Pensione con Quota 100: la guida completa a pochi giorni dalla scadenza

Simone Micocci

12 Ottobre 2021 - 15:06

Quota 100, scadenza fissata al 31 dicembre 2021. Ancora poche settimane per soddisfarne i requisiti di accesso e anticipare l’accesso alla pensione.

Pensione con Quota 100: la guida completa a pochi giorni dalla scadenza

Di Quota 100 si è parlato molto in questi ultimi tre anni: d’altronde si è trattato di una misura che ha consentito a circa 300 mila persone di andare in pensione con largo anticipo.

Parliamo al passato perché Quota 100, salvo sorprese, cesserà di esistere dal 1° gennaio 2022. Una misura che ha raggiunto dei buoni risultati ma non come si pensava inizialmente: hanno approfittato di Quota 100 per anticipare l’accesso alla pensione meno persone rispetto a quanto era stato stimato inizialmente. Inoltre, Quota 100 si è dimostrata una misura con alcuni squilibri: questa, infatti, ha favorito perlopiù uomini e in misura maggiore gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Ancora pochi mesi, dunque, per accedere alla pensione a 62 anni di età e 38 anni di contribuzione e non è un caso se proprio in questo periodo, alla luce di un ritorno esclusivo alle regole imposte dalla Legge Fornero, sempre più persone si stiano interessando a questa misura per capire se esistono i presupposti per accedervi prima della scadenza naturale.

A tal proposito, ecco una guida completa su Quota 100 aggiornata al 2021 da prendere come riferimento in questi ultimi mesi in cui la misura è ancora in vigore. Una guida in cui trovate anche una risposta a un’importante domanda: in quali casi si può andare in pensione con Quota 100 anche nel 2022? Facciamo chiarezza a riguardo.

Pensione con Quota 100: la normativa di riferimento

È bene ricordare che le regole per accedere alla pensione con Quota 100 sono descritte dal decreto legge 4/2019, poi convertito in legge 26/2019.

È nel Titolo II del testo del decreto (il Titolo I è dedicato al reddito di cittadinanza) che si parla di Quota 100. È qui, infatti, che vengono introdotte le nuove disposizioni per il pensionamento anticipato con un’età minima di 62 anni e 38 anni di contributi.

Nello specifico, è nell’articolo 14 - composto da 10 commi - che vengono regolamentati gli aspetti generali di questa misura di flessibilità utile per agevolare il pensionamento. Nel dettaglio, nei singoli commi viene specificato che:

  • I) Per il triennio 2019-2021 (confermata quindi la fase sperimentale triennale) gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima - gestite dall’Inps - nonché dalla gestione separata possono andare in pensione con un’età pari o superiore a 62 anni e con 38 anni di contribuzione (sono validi tutti i tipi di contributi).
  • II) Ai fini del conseguimento dei 38 anni di contributi gli iscritti a due o più gestioni previdenziali (che non siano già titolari di un trattamento previdenziale a carico di una delle gestioni) possono richiedere il cumulo dei contributi.
  • III) La pensione Quota 100 non è cumulabile con il reddito da lavoro. Quindi dal momento in cui vi è il collocamento in quiescenza e fino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non si può riprendere a lavorare. Il divieto non vale per le prestazioni occasionali, rispettando però il limite complessivo dei 5.000€ lordi annui.
  • IV) Chi ha maturato i requisiti per Quota 100 entro il 31 dicembre 2018 può andare in pensione dal 1° aprile 2019.
  • V) Chi matura i requisiti per Quota 100 dal 1° gennaio 2019, invece, consegue il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dopo 3 mesi.
  • VI) In questo comma vengono specificate le regole differenti previste per i dipendenti pubblici che ricorrono a Quota 100. Vista la specificità del rapporto d’impiego nella Pubblica Amministrazione, infatti, viene stabilito che coloro che maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla pensione a partire da luglio 2019. I dipendenti pubblici che ne maturano i requisiti dal 1° aprile, invece, devono attendere 6 mesi per conseguire il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico. Inoltre, la domanda di pensionamento va presentata - all’amministrazione di appartenenza - con almeno 6 mesi di anticipo, mentre, eccezionalmente per quest’anno, il termine per il personale scuola è fissato al 28 febbraio. Il decreto poi solleva dalla risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro le amministrazioni pubbliche nei confronti di quei dipendenti che hanno maturato i requisiti per Quota 100; insomma, a decidere se accedere o no a questa misura può essere solamente il dipendente stesso, senza alcuna costrizione da parte dell’amministrazione di appartenenza.

Infine, il decreto specifica che non possono ricorrere a Quota 100 coloro che già hanno intrapreso un programma di esodo volontario, come ad esempio l’isopensione.

