Danno biologico: cosa si intende con questa espressione? Facciamo il punto in merito al calcolo del risarcimento, soprattutto con riguardo alle lesioni micropermanenti.
Il danno biologico è una lesione accertata dell’integrità psico-fisica della persona. Spesso può essere richiesto il risarcimento in relazione a infortuni lievi, come quelli micropermanenti derivanti per esempio da sinistri stradali.
Come effettuare però il calcolo del risarcimento per danno biologico? Nell’articolo presente cercheremo di illustrare le maggiori informazioni sul tema.
È bene ricordare però che il nostro ordinamento determina ad oggi unicamente l’importo per danni lievi da lesioni micropermanenti (con invalidità inferiore al 9%). Per infortuni di maggiore entità è possibile rivolgersi alle tabelle di Roma o Milano.
Ecco le principali indicazioni su calcolo, significato e risarcimento da danno biologico.
Danno biologico: significato
Il danno biologico è una tipologia di lesione riconosciuta che è recata all’integrità psico-fisica della persona. Il danno biologico, e il relativo risarcimento, servono a tutelare l’integrità e la salute della persona: un diritto che risulta protetto sin dalla Carta Costituzionale.
Questo è un danno non patrimoniale, insieme ai danni morali e a quelli esistenziali.
Una sentenza della Corte di Cassazione (la 26972/2008) ha però specificato come il danno non patrimoniale è categoria generale che non ammette sottocategorie se non con valore puramente descrittivo. Al danno biologico va però riconosciuta una portata tendenzialmente onnicomprensiva.
Il calcolo del danno biologico è determinato secondo criteri di legge unicamente per le cosiddette lesioni micropermanenti, ovvero per quelle che danno luogo ad una percentuale di invalidità pari o inferiore al 9% (art. 139 del Codice delle assicurazioni private).
Per percentuali superiori (le lesioni macropermanenti) il calcolo del risarcimento è affidato a tabelle analoghe delle Corti di Appello di Roma e, soprattutto, di Milano.
Risarcimento danno biologico, lesioni micropremanenti: calcolo e descrizione
Il danno biologico da lesioni micropermanenti è l’unico ad essere stato disciplinato mediante legge e che quindi permette un calcolo più accurato del risarcimento. Per lesioni micropermanenti si intendono quel tipo di infortuni che danno luogo ad una percentuale di invalidità fino a 9 punti percentuali.
Per dare luogo al risarcimento del danno le lesioni in questione devono essere verificabili fattivamente. In materia di calcolo dell’indennità da lesioni micropermanenti è intervenuto il D.l. 1/2012 (art. 32) che indica come:
“Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” (c. 3-ter).“È risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione” (c. 3-quater).
Per danno da lesioni micropermanenti è quindi necessario un riscontro verificabile per mezzo di medico legale attuabile sia visivamente, sia per mezzo di strumenti diagnostici come radiografia o ecografia.
Inoltre il danno biologico sussiste indipendentemente da una diminuzione della capacità del soggetto di poter produrre reddito.
Calcolo risarcimento danno biologico per lesioni micropermanenti
Il calcolo del risarcimento da danno biologico è suscettibile, nel caso di lesioni micropermanenti, di due tipologie di valutazioni distinte. Ciò è dovuto al differente calcolo per danno biologico che viene operato in caso di infortuni con effetti permanenti o temporanei.
In caso di lesioni permanenti il calcolo di danno biologico viene effettuato sulla base delle tabelle aggiornate con apposito decreto ministeriale. È possibile prendere visione della tabella per gli anni 2016-2017 nel documento sottostante:
Per quanto riguarda l’importo del risarcimento da lesioni temporanee, il Decreto Ministeriale del 19 luglio 2016 fissa il risarcimento a 46,10 euro per ogni giorno di inabilità assoluta.
Per inabilità inferiore al 100% il risarcimento è proporzionale alla percentuale riscontrata.
Il giudice ha la facoltà di incrementare fino al 20% l’importo del risarcimento per danno biologico mediante ‘equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato’.
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