L’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole relative alla nuova tassazione dei fondi pensione e alle imposte sulla previdenza complementare, introdotte dalla Leggi di Stabilità.
Con la circolare 2/E del 13 Febbraio 2015 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione delle nuove regole relative alla tassazione dei fondi pensione. Secondo le disposizioni della Legge di Stabilità (L. 190/2014), infatti, la tassazione sui introiti ottenuti dai fondi pensione e dalla previdenza complementare, viene elevata al 20%, con effetto dal 1 Gennaio 2014. Ecco quali sono gli elementi principali da tenere in considerazione, dalla base imponibile alle aliquote.
Casi di applicazione
Le nuove regole di tassazione, previste dalla Legge di Stabilità, si applicano al risultato di gestione e riguarda tutte le forme di previdenza complementare, quindi:
- i fondi pensione;
- fondi a “contribuzione definita”: si tratta di quei fondi in cui è certa l’entità dei contributi assegnati ma non è certa l’entità della prestazione;
- fondi a “prestazione definita”: dove l’entità dei contributi viene definita in base alle esigenze del gestore del fondo;
- Forme pensionistiche individuali,
- Vecchi fondi pensione;
Aliquota sostitutiva al 20%
La nuova aliquota fiscale del 20% si applica al risultato di gestione maturato nel periodo d’imposta di cui si vanno a dichiarare i redditi (nel caso attuale il 2014). La base imponibile è costituta dal risultato netto maturato nel periodo d’impsta. Per ottenere il risultato netto si "sterilizzano", ossia si escludono dal calcolo:
le operazioni che non hanno alcun legamente con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo;
i prelievi a monte sui redditi di capitale percepiti dal fondo stesso;
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate tengono anche conto del fatto che i redditi ottenuti dai investimenti in titoli di debito pubblico sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,5%. Proprio per questo, dal momento che anche i fondi pensione effettuano questo tipo di investimenti e che, d’altra parte, non possono essere penalizzati (con una tassazione maggiore al 20%) per questo tipo di investimenti, è stato disposto che i redditi ottenuti dagli investimenti in titoli di stato concorrano alla formazione della base imponibile per il 62,5% e non per la loro totalità.
I redditi effettivamente derivanti dal possesso di titoli di Stato che concorrono alla formazione della base imponibile del risultato di gestione dei fondi pensione e delle altre forme di previdenza complementare sono quelli effettivamente realizzati nel periodo d’imposta considerato e in tale periodo d’imposta vanno compresi anche i redditi effettivamente maturati alla data del 31 Dicembre dell’anno di riferimento.
Aliquota light al 12,5%
Un’aliquota light al 12,5% è prevista, invece, per i redditi ottenuti dai fondi pensione attraverso i seguenti investimenti:
- investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati tramite Organismi di investimento collettivo di risparmio (gli Oicr);
- investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati tramite contratti di assicurazione.
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