Ravvedimento operoso 2015: ecco cosa cambia nel rapporto tra Fisco e contribuente

Simone Casavecchia

18 Dicembre 2014 - 13:30

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Tra le varie novità previste dalla Legge di Stabilità 2015 vi è anche la nuova disciplina del ravvedimento operoso che prevederà sanzioni più ridotte e tempi più lunghi per scegliere la risoluzione volontaria del contenzioso.

Ravvedimento operoso 2015: ecco cosa cambia nel rapporto tra Fisco e contribuente

Sanzioni più ridotte e tempi più lunghi per sanare un pagamento omesso o errato: sono queste le caratteristiche essenziali del nuovo Ravvedimento Operoso, ridisegnato dalla Legge di Stabilità e in vigore dal prossimo Gennaio 2015. Sono però molte altre le novità che andranno a interessare i contribuenti dalla possibilità di ravvedimento anche nel caso dei verbali di contestazione, fino a quella prevista per l’inizio di verifica e di ispezioni e e il ricevimento del questionario. L’obiettivo del legislatore è stato quello di rivedere la norma consentendo un’applicazione maggiore della procedura di ravvedimento operoso, in tempi più dilatati, così da non accrescere le ansie dei contribuenti e favorire la collaborazione tra questi ultimi e il Fisco che dovrebbe vedersi riconosciuti introiti maggiori con le nuove misure.

I nuovi termini del ravvedimento operoso
Per quanto riguarda le dichiarazioni che i contribuenti sono tenuti a fare al Fisco (Dichiarazione dei Redditi, Dichiarazione IVA, ecc.) il contribuente potrà rettificare la propria posizione fino al termine di decandenza del potere di accertamento del Fisco. Chiaramente rimane in vigore il principio in base al quale viene premiato con la sanzione minore, chi si ravvede prima; stante, quindi, una sanzione invariata del 30% dell’importo dovuto e non dichiarato, saranno previste le seguenti scadenze:

  • Se il ravvedimento avviene entro i primi 90 giorni è prevista una sanzione ridotta a 1/9 del minimo (3,3%);
  • Se il ravvedimento avviene entro due anni dal momento in cui l’errore o l’omissione sono stati commessi o entro il termine per la presentazione delle dichiarazioni dell’anno successivo, la sanzione viene ridotta a 1/7 (4,2%);
  • Se il ravvedimento avviene oltre i due anni dall’errore o omissione commessi o oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno succesivo a quello in cui la violazione è stata commessa, la sanzione è ridotta a 1/6 del minimo (5%);

A ciò bisogna aggiungere una ulteriore novità introdotta dal ministero dell’Economia e già resa operativa da un apposito decreto ministeriale, quella relativa al nuovo saggio degli interessi legali che, nei casi di ravvedimento operoso per pagamenti omessi o tardivi, si calcolano per ogni giorno di ritardo e che sono stati abbassati allo 0,5% dal precedente 1%.

I nuovi casi di applicazione
La nuova disciplina del ravvedimento operoso prevede che questa procedura fiscale possa essere ora applicata anche a forme di inadempienze fiscali, finora non toccate da questo beneficio. Tra di esse:

  • consegna del verbale di contestazione;
  • l’inizio di verifica e di ispezione;
  • il ricevimento di questionario;

Per questo nel corso di un’attività ispettiva o di una contestazione limitata al processo verbale di contestazione, il contribuente potrà aderire alla procedura di ravvedimento operoso che, però, continuerà a non poter essere utilizzata nei casi di notifica di liquidazione o di notifica di accertamento.

Saranno anche eliminati, nei prossimi anni, gli istituti del definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e dell’adesione ai processi verbali di constatazione, con efficacia differita agli atti notificati o consegnati dal 31.12.2016.

Le notifiche delle cartelle di pagamento e dell’inizio dell’attività di accertamento prevederanno termini più lunghi e saranno semplificate le procedure relative alla dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2015.

Altre misure, ancora in via di definizione, prevederanno un rapporto di maggiore trasparenza tra contribuenti e Fisco, attraverso la pubblicizzazione e la possibilità di modificare i dati fiscali dei singoli contribuenti.

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