Premio di produttività 2016: il decreto sulla detassazione è operativo

Chiara Troncarelli

16 Maggio 2016 - 14:21

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Detassazione premio di produttività 2016: è operativo il decreto interministeriale che disciplina i premi di risultato con tassazione agevolata. Sulla G.U. l’avviso di pubblicazione.

Premio di produttività 2016: il decreto sulla detassazione è operativo

Detassazione premi di produttività: il decreto sulla detassazione dei premi di risultato per il periodo di imposta 2016 è operativo.

Sulla Gazzetta Ufficiale n.112 del 14 maggio infatti è stato pubblicato l’avviso della pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro del decreto interministeriale 25 marzo 2016, che regola “l’erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata”.

La Legge di Stabilità 2016 ha riproposto per questo anno la detassazione dei premi e del salario di produttività per la quale il Governo ha aumentato fino a 2.500 euro l’importo per le aziende che coinvolgono i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, mettendo a disposizione per tutto l’anno 2016 la somma totale di 344,7 milioni di euro.

Che cos’è il premio di produttività?

Il premio di produttività consiste in un elemento retributivo che deve essere previsto nei contratti di secondo livello, cioè aziendali o territoriali, che si aggiunge alla retribuzione di base che spetta ai lavoratori in caso di raggiungimento di risultati di produttività dell’azienda.

Come specificato dal decreto interministeriale, il premio di risultato consiste nelle somme di ammontare variabile la cui erogazione è legata ad una serie di incrementi:

  • produttività;
  • redditività;
  • qualità;
  • efficienza;
  • innovazione.

Premio di produttività: quali sono i criteri di misurazione?

Il decreto interministeriale del 25 marzo 2016 stabilisce che i criteri di misurazione per i premi di produttività o di risultato che i contratti collettivi di lavoro devono prevedere possono consistere:

  • nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi;
  • nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile.

La verifica obiettiva del raggiungimento dei risultati deve avvenire in un periodo di tempo stabilito nel contratto attraverso il riscontro, ad esempio, di indicatori numerici o di altro genere, purchè espressamente individuati.

Premio di produttività: la partecipazione agli utili dell’impresa

Il ministero chiarisce che le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa sono quegli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile.

In caso poi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori spetta sempre ai contratti prevedere gli strumenti e le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale.

A titolo di esempio il decreto indica che i contratti possano prevedere la predisposizione di un piano che preveda:

  • la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione;
  • strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie;
  • la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti.

Premio di produttività: efficacia della detassazione

Le erogazioni interessate dalle disposizioni contenute nel decreto interministeriale sono quelle effettuate nel periodo di imposta 2016 e successivi.

Fondamentale resta il deposito dei contratti, che va effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, allegando anche la dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del decreto.

Il decreto specifica che, in caso di erogazioni relative al 2015, l’applicazione dell’imposta sostituitva al 10% sarà possibile purchè si rispettino le condizioni stabilite dalla legge n. 208/15 e dal decreto stesso.

In tal caso occorre depositare il contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto insieme all’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni di legge.

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