Ecco cosa c’è da sapere sul risarcimento del danno biologico e le nuove tabelle per calcolarlo.
Chi subisce le conseguenze di un illecito ha diritto di ottenere, in primis dall’autore, il risarcimento di tutti i danni patiti per godere di un’adeguata tutela e riparazione. Il danno biologico è uno dei più delicati, non soltanto per il modo in cui interessa chi lo subisce ma anche perché in qualità di danno non patrimoniale non è immediatamente quantificabile. Ovviamente questo non significa che non ci siano dei criteri utili a calcolare il danno biologico, anche perché deve essere equamente commisurato a quanto subito e non generico.
A tal proposito, molti tribunali adottano delle tabelle che definiscono i criteri per calcolare il risarcimento a seconda delle lesioni riportate, grazie alle quali è possibile contare su regole abbastanza uniformi e verificabili. Di fatto, vengono quasi sempre prese come riferimento le tabelle del tribunale di Milano e le tabelle del tribunale di Roma, che offrono linee guida utilissime per il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali. Per alcuni di questi, inoltre, abbiamo finalmente delle tabelle uniche nazionali. Vediamo quindi cosa prevedono.
Cos’è il danno biologico
Dallo stesso illecito derivano molteplici danni a carico di chi lo subisce, spesso parte di una stessa conseguenza ma diversi negli effetti e nell’interesse. Una prima distinzione viene fatta tra i danni patrimoniali, di cui si può provare la quantità con precisione e immediatezza, e quelli non patrimoniali che devono essere valutati dal giudice con il metodo equitativo. Il danno biologico fa parte dell’ampia categoria dei danni non patrimoniali perché non corrisponde a un’effettiva perdita economica, pertanto è compito del tribunale trovare un importo adeguato a ristorare virtualmente la vittima.
Il danno biologico corrisponde in particolare alla lesione dell’integrità psicofisica della persona, tutto ciò che ne lede la salute fisica e/o psicologica. Si tratta di un danno che non è di per sé quantificato ma può e deve essere attestato dalla perizie medico-legali. È sempre necessario un accertamento sanitario che comprovi la lesione subita, che dovrà essere poi quantificata dal giudice. F
acciamo un esempio per capire meglio, partendo dal caso di un incidente stradale. La vittima riporta una serie di danni patrimoniali, come le spese mediche e anche la perdita della capacità lavorativa, ma anche non patrimoniali. La gamba rotta o il disturbo da stress post traumatico sviluppati a causa del sinistro rientrano nel danno biologico, mentre l’impatto sulla vita e la sofferenza rientrano rispettivamente nel danno esistenziale e nel danno morale.
Il risarcimento per il danno biologico
La liquidazione del danno biologico dipende dalla quantificazione dello stesso, in base a quanto previsto dai certificati medici, e al calcolo operato dal giudice. Come anticipato, vengono quasi sempre utilizzate le tabelle del tribunale di Milano che trovate qui allegate insieme a quelle del tribunale di Roma per un punto di riferimento alternativo. Per i casi di malasanità e infortunistica stradale ci sono invece, finalmente, le tabelle uniche nazionali.
Si deve in ogni caso ricordare che le tabelle offrono criteri utili, ma il calcolo viene personalizzato sul caso specifico a seconda delle particolari circostanze presenti. La Corte di Cassazione riconosce infatti un sistema di personalizzazione del danno, ammettendo anche la possibilità di aumentare (in circostanze eccezionali e motivate) gli importi previsti. Le tabelle, comunque, funzionano con un sistema a punti (dall’1% al 9% per le microlesioni e dal 10% al 100% per le macrolesioni) che valuta l’invalidità temporanea o permanente per poi tenere conto delle varie circostanze utili, come l’età del danneggiato.
A meno che sia provato e riconosciuto dal giudice, il danno morale viene normalmente incluso in questo risarcimento, spesso atto a coprire in linea generale tutti i danni non patrimoniali della persona secondo l’apprezzamento del giudice.
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