Nel nuovo Testo unico dell’edilizia dovrebbe entrare la sanatoria degli immobili ante 1967. Perchè questi edifici sono particolari e oggi cosa prevede la normativa?
Dopo settimane di silenzio sull’argomento, si torna a parlare di condono edilizio per gli immobili realizzati ante 1967. La riforma del Testo Unico dell’edilizia, dopo settimane di stop per i dubbi sollevati sulle coperture, è stata bollinata dalla Ragioneria dello Stato ed è approdata alla commissione Ambiente alla Camera, dopo la sottoscrizione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
Il disegno di legge chiede la delega per fare in modo che il Governo possa riscrivere, rinnovandole, le regole sull’edilizia contenute nel Tue. Si tratta dell’aggiornamento di regole che, ormai, risalgono al 2001 e che il Governo, entro un anno, dovrebbe modificare.
Nella riforma del Tue trova spazio anche il tanto atteso condono edilizio, visto che la nuova normativa dovrebbe permettere un iter più semplice per la sanatoria di immobili costruiti ante 1° settembre 1967 (la data in cui è entrata in vigore la Legge Ponte).
Condono edilizio in arrivo, cosa cambierebbe?
Oltre a una sanatoria più facile per gli edifici ante 1967, la riforma dovrebbe portare anche alla chiusura, entro un termine certo, delle domande di sanatoria presentate per i condoni del 1985, 1994, e 2003. Si parla, quindi, di accelerare l’iter dei tre condoni edilizi più importanti. Molte pratiche sono ancora giacenti nei Comuni e il nuovo TUE punta proprio a smaltire questo arretrato.
Al ddl di delega al Governo dovrebbe essere abbinato un testo che contiene le proposte avanzate da Forza Italia e dal Movimento 5 stelle: il testo concretizzerebbe un intervento di riforma atteso che intercetta le nuove esigenze della popolazione e al tempo stesso fa in modo di inquadrandole in una programmazione mirata al benessere delle generazioni attuali e di quelle future.
Perchè è importante la regolarizzazione degli edifici ante 1967
Nel gergo dell’edilizia parlare di “ante 1967” fa riferimento agli immobili costruiti prima del 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della legge 765 del 1967, la normativa rivoluzionaria che impose l’obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio nazionale. Per gli edifici costruiti prima di quella data, a causa della mancanza di titoli edilizi, è molto più difficile dimostrare la legittimità urbanistica.
Il fatto che un edificio sia stato costruito prima del 1967, in ogni caso, non significa in automatico che debba essere conforme a livello urbanistico: in assenza di licenza edilizia la legittimità di un immobile costruito prima della Legge Ponte, passa per la soddisfazione di determinate condizioni.
Prima del 1967 era necessario richiedere la licenza edilizia solo per i centri abitati e questo lasciava molte zone prive di una normativa urbanistica, cosa che generò una disparità normativa sanata con la Legge Ponte. Quest’ultima, infatti, estese a tutto il territorio nazionale l’obbligo di licenza edilizia e obbligò tutti i Comuni a dotarsi di un piano regolatore che avesse valenza in tutto il suo territorio.
Quando è conforme un immobile ante 1967?
Per essere considerati conformi gli edifici costruiti prima del 1967 devono essere legittimi in base alle norme dell’epoca in cui sono stati costruiti. La conformità dipende dal periodo in cui l’immobile è stato terminato e nello specifico:
- per immobili costruiti prima del 1942 il titolo edilizio non era necessario se situati fuori dal centro abitato e se il Comune non aveva istituito un piano regolatore;
- per gli immobili costruiti tra il 1942 e il 1967 non era richiesto alcun titolo edilizio e gli edifici costruiti prima del 1942 sono conformi se il Comune non si era dotato di un regolamento edilizio: erano legittimi tutti i fabbricati costruiti in aree non interessate dai piani regolatori.
Qualsiasi modifica apportata all’immobile dopo il 1967, invece, è soggetta a titolo edilizio.
Come si ottiene la conformità urbanistica per un immobile ante 1967?
Per avere la conformità urbanistica di un edificio ante 1967 è necessario essere in possesso di una serie di documenti che dimostrino la legittimità dell’immobile come il primo accatastamento, che deve essere precedente al 1967. In assenza del primo accatastamento possono essere utilizzate anche estratti cartografici da cui risulti la costruzione prima del 1967.
Possono essere probanti, inoltre:
- documenti su condoni edilizi ottenuti successivamente;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal venditore che attesti la legittimità ante 1967;
- informazioni sui piani regolatori vigenti all’epoca della costruzione.
Di fatto, quindi, non esiste un abuso edilizio per un immobile ante 1967 situato in un’area che allora non necessitava di licenza edilizia.
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