Licenziamento durante l’apprendistato: quando è consentito e come giustificarlo

Simone Micocci

13 Aprile 2022 - 16:09

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Licenziamento dell’apprendista: quando è consentito? Regole differenti tra il licenziamento “durante” e al “termine” del periodo di apprendistato.

Licenziamento durante l’apprendistato: quando è consentito e come giustificarlo

Anche l’apprendista può essere licenziato, sia durante che al termine del periodo di apprendistato. A prevederlo è la legge (d.lgs. n.81/2015), la quale ne stabilisce termini e modalità.

Tuttavia, bisogna distinguere il licenziamento durante il periodo di apprendistato da quello che invece avviene al termine dello stesso: se nel primo caso non viene mai consentito al datore di lavoro di rescindere unilateralmente dal contratto senza che ne sussista motivazione, nel secondo ciò è invece possibile.

Dal momento che il contratto di apprendistato va inteso, seppur con qualche particolarità, al pari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche le tutele nei confronti dell’apprendista sono le stesse di quelle che il nostro ordinamento riconosce alla generalità dei lavoratori dipendenti. Ciò significa che quando è in corso il periodo di apprendistato non è possibile licenziare se non nei casi in cui sussista la giusta causa o il giustificato motivo. Diversamente potrebbero esserci i presupposti per il licenziamento illegittimo.

Tuttavia, il contratto di apprendistato prevede un periodo in cui invece è possibile non confermare il dipendente senza che sia necessaria una giustificazione specifica; ciò, come visto sopra, è possibile al termine di tale periodo, quando in assenza di diversa comunicazione da parte del datore di lavoro il contratto di apprendistato si trasforma a tutti gli effetti in un contratto a tempo indeterminato.

Facciamo dunque una distinzione tra questi due momenti: ecco quando un licenziamento durante e al termine dell’apprendistato è da considerarsi legittimo.

Licenziamento durante l’apprendistato

Durante il periodo di formazione l’apprendista può essere licenziato al pari degli altri dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Dunque la cessazione del rapporto di lavoro può concludersi per:

  • licenziamento per giusta causa, detto anche “disciplinare”, ossia un comportamento del dipendente così grave da imporre il licenziamento senza preavviso;
  • licenziamento per giustificato motivo soggettivo e oggettivo. Il motivo soggettivo è simile alla giusta causa ma riguarda l’inadempimento di obblighi contrattuali meno gravi, il motivo oggettivo invece è legato a motivi economici.

L’azienda che intende licenziare l’apprendista durante il periodo di formazione deve comunque seguire la normale procedura di contestazione disciplinare, ovvero:

  • inviare una lettera scritta con cui contesta un certo comportamento contrario al codice etico-disciplinare aziendale o al Ccnl;
  • concedere 5 giorni di tempo per presentare giustificazioni e ogni altro elemento a sua difesa;
  • comminare il provvedimento disciplinare, quindi licenziare l’apprendista per giusta causa o giustificato motivo.

Il datore deve comunicare la volontà licenziare l’apprendista con le seguenti formalità:

  • inviare il modello Unilav in via telematica al centro per l’impiego;
  • corrispondere tramite modello F24 il contributo Naspi all’Inps;
  • riconoscere l’intensità sostituita in busta paga se non rispetta il termine di preavviso.

In mancanza di diversa pattuizione, invece, il rapporto contrattuale prosegue e si tramuta automaticamente in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Licenziamento al termine dell’apprendistato: quando e perché

Diverso è invece il discorso per la mancata conferma dell’apprendista al termine del periodo di apprendistato che, a seconda dei casi, può andare dai 3 ai 5 anni.

La normativa consente di licenziare l’apprendista al termine del periodo di formazione, anche senza alcuna motivazione: si chiama “recesso ad nutum”. Il licenziamento impedisce che l’apprendistato si trasformi automaticamente in un contratto a tempo indeterminato.

Il datore deve comunicare la decisione di recedere dal contratto:

  • in forma scritta;
  • specificando l’ultimo giorni di lavoro dell’apprendista;
  • nel rispetto del periodo di preavviso (stabilito dal CCNL) che decorre dal termine dell’apprendistato.

Allo stesso modo del licenziamento durante il periodo di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto alle comunicazioni seguenti:

  • inviare il modello Unilav in via telematica al centro per l’impiego;
  • corrispondere tramite modello F24 il contributo NASPI all’INPS;
  • riconoscere l’intensità sostituita in busta paga se non rispetta il termine di preavviso.

La disciplina del “recesso ad nutum” (senza motivazione) non si applica all’ apprendistato professionalizzante attivato per soggetti che beneficiano della disoccupazione e dell’indennità di mobilità. Significa che anche questi soggetti possono essere licenziati al termine dell’apprendistato soltanto per giusta causa o giustificato motivo.

Periodo di preavviso in caso di recesso del contratto di apprendistato

Anche nel caso dell’apprendistato occorre rispettare il periodo di preavviso, che decorre dal termine di scadenza del contratto: il licenziamento intimato o le dimissioni notificate entro l’ultimo giorno del periodo di apprendistato sono efficaci, ma in caso di mancato preavviso la parte inadempiente dovrà corrispondere un’indennità prevista dal contratto.

Per calcolare i giorni di preavviso necessari, occorre fare riferimento al Cnl di categoria e verificare il periodo previsto per il livello con cui si era inquadrati durante l’apprendistato (non a quello che si raggiunge al termine del periodo formativo).

Il preavviso decorre dal momento in cui si è stati messi a conoscenza del recesso e la decorrenza è interrotta nel caso in cui sopraggiungano le ferie.

L’apprendista licenziato ha diritto all’assegno di disoccupazione

Dopo il licenziamento, l’apprendista ha diritto all’assegno di disoccupazione - la NASpI- al pari degli altri dipendenti. Questo vale tanto per il licenziamento durante che per quello che scatta al termine del periodo di apprendistato, anche nel caso di recesso per giusta causa.

Inoltre, se ne possiede i requisiti previsti, l’apprendista può fare domanda e richiedere l’indennità anche nel caso delle dimissioni date durante l’apprendistato, a patto che ne sussista la giusta causa.

Licenziamento senza motivo: quali diritti ha l’apprendista

Abbiamo visto quali sono i motivi che possono portare al licenziamento sia durante il periodo di formazione che alla sua conclusione: ma cosa succede se licenziamento non è giustificato da validi motivi?

Trova applicazione la normativa generale che impone il risarcimento del danno o la reintegrazione sul posto di lavoro in caso di addebito inesistente. Al contrario, le dimissioni dell’apprendista sono libere e non possono essere contestate dal datore.

Trova applicazione la normativa generale che impone il risarcimento del danno o la reintegrazione sul posto di lavoro in caso di addebito inesistente. Al contrario, le dimissioni dell’apprendista sono libere e non possono essere contestate dal datore.

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