L’Agenzia delle Entrate è intervenuta finalmente sul regime di cassa 2017 per le contabilità in regime semplificato. Ecco le ultime novità nella circolare 11/E del 13 aprile.
Regime di cassa 2017 imprese in regime contabile semplificato (o delle “imprese minori” come andrebbe più correttamente definito): finalmente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare numero 11/E del 13 aprile 2017.
C’era grande attesa tra gli addetti ai lavori e contribuenti in materia di chiarimenti sul nuovo regime contabile delle imprese semplificate. Un regime che è stato rivoluzionato lo scorso anno per ciò che concerne le imprese minori, ovvero quelle imprese che nell’anno precedente non hanno superato i 400.000 euro di ricavi ove si tratti di imprese che svolgono attività di servizi ovvero 700.000 euro ove si tratti di imprese che svolgono attività di cessione di beni.
La grande novità è dettata dal passaggio, nel regime di determinazione del reddito fiscale, dal principio di compenza al principio di cassa. In altre parole, a partire dal 2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il loro reddito fiscale per cassa; in precedenza il criterio di riferimento era quello della competenza.
Il nuovo regime contabile di cassa 2017 per i semplificati ha soddisfatto un’esigenza storicamente avvertita da artigiani e commercianti; tuttavia, tale esigenza è stata tradotta con modalità operative aspramente criticate dai commercialisti per via di molte criticità che finiscono col danneggiare le imprese. E questa è la ragione per la quale si attendeva ormai da più di tre mesi l’intervento dell’Agenzia delle Entrate.
Regime di cassa 2017 semplificati: circolare Agenzia delle Entrate numero 11/E del 13 aprile 2017
La circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 11/E del 13 aprile 2017 fornisce finalmente importanti chiarimenti in materia di regime di cassa per le imprese in regime contabile semplificato. In realtà si tratta di chiarimenti operativi già ampiamente anticipati dagli addetti ai lavori nell’interpretare le novità normative introdotte dal legislatore fiscale. Tuttavia, nonostante la circolare, parecchi dubbi rimangono in materia di gestione delle rimanenze.
Ecco il file pdf con la circolare numero 11/E dell’Agenzia delle Entrate:
L’articolo 1, commi da 17 a 23, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) ha modificato le regole di determinazione della base imponibile IRPEF e IRAP per le imprese minori in contabilità semplificata.
In particolare, la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all’esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell’obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando – analogamente a quanto già previsto per le attività professionali – esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati.
A tal fine, sono stati riformati i seguenti riferimenti normativi:
- l’articolo 66 del TUIR;
- l’articolo 18 D.P.R. n. 600/1973.
Regime di cassa 2017 imprese in contabilità semplificata: i soggetti interessati
Ma quali sono i soggetti interessati dal nuovo regime contabile per cassa?
Ecco l’elenco completo:
- persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR;
- imprese familiari e aziende coniugali;
- società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- società di armamento e le società di fatto;
- enti non commerciali, con riferimento all’eventuale attività commerciale esercitata.
Tali soggetti devono obbligatoriamente applicare il regime contabile per cassa “qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del TUIR percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività”.
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