Abuso edilizio: sanzione penale e amministrativa per chi costruisce senza permessi

Simone Micocci

13/03/2018

14/03/2018 - 11:25

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L’abuso edilizio è un reato punito sia penalmente che con una sanzione amministrativa; ecco cosa cambia dal punto della prescrizione e gli importi delle multe previste per chi trasgredisce la legge.

Abuso edilizio: sanzione penale e amministrativa per chi costruisce senza permessi

L’abuso edilizio è quel reato urbanistico che si concretizza quando viene effettuato un intervento sul territorio senza l’autorizzazione necessaria per costruire. Si ha abuso edilizio anche quando l’intervento è difforme dall’autorizzazione concessa.

Chi commette un abuso edilizio è punito sia sul versante penale che su quello amministrativo; la sanzione penale, infatti, prevede un’ammenda o l’arresto per il soggetto che ha commesso il reato, mentre quella amministrativa concerne il ripristino dello stato anteriore all’abuso.

Fare una distinzione tra queste due sanzioni è molto importante anche ai fini della prescrizione; solo la sanzione penale, infatti, è passibile di prescrizione, mentre ciò non vale per la sanzione amministrativa edilizia.

Di questi e di altri temi concernenti l’abuso edilizio ne parleremo nel prosieguo dell’articolo; partiamo con il chiarire quando si concretizza questa fattispecie di reato.

Quando si è colpevoli di abuso edilizio?

L’articolo 44 del Dpr 380/01 configura l’abuso edilizio come un reato perseguibile penalmente dallo Stato. Tuttavia non fa parte dell’insieme dei delitti bensì di quello delle contravvenzioni, illeciti meno gravi dei primi puniti con l’arresto l’ammenda.

Nel dettaglio, si ha un abuso edilizio ogni volta che un’opera viene realizzata senza le opportune autorizzazioni, quali ad esempio:

  • permesso di costruire: il provvedimento con cui l’autorità comunale abilita un intervento edilizio in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica ed alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria;
  • DIA, denuncia di inizio attività: la relazione tecnica sottoscritta dal progettista con la quale questo attesta la rispondenza degli interventi da realizzare sia alla strumentazione urbanistica che alle normative vigenti in materia edilizia. Con questa relazione il progettista si assume ogni responsabilità dell’intervento, anche dal punto di vista penale.

Tuttavia si ha abuso edilizio anche quando l’intervento presenta delle caratteristiche differenti da quelle indicate nell’autorizzazione. Pensiamo ad esempio a chi chiede un permesso per realizzare un immobile di 70 metri quadrati e poi ne costruisce uno di 200; anche in questo caso si configura la fattispecie di reato e di conseguenza possono scattare le sanzioni - sia penali che amministrative - previste dalla legge.

Sanzioni

Come anticipato il reato di abuso edilizio prevede sia una sanzione penale che una amministrativa.

Per il colpevole del reato contravvenzionale è previsto l’arresto e una multa (importo massimo di 51.645€), eccone alcuni esempi a seconda della tipologia di reato:

  • inosservanza delle norme, delle prescrizioni o delle modalità esecutive: ammenda fino a 10.329€;
  • assenza del permesso di costruire o opera in totale difformità: arresto fino a due anni e ammenda che va dai 5.164€ ai 51.645€;
  • lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio: arresto fino a due anni e ammenda che va dai 15.493€ ai 51.645€.

Per il reato di abuso edilizio si applica anche una sanzione amministrativa con la quale si obbliga il responsabile dell’abuso a ripristinare lo stato dei luoghi entro un termine di 90 giorni.

Questo quindi ha tempo 90 giorni per rimuovere l’intervento illecito oppure per demolire l’immobile; se non lo fa sia il bene che l’area di sedime vengono acquisiti di diritto dal Comune. L’area acquisita dal Comune però non può superare di dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

Sull’opera comunque può essere richiesto un accertamento di conformità, con la possibilità che questo comporti la sanatoria del bene.

Qualora sia possibile sanare l’illecito si evita la demolizione ma comunque il colpevole di abuso edilizio dovrà pagare una sanzione amministrativa di un importo commisurato all’entità dell’abuso o all’incremento del valore venale del bene. L’importo della sanzione non può essere inferiore ai 516€ e viene raddoppiato in caso di mancata dichiarazione di inizio attività o per le difformità alla dichiarazione.

Prescrizione

Come anticipato i termini della prescrizione scattano solamente per la sanzione penale prevista per l’abuso edilizio. Il Comune quindi può chiedere in qualsiasi momento il ripristino dello stato dei luoghi e di rimuovere il reato permanente perpetrato verso il territorio.

Per quanto riguarda la sanzione penale la prescrizione non opera automaticamente, ma necessita dell’intervento del difensore il quale deve eccepire in pendenza di giudizio.

Nel dettaglio, i termini di prescrizione sono due:

  • 4 anni in assenza di atti che interrompono il termine della prescrizione;
  • 5 anni se nel frattempo si sono verificati atti che interrompono il suddetto termine.

Argomenti

# Reato

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