Quando applicare l’IVA Reverse Charge in edilizia?

Federico Migliorini

2 Aprile 2015 - 09:21

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Per stabilire se applicare o meno il Reverse Charge su una prestazione nel settore edilizia è necessario verificare la singola prestazione: tutti i dettagli su quando applicare l’inversione contabile.

Quando applicare l’IVA Reverse Charge in edilizia?

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un primo elenco di indici, legati ai “codici Ateco”, per individuare le attività per le quali è necessario applicare il reverse charge.

Per individuare questo tipo di prestazioni bisogna prendere a riferimento esclusivamente la natura dell’attività, senza tenere conto dell’attività normalmente svolta dal soggetto prestatore.

Ad esempio, se un’attività di demolizione di edifici viene svolta da un soggetto che abitualmente non svolge tale attività, deve essere assoggettata comunque a reverse charge.
Al contrario, invece, se un soggetto è registrato con un codice attività, come quello della demolizione, ma svolge una singola prestazione che non è riconducibile a quelle previste dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR n. 633/72 non sarà tenuto ad applicarvi l’inversione contabile.

Quando applicare il Reverse Charge? I chiarimenti della circolare 14/E/2015
Per questo motivo l’Agenzia ha individuato una serie di codici Ateco volti ad individuare in senso oggettivo la tipologia della prestazione svolta dal prestatore.

Se la singola prestazione (a prescindere dall’attività abituale del prestatore), rientra tra quelle elencate in questi indici allora è necessario applicare il reverse charge, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter del DPR n. 633/72, che ha esteso l’ambito di applicazione dell’inversione contabile anche a tutte quelle prestazioni legate agli edifici, come le pulizie, le manutenzioni e la demolizione e completamento.

In questo senso, la Circolare n. 14/E/2015 elenca i singoli codici, presenti nella tabella Ateco 2007 idonei per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge, e non i codici attività da verificare come attività prevalente del soggetto prestatore.

E’ bene precisare anche che l’Agenzia non prevede che la prestazione riguardante l’edificio venga svolta attraverso un contratto di subappalto, come invece previsto dall’articolo 17, comma 6, lettera a) del DPR n. 633/72.

In ogni caso, tuttavia, è necessario precisare che tutte le prestazioni effettuate, per poter rientrare nell’ambito del reverse charge, devono essere relative ad edifici. Pertanto, devono ritenersi escluse dall’inversione contabile le attività che, seppur rientranti nei codici elencati dall’Agenzia, non sono riferibili ad edifici.

Per l’elenco completo delle attività soggette: IVA Reverse charge 2015, edilizia: tutte le operazioni e i servizi soggetti all’inversione contabile

La definizione di edificio
Con il termine edifici, l’Agenzia intende fare riferimento ai soli fabbricati secondo la definizione di cui all’articolo 2 del D.Lgs n.192/05 e dalla risoluzione n. 46/98, e non i beni rientranti nella categoria dei beni immobili. Restano, escluse da reverse charge le prestazioni relative al suolo, parcheggi e piscine.

Chiarimenti dell’Agenzia su operazioni incluse ed escluse dal Reverse Charge in edilizia
Secondo l’Agenzia delle Entrate restano escluse da reverse charge le cessioni di beni con posa in opera. Mentre, rientrano nell’ambito dell’inversione contabile le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti. I servizi di completamento, riguardano esclusivamente le manutenzioni ordinarie e straordinarie, gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione.

Infine, nel caso in cui vi siano più prestazioni previste da un unico contratto vale la regola della scomposizione delle singole prestazioni per individuare quelle soggette a reverse charge.

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