Quota 100: il testo del decreto
Clicca qui per scaricare il testo completo del decreto che introduce nuove disposizioni in tema di Quota 100 e reddito di cittadinanza.

Pensione con Quota 100: i requisiti

Con Quota 100 si può andare in pensione una volta che la somma tra l’età anagrafica e i contributi maturati dà come risultato 100.

Purtroppo non basta raggiungere il numero 100 sommando età e contributi per avere diritto al pensionamento con la Quota 100. La misura, infatti, impone paletti anagrafici e contributivi che è necessario rispettare per avere diritto all’accesso.

Per potersi pensionare con la Quota 100 sono richiesti almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi.

Questo significa, ad esempio, che pur avendo raggiunto 63 anni di età non bastano 37 anni di contributi per potersi pensionare, ma è necessario arrivare almeno a 38 anni. I suddetti requisiti vanno però maturati entro il 31 dicembre 2021. Dunque, chi ad esempio raggiunge i 38 anni di contributi solo nel 2022 non potrà accedere comunque alla Quota 100. Lo stesso vale per l’età anagrafica: i 62 anni vanno compiuti entro il 31 dicembre 2021, dunque non possono accedere a questa misura i nati nel 1960 (e anni successivi).

Pensione Quota 100 con contributi volontari

I 38 anni di contributi necessari per accedere alla Quota 100 possono essere raggiunti versando contributi volontari, ma bisogna tener presente che non si può versare la contribuzione mancante in un’unica soluzione.

I contributi volontari vanno versati trimestre per trimestre: ad esempio, per il versamento di tre anni di contributi ci vogliono appunto tre anni di tempo. E bisogna ricordare che saranno considerati validi solamente i contributi versati entro la suddetta data di scadenza di Quota 100.

Discorso diverso per chi ha dei periodi che è possibile riscattare: i contributi da riscatto, infatti, si collocano esattamente nel periodo temporale in cui sarebbero dovuti essere versati in origine e non nel periodo in cui si pagano.
Per fare un esempio pratico, chi ha anni di studi da riscattare che si collocano nel 1990, anche pagando il riscatto oggi i contributi temporalmente sarebbero collocati nel 1990.

Ricordiamo che è riscattabile l’anno di servizio miliare, gli anni di studio che hanno portato alla laurea, o periodi di vuoto contributivo che si trovano tra un contratto di lavoro a termine e l’altro (ma solo se collocati a partire dal 1996). Si possono riscattare, infine, periodi lavorati in regola e per i quali c’è stata omissione di versamento da parte del datore di lavoro e per i quali è intervenuta la prescrizione.

Pensione Quota 100 e contributi figurativi

La normativa vuole che per accedere alla Quota 100 almeno 35 anni di contributi siano raggiunti senza calcolare i contributi figurativi che derivano dalla malattia e dalla disoccupazione indennizzata (non sono, quindi, validi per il raggiungimento dei 35 anni i contributi figurativi riconosciuti al lavoratore in NASpI).

Tutti gli altri contributi figurativi, però, sono validi nel conteggio dei 35 anni di contributi. Possono, ad esempio, essere utilizzati i contributi figurativi riconosciuti al lavoratore che ha fruito del congedo straordinario retribuito per assistere un familiare con grave handicap, come pure i contributi figurativi derivanti dalla maternità al di fuori del contratto di lavoro, così come i contributi derivanti dall’assenza dal lavoro per la donazione di sangue o dalla maternità in costanza di rapporto di lavoro.

Allo stesso modo sono utili al conteggio i contributi derivanti dal riposo giornaliero per allattamento o per le assenze per le malattie dei figli. Sono validi, infine, anche i contributi figurativi per periodi di aspettativa richiesti per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per aver assunto cariche sindacali.

Pensione Quota 100 e finestra di attesa

Per accedere alla Quota 100, al raggiungimento sia del requisito anagrafico che di quello contributivo è necessario, per la decorrenza del trattamento pensionistico rispettare la finestra di attesa di 3 (lavoratori del settore privato) o 6 mesi (lavoratori del pubblico impiego).

La finestra di attesa, in ogni caso, non va ad incidere sul diritto di accesso alla Quota 100 poiché nel decreto 4/2019 si legge che per accedere è necessario raggiungere i requisiti entro il 31 dicembre 2021; questo significa che se per la finestra di attesa la decorrenza slitta oltre la scadenza della misura si manterrà lo stesso il diritto di accesso alla pensione.

Liquidazione TFR/TFS dopo Quota 100

Come anticipato in apertura, per chi accede alla pensione con la Quota 100 la liquidazione del TFS/TFR avviene con tempi più lunghi visto che il decreto 4/2019 ha previsto “che il personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione Quota 100, conseguono il diritto alla decorrenza dell’’indennità di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto sarebbe maturato a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201”.

