Dopo l’approvazione del decreto da parte del Senato, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello sulla voluntary disclosure. Ecco chi può richiedere la procedura, quali beni riguarda, quante e quali sono le tasse da pagare, le istruzioni su come compilare il modello e la lista delle sanzioni alle quali si va incontro. Guida alla legge sul rientro dei capitali.
Nella giornata di ieri il Senato ha approvato in via definitiva il Ddl sul rientro dei capitali nascosti sia all’estero che in Italia. Nessuna modifica al testo arrivato dalla Camera.
Dopo l’ok di Palazzo Madama, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la bozza del modello che consente di accedere alla procedura di collaborazione volontaria.
Voluntary disclosure: soggetti interessati e beni
Può accedere alla procedura relativa al rientro dei capitali qualsiasi cittadino detenga patrimoni non dichiarati al Fisco, sia in Italia che all’estero. La voluntary disclosure riguarda:
- conti correnti,
- polizze assicurative,
- trust,
- fondi comuni,
- deposito di metalli preziosi,
- partecipazioni,
- immobili,
- beni mobili registrati .
I beni sopra elencati possono essere detenuti anche attraverso "interposte" strutture.
Voluntary disclosure: le tasse
A differenza di quanto accaduto con gli scudi fiscali, con la voluntary disclosure il contribuente ha l’obbligo di dichiarare nome e cognome.
Parlando di tasse, chiunque decida di regolarizzare la propria posizione, nel caso in cui non sia già scattata la prescrizione fiscale: (5 anni per i paesi della white list, 10 anni per i paradisi fiscali) è tenuto a versare l’intera Irpef (43% +2% di tasse locali),
Sottolineiamo che lo sconto derivante dall’adesione volontaria alla procedura sul rientro dei capitali è sulle sanzioni,che scendono al 3% del capitale a determinate condizioni, ma non sugli interessi.
Nel caso in cui Svizzera e Italia concludano nei prossimi 60 giorni l’accordo fiscale previsto, le tasse sui capitali detenuti nel Paese elvetico dovranno essere versate dal 2010 in poi e non dal 2015 come precedentemente stabilito.
Sulle annualità precedenti al 2010, il fisco italiano incasserebbe solo sanzioni e interessi (mediamente dal 3% al 7% sul capitale, invece del 70-75% come media ponderata)
In riferimento ai patrimoni fino a 2 milioni di euro, il calcolo degli interessi sul capitale viene effettuato mediante un meccanismo forfettario.
Per quanto riguarda i beni detenuti in Italia, il contribuente potrà regolarizzare con la stessa proceduta quelli detenuti nelle cassette di sicurezza. Nel caso in cui l’importo sia inferiore ai 2 milioni, si ricorrerà alla procedura forfettaria semplificata.
Infine, se si attesta che il contenuto della cassetta risale al periodo precedente al 2009, non si dovranno pagare le tasse, ma solo le sanzioni e gli interessi.
Voluntary disclosure: scadenze e condizioni
Il contribuente che decide di accedere alla proceduta, può richiedere l’adesione al piano di compliance fiscale entro il 30 settembre 2015. La trasparenza riguarderà le omesse dichiarazioni fino al 30 settembre 2014.
Nel caso in cui abbia già ricevuto un atto di inizio indagine da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, il soggetto non potrà aderire alla voluntary disclosure. Al contrario, nel caso in cui si acceda al programma, non si dovrà rispondere dei reati fiscali commessi, dell’omissione sull’Iva e sui contributi non versati.
In aggiunta non ci saranno conseguenze relative al reato di autoriciclaggio appena introdotto, che andrà a punire con pene aggiuntive da 1 a 4 anni (ipotesi lievi) o da 2 a 8 anni chi si “autolava” i proventi dell’ evasione fiscale.
Voluntary disclosure: modello e richiesta
Il modello è composto da tre sezioni:
1) Attività estere
2) Maggiori imponibili
3) Nuovi investimenti all’estero.
Al loro interno dovranno essere inseriti i dati relativi al periodo 2003 - 2013.
In secondo luogo si dovrà specificare se l’accesso alla voluntary disclosure riguardi capitali detenuti all’estero o redditi non dichiarati in Italia.
A questo punto si dovranno indicare i «soggetti collegati» (con tanto di codice fiscale) alla disponibilità delle somme.
Una volta conclusa la compilazione, il contribuente è tenuto ad allegare la documentazione necessaria a ricostruire il reddito e i beni detenuti all’estero, nonché i le informazioni che consentono di calcolare i maggiori imponibili, ai fini delle imposte sul reddito, dell’IVA, dell’Irpef e dei contributi previdenziali.
Compilato il modello, il soggetto invierà la richiesta all’Agenzia delle Entrate che a sua volta risponderà con un invito a comparire con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e dell’ammontare da pagare. Infine si potrà decidere se versare o optare per l’accertamento con adesione.
Ecco la bozza del modello relativo alla richiesta di accesso della procedura di voluntary diclosure
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