secca, così come redditi da lavoro dipendente e assimilati o autonomo abituale, professionale e non.

Le lettere di compliance saranno inviata tramite PEC o tramite posta ordinaria e i contribuenti potranno regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi mediante il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base alla data di regolarizzazione.

Una vera e propria ondata di controlli sul corretto versamento delle imposte sui redditi che inaugura la stagione della compliance 2019.

Affitti in nero e redditi non dichiarati: al via i controlli del Fisco

È il provvedimento del 15 febbraio 2019 a stabilire le regole sui controlli che l’Agenzia delle Entrate avvierà per la promozione dell’adempimento spontaneo.

L’obiettivo è stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e le categorie di redditi interessati saranno le segenti:

  • redditi dei fabbricati di cui agli artt. 25 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione previsto dall’art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Cedolare secca sugli affitti), alternativo al regime ordinario;
  • redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e seguenti del TUIR;
  • assegni periodici di cui agli artt. 50 e seguenti del TUIR;
  • redditi di partecipazione ex artt. 5 e 6 del TUIR, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, di cui all’art. 116 del TUIR;
  • redditi diversi, ex art. 67 del TUIR;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e professionale, di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR imponibili a tassazione ordinaria ovvero ai regimi di tassazione previsti dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 e dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • redditi di lavoro autonomo abituale e non professionale, di cui all’art. 53, c. 2, del TUIR;
  • redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex art. 44, c.1, lett. e) e lett. f) del TUIR e redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all’art. 26, c. 5, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.

Protagonista sarà indubbiamente l’Irpef e l’incrocio dei dati. Nella comunicazione saranno indicati i dati presenti nell’Anagrafe tributaria relativi ai contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti così come i dati delle operazioni IVA comunicati.

In caso di anomalie riscontrate, l’Agenzia delle Entrate scriverà ai contribuenti a mezzo PEC o tramite posta ordinaria, riportando nel dettaglio l’importo del reddito parzialmente o totalmente omesso.

Ravvedimento operoso nel caso di errori o omissioni

Sarà possibile informare l’Agenzia delle Entrate di eventuali dati, fatti e circostanze non incluse nella lettera di compliance tramite i canali consueti: intermediari abilitati, CIVIS o presso gli Uffici presenti sul territorio.

Nel caso in cui invece le contestazioni contenute nella comunicazione fossero veritiere, il contribuente potrà correggere errori ed omissioni mediante il ravvedimento operoso, che consente di ridurre l’importo delle sanzioni dovute.

Sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Tutti i dettagli nel provvedimento che di seguito si allega:

Agenzia delle Entrate - provvedimento 15 febbraio 2019
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo riferite a più categorie reddituali

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