Come funziona l’affidamento congiunto dei figli: da quale genitore vivono, calendario dei giorni di visita e assegno di mantenimento. Guida completa all’affido condiviso (anche per genitori non sposati).
L’affidamento congiunto dei figli prevede che madre e padre separati o divorziati conservino gli stessi diritti e doveri sulla prole, educativi, economici ed assistenziali.
Si tratta della regola generale di gestione dei figli alla fine del matrimonio, mentre l’affidamento esclusivo è ormai una eccezione (se ricorrono gravi circostanze).
Tuttavia l’affido condiviso non prevede necessariamente che i figli trascorrano la stessa quantità di tempo con ciascun genitore: in genere si sceglie presso quale dei due vivranno stabilmente, con la possibilità di vedere l’altro genitore ogni volta che si vuole o se ne abbia la necessità.
Spieghiamo come funziona - per genitori sposati e non sposati - e come si determina l’assegno di mantenimento.
Affidamento congiunto: regole, come funziona e giorni per ciascun genitore
- Come funziona l’affidamento condiviso
- Dove abitano i figli e quanti giorni spettano a ciascun genitore
- Diritti e doveri dei genitori con affidamento congiunto
- Cos’è l’affidamento congiunto con residenza privilegiata
- Mantenimento dei figli con affidamento condiviso
- Affidamento congiunto: come funziona per genitori non sposati
Come funziona
L’affidamento congiunto riguarda la gestione dei figli dopo la separazione o il divorzio (consensuali o giudiziari) e prevede che entrambi i genitori conservino la piena responsabilità sui figli secondo il principio della bigenitorialità.
In passato il giudice sceglieva la tipologia di affidamento in base al caso concreto, oggi, invece, dopo la legge n. 54/2006, la regola generale è l’affidamento congiunto - o meglio l’affido condiviso - mentre l’affidamento esclusivo o super esclusivo sono circostanze eccezionali.
Quindi, a meno che uno dei due genitori sia violento o inidoneo, il giudice sceglierà l’affidamento congiunto che consente al figlio di mantenere i rapporti in egual misura con entrambi.
L’affido condiviso funziona così: di norma il giudice stabilisce a casa di quale genitore i figli debbano essere collocati in maniera stabile ma lascia invariati diritti e doveri da parte di entrambi. In altre parole - anche se il minore risulta residente presso uno soltanto dei due - può trascorrere il tempo che vuole con l’altro genitore.
I giorni di visita possono essere stabiliti concordemente tra le parti oppure, in mancanza di accordo, dal giudice tutelare. In ogni caso, diritti e doveri sui figli sono egualmente divisi e condivisi, in modo da far subire il meno possibile il trauma della separazione e del divorzio e della fine della convivenza tra i due genitori.
Questa tipologia di affidamento è quella che il giudice deve preferire, tuttavia ai sensi dell’articolo 155 bis del Codice civile:
"Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad un solo genitore quando ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”
Dove abitano i figli e quanti giorni spettano a ciascun genitore
Spesso si pensa - erroneamente - che l’affidamento congiunto significhi che i figli debbano trescorrere metà del tempo con un genitore e metà con l’altro. In realtà i giorni di visita non sono così rigidi, e dipendono dagli impegni dei genitori e dei figli.
Quindi - salvo ipotesi eccezionali - generalmente il giudice non stabilisce in maniera tassativa il numero dei giorni che i figli devono trascorre con la madre o con il padre ma, al contrario, si lascia molto spazio agli accordi privati.
Infatti l’affidamento condiviso si caratterizza per il fatto che entrambi i genitori partecipano in egual misura alla vita del figlio e ai suoi bisogni, anche se il tempo a disposizione è differente.
Diritti e doveri dei genitori con affidamento congiunto
La riforma del diritto di famiglia del 2006, con la quale si è determinato il passaggio dall’affidamento congiunto all’affido condiviso, prevede quali sono i diritti e i doveri dei genitori dopo il divorzio o la separazione.
Entrambi mantengono pari responsabilità verso i figli: il diritto/dovere di mantenere economicamente la prole, di istruzione e di educazione morale e spirituale. A ciascun genitore spettano le decisioni di “ordinaria amministrazione” durante il periodo in cui i figli si trovano con lui, invece per le decisioni “importanti” occorre interpellare anche l’altro.
Sia il padre che la madre hanno diritto di trascorrere le festività e le vacanza estive con i figli secondo gli accordi privati. Ove manchi l’accordo, spetta al giudice stabilire con quale dei genitori e che con che frequenza i figli debbano passare Natale, Pasqua e ferie estive, nell’interesse del minore e nell’ottica di non danneggiare nessuno.
Cos’è l’affidamento congiunto con residenza privilegiata
L’affidamento congiunto dei figli, o affido condiviso , può prevedere due diverse modalità:
- affidamento con residenza alternata (eccezionale perché può essere molto scomodo per la prole) secondo cui i figli alternano periodi di convivenza presso l’uno e l’altro genitore oppure (ipotesi residuale) sono gli stessi genitori che si alternano nell’immobile in cui i figli vivono stabilmente;
- affidamento con residenza privilegiata, secondo cui i figli risiedono prevalentemente presso l’abitazione del coniuge ritenuto più idoneo o dove si svolgeva la vita familiare prima del divorzio o la separazione.
Quest’ultima è la regola generale in caso di affidamento congiunto e il genitore presso il quale i figli vivono con maggiore stabilità viene detto “collocatario”.
Se le parti sono d’accordo tra loro possono stabilire in autonomia dove debba vivere il minore, altrimenti questa decisione dovrà essere presa dal giudice tutelare, nell’ottica di salvaguardare il benessere dei figli ed evitare traumi.
Mantenimento dei figli con affidamento congiunto
Entrambi i genitori, fino a quando i figli non sono economicamente autosufficienti, sono tenuti al mantenimento della prole in maniera proporzionata al proprio reddito e patrimonio, a meno che le parti non si accordino tra loro diversamente.
Se lo ritiene necessario nell’interesse dei figli, il giudice può imporre ad uno dei due genitore di versare l’assegno di mantenimento mensile al fine di realizzare il principio di proporzionalità tra gli sforzi economici dei genitori. L’importo dell’assegno, ove necessario, viene determinato dal giudice in base a diversi fattori:
- le esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio durante il matrimonio;
- il tempo di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche dei genitori, quindi proprietà, rendite, redditi da lavoro, eredità e donazioni ricevute.
Dove, invece, il giudice ritiene non necessario imporre l’assegno di mantenimento ad uno dei due, le spese (sia ordinarie che straordinarie) vengono di norma divise a metà o in altra proporzione secondo gli accordi tra padre e madre.
Affidamento congiunto: come funziona per genitori non sposati
Per quanto riguarda la tutela e il benessere dei figli, di fronte alla legge non esiste nessuna differenza tra genitori sposati e non sposati. Quindi per conviventi e coppie di fatto l’affidamento congiunto funziona secondo le stesse regole.
Il giudice opterà per l’affido congiunto come regola generale, a meno che non ricorrano particolari condizioni che richiedo l’affidamento esclusivo o super esclusivo, sempre nel benessere della prole.
Stessa cosa per quanto riguarda i diritti e i doveri dei genitori (sia educativi che economico-materiali) e il mantenimento.
Di norma - salvo diversa pattuizione - il giudice decide chi dei due deve essere il genitore collocatario (dove i figli vivono stabilmente) ma l’altro genitore conserva sempre il diritto di trascorrere del tempo con la prole e partecipare alla sua educazione e formazione, allo stesso modo della madre o del padre collocatario.
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