Nello specifico, quindi, il diritto al TFS si matura:

  • o 12 mesi dopo il raggiungimento dell’età per accedere alla pensione di vecchiaia
  • o 24 mesi dopo il prospettico raggiungimento dei 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.

Viene applicato il tempo più vantaggioso per il lavoratore.

Lavoro dopo pensione con Quota 100

Il comma 3 dell’articolo 14 della decreto legge 4/2019 testualmente prevede che “la pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.

La normativa di riferimento della Quota 100, quindi, non vieta espressamente di lavorare ma solo di cumulare con la pensione redditi che derivino dal lavoro. È possibile, quindi, svolgere volontariato o una collaborazione familiare a titolo gratuito. Importante, ai fini della Quota 100, è non andare a cumulare redditi da lavoro (che non siano occasionali) con quelli da pensione per non vedersi sospendere il trattamento previdenziale.

Per questo motivo, da quando la normativa che ha introdotto la Quota 100 è entrata in vigore si è fatto un gran parlare del lavoro autonomo occasionale, visto che è l’unica attività lavorativa che, nel limite dei 5.000 euro percepiti, si può svolgere dopo il pensionamento con questa misura.

Ma risulta ancora non essere chiarissimo cosa si intenda con lavoro autonomo occasionale e cosa, quindi, è consentito fare o no per i quotacentisti.

Importante capire per bene di cosa di tratta poiché si rischia la sospensione del trattamento previdenziale. Sulla cosa, in ogni caso, ha fornito importanti chiarimenti l’INPS con una circolare, la numero 117 del 2019 elencando quelli che sono i redditi compatibili con la misura previdenziale in questione.

Il lavoro autonomo occasionale ha delle caratteristiche ben precise, ovvero lo svolgimento di un servizio in proprio senza vincoli di subordinazione, senza coordinamento da parte del committente e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Inoltre il lavoro svolto deve avere carattere occasionale.

Ma cosa significa questo? In pratica non si hanno orari, non si svolgono turni, non ci si deve preoccupare di quello che fanno i colleghi visto che il lavoro in questione è slegato dall’organizzazione in azienda al punto che può essere svolto anche al di fuori delle sedi aziendali.

Praticamente, quindi, il lavoro autonomo occasionale non deve richiedere impegno costante e non deve avere cadenza nel tempo.

Anticipare Quota 100 si può, ecco come

L’articolo 22 del decreto, invece, istituisce dei fondi di solidarietà bilaterali ai quali - per favorire il ricambio generazionale - viene data la possibilità di erogare un assegno straordinario per il sostegno del reddito in favore di quei dipendenti che decidono di smettere di lavorare fino ad un massimo di tre anni d’anticipo dal raggiungimento di Quota 100.

Quindi, si potrà smettere di lavorare a 59 anni e con 35 di contributi, ma solamente in presenza di accordi collettivi di secondo livello sottoscritti di concerto con i sindacati, nei quali viene stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione a coloro che accedono a questa misura.

Come fare domanda per Quota 100

Per fare domanda per andare in pensione con Quota 100 il cittadino deve essere in possesso di uno tra:

  • SPID;
  • Carta d’identità elettronica;
  • Carta nazionale dei servizi.

Per compilare e inviare la domanda telematica il percorso è il seguente:

  • cliccare su “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
  • scegliere l’opzione “Nuova domanda”;
  • selezionare in sequenza: “Pensione di anzianità/vecchiaia” -> “Pensione di anzianità/anticipata” -> “Requisito Quota 100”;
  • scegliere il Fondo e la Gestione di liquidazione.

La domanda per la pensione può essere presentata anche tramite i patronati o gli altri soggetti abilitati all’intermediazione delle istanze di servizio all’Inps; in alternativa, è possibile chiamare il numero verde Inps per utilizzare i servizi del Contact center.

Domanda Quota 100 dopo la scadenza della misura

A prevedere la possibilità di presentare domanda di pensione con Quota 100, per chi ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre 2021, anche dopo la scadenza della misura vi è la cristallizzazione del diritto alla pensione.

In ogni caso per quel che riguarda nello specifico Quota 100 a prevedere la possibilità di presentare domanda di pensione anche dopo la scadenza della misura è lo stesso decreto che ha introdotto la Quota 100 stessa.

Parliamo del decreto 4/2019 che all’articolo 14 comma 1, testualmente riporta quanto segue: “Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Di fatto, quindi, è chiaramente scritto nel decreto che ha introdotto la Quota 100 che il diritto può essere esercitato anche successivamente al 31 dicembre 2021, basta aver raggiunto il diritto entro la scadenza della misura (può tranquillamente trovare il decreto in GU e consultarlo per sua maggiore tranquillità). Di fatto, oltre a questo, non serve nessuna altra legge o norma che preveda la cristallizzazione del diritto della Quota 100.

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