Partita IVA 2015: le spese deducibili e le perdite nel nuovo regime forfettario

Simone Casavecchia

6 Febbraio 2015 - 10:41

Tra i vari nodi che dovranno essere sciolti dal Governo e dalle amministrazioni statali riguardo alla questione della Partita IVA, vi è anche il capitolo delle spese deducibili e delle perdite.

Partita IVA 2015: le spese deducibili e le perdite nel nuovo regime forfettario

Il nuovo regime forfettario, entrato in vigore con l’approvazione della Legge di Stabilità e previsto per i contribuenti che nel 2015 decidono di diventare titolari di Partita IVA, non smette di sollevare dubbi e proteste da parte di associazioni di categoria e giovani lavoratori autonomi.

Mentre su twitter viene lanciato l’hashtag #refurtIVA con cui si chiede all’Esecutivo e, segnatamente, al premier Renzi, di restituire ciò che, con l’imposizione di nuove aliquote fiscali e contributive appare sempre maggiormente come una vera e propria estorsione, sono molti i fronti di intervento su cui appare sempre più urgente un intervento del legislatore.

Oltre alla revisione dell’aliquota contributiva, considerata un vero e proprio salasso, soprattutto da quei lavoratori autonomi che sono iscritti alla Gestione Separata e che non possono rientrare in alcuna Cassa Professionale sono anche altri i fronti su cui sarebbe necessario, se non uno specifico intervento del legislatore, almeno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Oneri deducibili e perdite
Nel nuovo regime forfettario la base imponibile su cui applicare l’aliquota fiscale viene ottenuta dalla totalità dei ricavi moltiplicati per uno specifico coefficiente reddituale che varia, in base alla specifica categoria professionale:
Ricavi x coefficiente reddituale = base imponibile
A differenza del vecchio regime dei minimi, quindi, il nuovo regime forfettario non prevede la possibilità di dedurre i costi sostenuti.
In base al testo della legge di stabilità, l’unico elemento esplicitamente deducibile dal reddito (dalla base imponibile) sono i contributi previdenziali.
Riguardo alle perdite totalizzate nei periodi d’imposta precedenti e alla loro eventuale deducibilità, la Legge di Stabilità fornisce indicazioni contraddittorie sulle quali l’Agenzia delle Entrate dovrà fornire quanto prima dei chiarimenti. In particolare il c. 68 dell’art. 1 della Legge di Stabilità, afferma che le perdite fiscali realizzate nei periodi d’imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario, possono essere utilizzate per diminuire il reddito prodotto anche nei periodi d’imposta in cui si applica il regime forfettario.
Fin qui il dettato della Legge risulterebbe estremamente chiaro se non che si fa un’esplicito riferimento all’art. 8 del TUIR dove, però, vengono chiarite solo le regole valide per i contribuenti in regime ordinario.

Le perdite in Partita IVA con regime ordinario
Per i titolari di Partita IVA in regime ordinario le perdite vanno a diminuire i redditi conseguiti nello stesso periodo d’imposta mentre le eccedenze possono essere utilizzati nei periodi di imposta successivi, non oltre il quinto, per l’importo che non può essere dedotto nel periodo d’imposta in cui le perdite sono state totalizzate.
Per le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta i contribuenti possono riportare le perdite senza limiti di tempo e di importo.

Le perdite in Partita IVA con regime agevolato
Lo stesso testo del TUIR, contraddice il dettato della Legge di Stabilità, dal momento che prevede che le perdite realizzate da un contribuente in regime agevolato (regime dei minimi) possono diminuire il reddito conseguito nello stesso periodo d’imposta ma la loro eventuale eccedenza non può essere riportata nel tempo, ossia al periodo d’imposta successivo.

Le questioni aperte
In base a quest’ultimo testo l’eventuale eccedenza di perdite pregresse, non dedotte nel periodo d’imposta in cui sono state realizzate può essere dedotta dai contribuenti in regime ordinario ma non da quelli in regime agevolato, quindi, neanche dai contribuenti nel nuovo regime dei minimi. L’Agenzia delle Entrate dovrà, quindi, chiarire se è davvero così o se anche i contribuenti nel nuovo regime forfettario potranno dedurre negli anni successivi le eccedenze di perdite realizzate in anni precedenti.

Altra questione che deve essere chiarita, è la priorità della deducibilità. Nel caso in cui le eccedenze delle perdite risultassero deducibili anche in un periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state realizzate, gli elementi deducibili dalla base imponibile sarebbero due: i contributi previdenziali e, appunto, le perdite in eccedenza. In caso di concomitanza, si ottiene una base imponibile differenze a seconda di quale dei due elementi viene dedotto prima nel calcolo.
Come nel caso precedente anche in questa seconda eventualità si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, sebbene, l’opinione prevalente sia quella che prevede prima la deduzione dei contributi previdenziali e, dopo, la deduzione delle eventuali perdite, in accordo con quanto avviene nel Modello Unico. Nel quadro LM del Modello Unico PF 2015, riservato ai Titolari di Partita IVA in regime di vantaggio (vecchi minimi o nuovo forfettario) infatti, si calcola prima il reddito lordo dal quale poi, si deducono i contributi previdenziali, per ottenere il reddito netto.
Ultima questione su cui si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è se sia possibile per un contribuente che nel 2014 era nel vecchio regime dei minimi e nel 2015 passa al nuovo regime forfettario, utilizzare in quest’ultimo regime fiscale, ai fini della deduzione, perdite pregresse realizzate nei periodi di imposta precedenti.

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