Entra in vigore oggi la legge n.99/2013 dopo la pubblicazione, avvenuta ieri, in “Gazzetta Ufficiale”. Ad onor del vero le novità in essa contenute e riguardanti il mondo del lavoro erano già effettive dal 28 giugno 2013, giorno in cui era divenuto operativo il decreto n.76/2013, provvedimento riguardante lo sviluppo dell’occupazione, con una particolare attenzione all’universo giovanile.
Da stamattina quindi nuove norme andranno a regolare il mercato del lavoro, modificando, dopo solo 13 mesi, le regole stabilite dalla discussa legge n.92/2012, cioè dalla Riforma Fornero.
Sfogliando il decreto, le novità non stravolgono nulla, ma cambiano leggermente alcune decisioni prese poco più di un anno fa, cercando di introdurre incentivi e piccole correzioni volte a promuovere una maggiore crescita occupazionale.
Andiamo quindi a vedere quali sono le novità più importanti.
Contratto a tempo determinato
Le novità più significative sono essenzialmente 2:
- Viene ridotto il periodo di sospensione tra successivi contratti a termine: da 60 a 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi e da 90 a venti per quelli di durata superiore.
- Il contratto acausale, non prorogabile secondo la precedente normativa, diventa prorogabile, tenendo comunque presente il limite di 12 mesi riguardante la durata massima complessiva.
Contratto intermittente
Per quanto riguarda questo tipo di contratto viene confermato il limite di 400 giornate di lavoro in 3 anni con lo stesso datore di lavoro. Oltrepassati i 400 giorni, il contratto diventa automaticamente a tempo pieno e indeterminato. Unici settori esclusi: turismo, spettacolo e pubblici esercizi.
Il termine del 13 luglio per la cessazione degli effetti degli accordi già sottoscritti all’entrata in vigore della legge Fornero viene prorogato al 1°gennaio 2014.
Contratti a progetto
Confermata la norma riguardante il divieto di stipulare Co.co.pro. per lavori esecutivi o ripetitivi, mentre gli elementi contrattuali obbligatori dovranno essere definiti per iscritto.
Contratti di apprendistato
Rimane la suddivisione in apprendistato per la qualifica e diploma professionale, apprendistato professionalizzante, apprendistato di alta formazione e ricerca, ma con le nuove norme qualifica e professionale potranno essere convertiti, una volta conseguiti, in apprendistato professionalizzante e contratto di mestiere.
Associazione in partecipazione
Entro e non oltre il 30 settembre sarà possibile regolarizzare l’uso abusivo dei suddetti contratti mediante assunzioni con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato. Inoltre le dimissioni degli associati dovranno essere convalidate.
Disoccupazione
I cittadini che si manterranno sotto il reddito minimo annuo (8000 euro per il lavoro subordinato e 4.800 per quello autonomo) potranno comunque mantenere lo status di disoccupato a differenza di quanto previsto dalla precedente legge che stabiliva la perdita del suddetto status in caso di conseguimento di lavoro subordinato indipendente.
Distacco
Nel caso di distacco del lavoratore fra imprese che abbiano stipulato tra loro un contratto di rete, la nuova legge introduce la presunzione della sussistenza dell’interesse al distacco, giustificata dallo sviluppo di forme di collaborazione reciproca.
Start Up
La novità più importante riguarda senza dubbio i soci: essi non devono più essere obbligatoriamente persone fisiche e tenere la maggioranza del capitale sociale per almeno 2 anni. La percentuale di spesa in R&S diminuisce al 15%, mentre 2/3 degli impiegati possono possedere una laurea magistrale.
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