Abilitazione avvocato in Spagna: come validarla in Italia

Isabella Policarpio

6 Dicembre 2018 - 14:36

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Diventare avvocato in Italia è sempre più difficile. Questo spinge molti aspiranti a recarsi in Spagna per prendere il titolo di “abogado” e poi tornare in Italia sperando nella sua convalida. Vediamo come si articola la procedura di validazione.

Abilitazione avvocato in Spagna: come validarla in Italia

Ottenere il titolo di avvocato in Italia non è affatto semplice, per questo numerosi aspiranti legali scelgono di diventare abogado in Spagna e poi iniziare l’iter della validazione del titolo una volta tornati in Italia. Si tratta di una pratica molto diffusa: basti pensare che circa l’82% degli italiani iscritti al Registro degli avvocati stabiliti ha sostenuto l’esame in Spagna.

La via spagnola per ottenere l’abilitazione dura circa un anno e prevede la frequenza di un Master en Abogacia, presso le università di Giurisprudenza spagnole ed il superamento di una prova finale abilitante. La prova d’esame viene valutata con criteri oggettivi e circa l’80% dei candidati supera l’esame contro il 35% che si stimano in Italia.

Il titolo spagnolo però non consente di esercitare la professione in Italia se non si segue un preciso iter: l’abogado deve richiedere l’iscrizione al Registro degli avvocati stabiliti e solo dopo 3 anni acquisisce la piena validazione del titolo. In alternativa può fare una richiesta formale per sostenere una prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale Forense, ottenendo così l’immediata iscrizione all’Albo ordinario.

Come validare il titolo spagnolo

Chi ha superato con successo l’iter per diventare avvocato in Spagna (la frequenza del Master de Acceso a la Abogacia e la prova d’esame finale) ottiene il titolo di abogado e può esercitare la professione forense in tutta la penisola iberica.

Tuttavia la maggior parte delle persone che seguono questa strada non hanno intenzione di rimanere in Spagna ma vogliono esercitare la professione in Italia, dove però il titolo non è pienamente riconosciuto.

Una volta tornato in patria, all’abogado si prospettano due strade alternative tra loro per avere la validazione del titolo:

  • l’iscrizione nel Registro degli avvocati stabiliti;
  • il superamento di una prova attitudinale presso il CNF (il Consiglio Nazionale Forense).

Il Registro degli avvocati stabiliti

La prima ipotesi è di gran lunga la più seguita, anche se prevede un tempo di attesa di 3 anni. L’abocado tornato in Italia deve richiedere l’iscrizione in un apposito registro chiamato Registro degli avvocati stabiliti, cioè di quegli avvocati che hanno preso il titolo in Paesi europei diversi dall’Italia. Gli iscritti in questo registro devono seguire precise regole:

  • svolgere l’attività giudiziale d’intesa con un professionista regolarmente abilitato, mentre non sussistono limitazione rispetto all’attività stragiudiziale;
  • non può esercitare innanzi alla Corte di Cassazione o ad altre giurisdizioni superiori se non dimostra di aver esercitato la professione per almeno 12 anni nel Paese d’origine;
  • deve rispettare tutte le norme legislative, professionali e deontologiche dettate dall’ordinamento italiano;
  • non può firmarsi come “avvocato” ma come “abogado” (nel caso in cui abbia ottenuto il titolo in Spagna);
  • deve sottostare al potere disciplinare del Consiglio forense di appartenenza.

Trascorsi 3 anni, egli può richiedere di essere integrato nell’Albo ordinario, quindi esercitare la professione in autonomia e firmare gli atti in qualità di avvocato a tutti gli effetti.

La prova attitudinale presso il Consiglio Nazionale Forense

La seconda ipotesi è il superamento di una prova attitudinale presso il CFN che consta in due prove, una scritta e una orale, e si svolge due volte l’anno. Chi la supera può immediatamente essere iscritto all’Albo ordinario e quindi esercitare la professione forense a pieno titolo ed in autonomia.

L’abogado deve presentare la domanda di ammissione all’esame al CFN compilando il modulo online sul sito www.consiglionazionaleforense.it. Entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, la commissione si riunisce su convocazione del Presidente e fissa il calendario delle prove d’esame. Le materie delle prove sono rimesse alla discrezionalità della commissione.

Chi supera entrambe le prove attitudinali ottiene il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Giustizia senza dover attendere i 3 anni previsti per chi segue la strada dell’iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti.

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