Rimborso IVA trimestrale: come ottenerlo? Ecco la guida

Valentina Pennacchio

13 Aprile 2013 - 15:43

Rimborso IVA trimestrale: come ottenerlo? Ecco la guida

Dopo esserci occupati della compensazione del credito IVA, oggi parliamo del rimborso dell’IVA trimestrale. Infatti i contribuenti che hanno realizzato un surplus di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 nel trimestre possono chiedere il rimborso della somma eccedente con il modello TR, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre per cui si desidera chiedere il rimborso, direttamente o mediante intermediari abilitati ad Entratel. La procedura è analoga a quella della compensazione.

Chi può chiedere il rimborso?

I contribuenti che vogliono chiedere il rimborso dell’IVA trimestrale devono tenere conto del fatto che nel singolo trimestre si verifichi, alternativamente, una di queste condizioni:

  • sono eseguite operazioni attive con un’aliquota media inferiore a quella sulle importazioni e sugli acquisti. In tal senso vanno considerate: le operazioni registrate (escluse quelle inerenti a beni ammortizzabili), le prestazioni di servizi nel settore dell’edilizia rese da subappaltatori e assoggettate ad IVA con il sistema del reverse charge, le cessioni di telefonini e microprocessori (a cui il reverse charge è applicabile dal 1 aprile 2011), le cessioni di personal computer e materiali e prodotti lapidei (a cui il reverse charge sarà applicabile solo alle cessioni eseguite dopo l’autorizzazione dell’UE all’uso di questo regime);
  • sono eseguite operazioni non imponibili IVA per un importo superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
  • sono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un importo maggiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili (incluse fatture di acconto);
  • sono eseguite (dal 17 marzo 2012) operazioni non soggette ad IVA nei confronti di soggetti passivi non residenti in Italia per un ammontare superiore al 50% di quello delle complessive operazioni effettuate. Ci si riferisce a lavorazioni inerenti a beni mobili materiali, servizi finanziari, creditizi e assicurativi resi a soggetti extracomunitari o inerenti a beni da esportare, trasporti di beni (incluse relative prestazioni di intermediazione) e servizi accessori a detti trasporti (incluse relative intermediazioni);
  • in assenza delle altre condizioni previste, gli operatori non residenti identificati direttamente in Italia o che abbiano un rappresentante fiscale in Italia (nominato formalmente) possono chiedere il rimborso dell’IVA trimestrale.

Chi ha diritto al rimborso prioritario?

In funzione dell’attività e delle tipologie di operazioni eseguite, i contribuenti che possono ricevere il rimborso dell’IVA trimestrale (o annuale) in via prioritaria entro 3 mesi dalla richiesta sono:

  • i subappaltatori che, nel periodo di riferimento della richiesta, operano prevalentemente nell’edilizia prestando servizi (manodopera inclusa) nei confronti delle imprese di costruzione o ristrutturazione di immobili, dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • coloro che esercitano attività di recupero, nonché preparazione, per il riciclaggio di rottami metallici e cascami;
  • coloro che producono piombo, zinco e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
  • i soggetti che producono semilavorati e alluminio.

Inoltre al momento della prestazione dell’istanza devono sussistere questi requisiti:

  • esercizio dell’attività da almeno 3 anni;
  • surplus di IVA detraibile chiesta a rimborso pari o superiore a € 3.000 per il rimborso infrannuale e a € 10.000 per quello annuale;
  • surplus dell’IVA chiesta a rimborso di importo almeno pari al 10% di quella versata su acquisti e importazioni effettuati nel trimestre o nell’anno di riferimento del rimborso.

Rimborso IVA: con o senza garanzia?

La garanzia per il rimborso IVA non è necessaria per i seguenti rimborsi:

  • rimborsi fino a € 5.164,57;
  • rimborsi non superiori al 10% dei pagamenti affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente alla data della richiesta, inclusi quelli eseguiti tramite compensazione ed esclusi quelli iscritti a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati;
  • rimborsi fino a € 258.228,45 chiesti dal commissario liquidatore o curatore fallimentare;
  • rimborsi chiesti dalle imprese “virtuose”.

Ad ogni modo il rimborso senza garanzia non può superare il 100% della media dei pagamenti affluiti nel conto fiscale nel corso dei due anni precedenti.

Rimborso IVA infrannuale

In riferimento all’IVA infrannuale, possono richiedere il rimborso:

  • i contribuenti che esercitano, prevalentemente od esclusivamente, attività che prevedono operazioni soggette a imposta con aliquote più basse di quelle relative all’imposta inerente agli acquisti e alle importazioni;
  • i contribuenti che eseguono operazioni non imponibili per un importo superiore al 25% del totale di tutte le operazioni eseguite;
  • i contribuenti che nel trimestre hanno eseguito acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo maggiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • i soggetti non residenti e senza un’organizzazione stabile nel territorio nazionale, identificati direttamente per mezzo di un rappresentante residente nel territorio nazionale.

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