L’obbligo di vaccino per gli Over 50 non cambia le regole in merito al risarcimento danni: quando spetta l’indennizzo, sia nel caso delle vaccinazioni obbligatorie che per quelle solo raccomandate.
Le nuove regole sull’obbligo del vaccino per Over 50 impongono delle riflessioni sul risarcimento danni in caso di danni avversi. C’è chi crede, infatti, che dal momento che alcune categorie di persone sono obbligate per legge a vaccinarsi, è giusto che lo Stato si faccia carico del risarcimento qualora dalla somministrazione del vaccino dovesse scaturire qualche problema di salute.
Va detto, tuttavia, che in Italia l’obbligo vaccinale non è una novità: è già previsto da tempo per i bambini, e da mesi è diventato obbligatorio per gli adulti che fanno parte di alcune categorie di lavoratori. Esiste già, dunque, una legge di Stato che tutela le persone dai danni provocati dalle vaccinazioni obbligatorie, con le quali viene anche previsto un risarcimento a seconda dei casi.
Vediamo, dunque, come funziona oggi il risarcimento danni da vaccino obbligatorio, a chi spetta l’indennizzo e quali sono le procedure da seguire per ottenerlo.
Risarcimento danni provocati da un vaccino obbligatorio o raccomandato: come funziona oggi
È la legge n° 210 del 25 febbraio 1992 a riconoscere un indennizzo per i danni riportati dagli effetti collaterali di una o più vaccinazioni obbligatorie. Nel dettaglio, qui viene previsto un risarcimento danni che va a compensare le “lesioni o le infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica”.
La domanda è: questo tipo di risarcimento, previsto da una legge datata molto prima dello scoppio della pandemia, si applica anche per il vaccino anti-Covid? Ci viene in aiuto la Corte Costituzionale che con le sentenze 268/2017 e 118/2020 (con le quali rispettivamente si è parlato della vaccinazione anti influenzale e di quella anti epatite A) ha esteso il riconoscimento di un tale indennizzo anche in caso dei danni provocati da quei vaccini non solo obbligatori ma anche raccomandati.
Una sentenza che non sembra lasciare spazio ai dubbi: il risarcimento danni vale anche per il vaccino anti-Covid, sia per coloro per cui questo è obbligatorio che per coloro ai quali è stato solamente raccomandato.
Risarcimento danni da vaccino: quanto spetta e come richiedere l’indennizzo
Per il calcolo dell’indennizzo per - gravi - danni da vaccino bisogna fare riferimento a quanto indicato dalla tabella B allegata alla legge n° 177/1976, poi modificata dall’articolo 8 della legge 111/1984. Qui viene definito un indennizzo che varia in base alla patologia sopravvenuta e al grado d’invalidità riportato, con l’importo che sale in caso di decesso del danneggiato.
Nel dettaglio, nel caso estremo di morte a causa del vaccino, gli eredi hanno diritto a un assegno una tantum d’importo pari a 77.468,53€ o comunque a un assegno reversibile riconosciuto per 15 anni.
Il risarcimento può comprendere una serie di danni, quali:
- patrimoniale, a titolo di risarcimento delle spese sostenute a causa della malattia insorta;
- morale, come risarcimento per la sofferenza psicologica derivata dalla malattia;
- biologico, quale appunto la lesione dell’integrità psico-fisica provocata dalla vaccinazione;
- esistenziale, come risarcimento per il peggioramento della qualità della vita e delle relazioni;
- parentale nel caso dei familiari superstiti.
Al fine di ottenere l’indennizzo, bisogna seguire determinati passaggi, quali:
- invio della domanda all’ASL di riferimento. Questa va inoltrata dal danneggiato, ma ovviamente in caso di decessi sono autorizzati gli eredi. C’è tempo tre anni per effettuare la domanda, i quali decorrono non dalla data di somministrazione della dose quanto dal momento in cui è insorta la patologia per la quale si richiede l’indennizzo;
- alla domanda va allegata tutta la documentazione necessaria per dimostrare i danni provocati dalla vaccinazione;
- sarà la Commissione medica ospedaliera (CMO) competente per territorio a valutare il nesso di causalità tra il danno subito e la vaccinazione;
- in caso di accertamento favorevole si ha diritto appunto all’indennizzo, il quale viene erogato dalla Regione di appartenenza. Diversamente si può presentare un ricorso amministrativo al Ministero della Salute, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore rigetto l’unica possibilità è quella di rivolgersi all’autorità giudiziaria.
Risarcimento per danni da vaccino Covid
Va detto comunque che tale indennizzo spetta solamente per gravi menomazioni da vaccino e che i dati sulla vaccinazione Covid ci dicono che fortunatamente queste sono molto rare. Non basta avere un malessere provvisorio a causa di uno dei tanti effetti collaterali possibili, in quanto per avere diritto al risarcimento bisogna che la menomazione sia permanente.
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