Ravvedimento Operoso per bollo auto, tasse locali e regionali, IRPEF, IMU e Tasi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Simone Casavecchia

10/06/2015

10/06/2015 - 10:45

condividi

Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle possibili applicazioni del ravvedimento operoso, in seguito alle disposizioni dell’ultima Legge di Stabilità: ecco cosa cambia per bollo auto, tasse locali e regionali, IRPEF, IMU e TASI.

Ravvedimento Operoso per bollo auto, tasse locali e regionali, IRPEF, IMU e Tasi: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 23/E dello scorso 9 Giugno, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo all’istituto fiscale del ravvedimento operoso e alle novità previste per esso nell’ultima Legge di Stabilità.

Dalla circolare delle Entrate emergono nuove possibilità per i contribuenti che potranno utilizzare il ravvedimento operoso non solo per i tributi classici quali IRPEF e IVA ma anche per i tributi locali (IMU e Tasi) e regionali e per il bollo auto.

L’ultima Legge di Stabilità prevede anche possibilità di ravvedimento e, quindi, sanzioni, differenti in base al momento in cui avviene il ravvedimento stesso: in generale lo sconto maggiore sulle sanzioni si ottiene se il ravvedimento avviene prima della fase di accertamento relativa al pagamento dei tributi.

La nuova normativa è, in ogni caso, animata dall’obiettivo di ridurre i casi di lite e di contenzioso e di favorire, appunto con sanzioni ridotte, i contribuenti che, dopo aver sbagliato in buona fede si accorgono da soli di errori e omissioni. Ecco quali sono le modalità previste per il ravvedimento e le specifiche previste per i differenti tributi interessati.

Tributi Interessati
La circolare dell’Agenzia delle Entrate pone un’esplicita distinzione tra:

  • tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate quali IRPEF, IVA, addizionali regionali e comunali IRPEF (che seguono la disciplina dell’IRPEF) e IRAP, per i quali il ravvedimento permette di accedere a sanzioni ridotte non solo prima che avvenga l’accertamento ma anche anche dopo che la violazione sia stata già contestata, purché non sia già arrivato al contribuente un atto di liquidazione, un accertamento, o una comunicazione di irregolarità sul pagamento dei tributi, in seguito a un controllo formale.
  • tributi locali e regionali, come IMU e Tasi, e tasse automobilistiche, come il Bollo Auto, per le quali è comunque possibile godere dei benefici del ravvedimento operoso purché questo avvenga prima del momento dell’accertamento dell’infrazione.

Ravvedimento per omesso versamento
In questo unico caso la circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’ultima legge di Stabilità ha previsto la possibilità del cosiddetto ravvedimento Mini, ovvero la possibilità di ravvedimento che avviene entro 30 giorni dal momento della scadenza dei tributi dovuti.
In questo caso il contribuente ha la possibilità di pagare delle sanzioni ridotte a un decimo dell’importo, All’atto pratico se si pagano le tasse con un mese di ritardo (se, ad esempio, le scadenze del 16 Giugno vengono rimandate al 15 Luglio) le mini sanzioni consentono di pagare solo il 3% in più della somma da versare.

Ravvedimento per dichiarazione infedele
In tutti gli altri casi ossia nei casi di ravvedimento per omesso versamento che avvengono dopo i primi 30 giorni di ritardo e in tutti i casi di ravvedimento a seguito di dichiarazione infedele sono previste le seguenti tempistiche e sanzioni ridotte:

  • sanzione ridotta a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione oppure, nei soli casi in cui non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
  • sanzione ridotta a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, nei casi di tributi in cui non è prevista la dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • sanzione ridotta a un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, nei casi di tributi in cui non è richiesta la dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
  • sanzione ridotta a un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione;

Ulteriori chiarimenti su ravvedimento per bollo auto, IMU e tasse locali
La circolare dell’Agenzia delle Entrate che le precedenti ipotesi di ravvedimento, ferma restando la condizione che avvengano prima dell’accertamento, si applicano anche ai tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, ai tributi locali e regionali, tra cui si annoverano anche le tasse automobilistiche e il bollo auto, a prescindere da quale sia la regione in cui è avvenuta l’omissione (non sono previste deroghe per regioni a statuto speciale).
Per quanto riguarda i tributi locali e regionali viene chiarito anche che rimangono valide anche le opzioni di ravvedimento istituite e valide, prima dell’approvazione e dell’entrata in vigore dell’ultima Legge di Stabilità. Si tratta, all’atto pratico, del cosiddetto ravvedimento lungo, utilizzabile per l’IMU e per la Tasi, per le quali il ravvedimento può avvenire anche fino al 30 Giugno dell’anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO