Abbandono del posto di lavoro: rischi e conseguenze

Noemi Secci

16 Ottobre 2018 - 15:04

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Che cosa rischia il lavoratore che si allontana dal posto di lavoro, quando l’allontanamento è legittimo?

Abbandono del posto di lavoro: rischi e conseguenze

Allontanarsi dal posto di lavoro è lecito? Normalmente, non è consentito: il dipendente, difatti, è tenuto a rispettare l’orario di lavoro assegnato, dunque deve rimanere presso la sede dell’azienda, o nel luogo in cui svolge le sue mansioni, fino alla fine del proprio turno.

Di conseguenza, il dipendente che abbandona il luogo di lavoro, violando un obbligo di legge e contrattuale, commette un illecito disciplinare, che può essere sanzionato anche col licenziamento.

In alcune situazioni di necessità, però, l’abbandono del posto di lavoro può essere giustificato e non dar luogo a sanzioni disciplinari. Ma procediamo per ordine, e facciamo il punto sull’abbandono del posto di lavoro: quali sono i rischi per il lavoratore e quali le conseguenze, in quali casi il dipendente che lascia il posto di lavoro può evitare il licenziamento.

Che cosa succede se si abbandona il posto di lavoro?

Spesso, l’abbandono del posto di lavoro può dar luogo all’applicazione della sanzione disciplinare più grave, ossia quella del licenziamento disciplinare.

In particolare, il licenziamento è legittimo se l’abbandono del posto di lavoro ha determinato un problema nello svolgimento dell’attività lavorativa dell’azienda o dell’ente, oppure se il dipendente si è allontanato ingiustificatamente più volte, o per motivi falsi o, ancora, se all’allontanamento segue una lunga assenza ingiustificata.

In tutti questi casi, il licenziamento è consentito in quanto il lavoratore, oltre a cagionare un danno o rilevanti disagi all’azienda o all’ente, lede il rapporto di fiducia col datore di lavoro.

Licenziamento per abbandono del posto di lavoro: quando è legittimo

Vediamo ora alcuni casi in cui il licenziamento per abbandono del posto di lavoro si considera legittimo:

  • il lavoratore abbandona frequentemente il posto di lavoro, anche per brevi periodi, per andare a fare la spesa o commissioni personali, oppure per fare una semplice passeggiata o bere qualcosa al bar;
  • il lavoratore straniero abbandona il posto di lavoro per recarsi nel paese di origine senza avvisare il datore e senza fornire giustificazioni valide;
  • il lavoratore, guardia giurata, si allontana dal luogo che deve sorvegliare per fare commissioni personali;
  • il lavoratore abbandona il posto di lavoro affermando di essere malato e invia all’azienda un certificato medico falso o contraffatto.

Abbandono del posto di lavoro per malore

Ci sono dei casi, però, nei quali l’abbandono del posto di lavoro ha alla base una valida motivazione e per questo non può essere sanzionato col licenziamento.

Se, ad esempio, il dipendente ha un malore improvviso, può lasciare la propria attività senza avvertire il datore di lavoro, purché abbia comunicato l’allontanamento ad un collega.

La tutela della salute del dipendente, infatti, prevale sugli interessi dell’azienda.

Il dipendente, dunque, non può essere licenziato se ha abbandonato il posto di lavoro per un malore.L’illegittimità del licenziamento è stata confermata dalla Cassazione, con la sentenza n. 21215/2010; secondo i giudici, in particolare, non è lecito il licenziamento di chi, a seguito di un malore improvviso, lascia il proprio posto di lavoro, dietro invito dei colleghi, e si assenta nei giorni successivi.

Abbandono del posto di lavoro per pericolo grave ed immediato

L’abbandono del posto di lavoro senza avvertire il datore è possibile anche quando esiste un pericolo grave ed immediato per la sicurezza del lavoratore: è il Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro a stabilirlo (Art. 44 Dlgs. n. 81/2008).

Anche in questo caso il licenziamento del dipendente è illegittimo, in quanto prevale l’interesse alla salute ed all’integrità fisica della persona sull’interesse economico dell’azienda.

Abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente pubblico

Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, l’allontanamento dal posto di lavoro si considera legittimo in caso di pericolo grave ed immediato, in quanto si applica il principio generale di prevalenza della salute e dell’integrità del lavoratore sugli interessi dell’azienda, ed in quanto le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza si applicano anche nei confronti di tutti i lavoratori, compresi quelli delle pubbliche amministrazioni.

Risulta legittimo anche l’allontanamento dal posto di lavoro per malore. Nello specifico, secondo la contrattazione collettiva:

  • se il lavoratore ha prestato servizio per parte della giornata, e si è allontanato a seguito di un malore, la giornata non si considera assenza per malattia se il certificato medico decorre dal giorno successivo a quello in cui si è presentato il malore; il dipendente, in questo caso, deve recuperare le ore non lavorate in tempi e modalità accordate con il diretto superiore;
  • se il certificato medico coincide, invece, con la giornata in cui il lavoratore si è sentito male, la giornata è considerata assenza per malattia ed il dipendente può utilizzare le ore lavorate come riposo compensativo di pari entità; in parole semplici, se il dipendente che ha accusato il malore ha lavorato, nella giornata, per due ore e poi si è assentato, quelle due ore possono essere recuperate successivamente. dato che il certificato medico copre l’intera giornata.

Secondo l’Aran(l’Agenzia per la rappresentanza sindacale degli impiegati statali), il beneficio del recupero delle ore non può essere applicato al personale della scuola.

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