Detassazione stipendi premi di risultato 2016: ecco le istruzioni della guida dei consulenti del lavoro.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che consente la detassazione dei premi di risultato per l’anno 2016, arrivano anche le istruzioni operative per i consulenti del lavoro.
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 8/2016 con la quale spiega agli addetti ai lavori, le modalità di applicazione della disciplina relativa alla detassazione dei premi di risultato 2016.
Detassazione premi di risultato 2016: quali sono le somme agevolate?
Come chiarisce la circolare da quest’anno la detassazione dei premi di risultato 2016 si applica solamente alla retribuzione corrisposta a titolo di “premio” e non ad altre somme relative al rapporto di lavoro, come ad esempio gli straordinari, sebbene siano comunque legate alla produttività.
Inoltre la Legge di Stabilità 2016 stabilisce che il premio deve essere di “ammontare variabile”, legato ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili.
Secondo la circolare della Fondazione Studi, ciò significa che spetta alla contrattazione di secondo livello prevedere un premio che sia graduale rispetto al risultato da ottenere.
Per la Fondazione Studi questo passaggio normativo esclude quindi la detassazione di tutti i premi individuati in misura fissa e che sono legati ad un unico indicatore di risultato.
Grazie a questa esclusione si consente a un numero maggiore di lavoratori di raggiungere il risultato richiesto e di maturare così il premio di produttività.
Detassazione premi di risultato 2016: chi sono i lavoratori beneficiari?
In applicazione della Legge di Stabilità 2016 la detassazione dei premi di risultato 2016 è destinata ai lavoratori con un reddito non superiore a 50.000 euro al lordo della quota su cui è stata applicata l’imposta sostitutiva del 10%.
I lavoratori beneficiari sono quei lavoratori dipendenti del settore privato che sono titolari di contratto di lavoro subordinato, sia a termine che indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento redditi di lavoro dipendente di ammontare complessivo e non superiore a 50.000 euro lordi, anche in relazione a più rapporti di lavoro.
Restano esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o ad altra tipologia di imposta sostitutiva.
La circolare ricorda che trattandosi di titolari di reddito di lavoro dipendente, la detassazione è esclusa per i collaboratori coordinati e continuativi.
Detassazione premi di risultato 2016: cosa deve fare il sostituto d’imposta?
L’imposta sostitutiva del 10% è applicata direttamente dal sostituto d’imposta in via automatica se ha rilasciato al lavoratore la certificazione unica dei redditi dell’anno precedente.
In caso contrario, sarà il lavoratore a dover attestare per iscritto il rispetto della condizione reddituale, oppure che non ha percepito alcun reddito di lavoro dipendente.
Il lavoratore può rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva previa comunicazione scritta al datore di lavoro.
In tal caso le somme vengono assoggettate a tassazione ordinaria e concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Viceversa il lavoratore - contribuente può utilizzare la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente, così come può fare lo stesso sostituto di imposta concordandolo per iscritto con il lavoratore.
La circolare, cui si rimanda per maggiori approfondimenti, si sofferma a trattare ulteriori aspetti tecnici:
- la partecipazione agli utili;
- coinvolgimento paritetico dei lavoratori;
- contrattazione aziendale o territoriale;
- imposta sostitutiva: modalità di calcolo e verifica:
- opzione a sistemi di welfare anche mediante voucher.
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