Naspi insegnanti: richiesta, requisiti e importi 2019

Simone Micocci

17 Giugno 2019 - 16:25

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Alla scadenza del contratto - il 30 giugno - i docenti precari possono fare domanda per la NASpI: ecco cosa fare per avere diritto alla disoccupazione.

Naspi insegnanti: richiesta, requisiti e importi 2019

A decorrere dal 1° luglio 2019 gli insegnanti possono beneficiare della NASpI, l’indennità mensile di disoccupazione dei lavoratori per i lavoratori che hanno perso l’impiego per cause indipendenti dalla loro volontà.

Per gli insegnanti che il 30 giugno 2019 perderanno il loro impiego a tempo determinato, infatti, ci sarà la possibilità di beneficiare della Naspi per i mesi in cui resteranno fermi senza incarico (e stipendio).

Ricordiamo che la Naspi ha una durata prestabilita: la disoccupazione spetta per la metà delle settimane contributive maturate prima di perdere il lavoro, per un massimo di 24 mensilità. Nel caso degli insegnanti, quindi, la Naspi spetta per la metà delle settimane di impiego maturate nel corso dell’anno scolastico.

Vista l’importanza di questo strumento vediamo cosa devono fare gli insegnanti per il riconoscimento della disoccupazione e per la richiesta della NASpI.

NASpI insegnanti: quando e come fare la richiesta

Per gli insegnanti e il personale della scuola valgono le regole generali previste per la NASpI: di conseguenza anche questi hanno tempo 68 giorni dal termine del contratto per fare domanda del contributo.

Tuttavia il consiglio che vi diamo è di fare domanda entro l’8° giorno di cessazione del servizio, in modo che la disoccupazione decorra da subito e non ne perderete neppure un giorno.

Fare la richiesta è molto semplice: se non volete avere problemi ed evitare di commettere errori potete farlo avvalendovi del supporto offerto da un patronato. In alternativa potete fare da soli inviando la richiesta dal sito dell’Inps - accessibile cliccando qui - ma solo se siete in possesso del PIN, dello Spid o del CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

L’ultima possibilità è di inviare la domanda chiamando il numero verde Inps, di cui trovate i contatti nel nostro articolo di riferimento.

NASpI insegnanti: chi ne può fare richiesta

Come prima cosa è bene ricordare che la NASpI spetta solo a coloro ai quali è riconosciuto lo status di disoccupazione. Inoltrare la richiesta per il sussidio di disoccupazione, quindi, equivale alla presentazione della DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro), obbligando così l’insegnante a sottoscrivere presso il centro per l’impiego il Patto di servizio.

Ci sono poi i requisiti contributivi e lavorativi da soddisfare, gli stessi previsti per la generalità dei lavoratori che fa la richiesta di NASpI, ossia:

  • 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni (che non devono aver già dato luogo a disoccupazione);
  • 30 giornate di lavoro effettive negli ultimi 12 mesi.

Quanto spetta?

A questo punto ai docenti interesserà sapere quanto spetta di Naspi nei mesi in cui resteranno senza incarico (con la speranza che si possa trovare una nuova cattedra già dagli inizi dell’anno scolastico).

Ebbene, l’importo dell’indennità è pari al 75% della retribuzione mensile percepita negli ultimi 4 anni per la parte di importo che non supera i 1.221,44€ (valore aggiornato nel 2019). Per la parte che supera questo importo, invece, si aggiunge un 25%, con la NASpI che comunque non potrà superare i 1.328,76€ mensili.

NASpI: quando viene pagata?

Concludiamo questo approfondimento sulla NASpI scuola facendo chiarezza su quando arriva l’indennità. Come anticipato, questa viene pagata dall’8° giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, quindi già dall’8 luglio, qualora la richiesta NASpI sia stata presentata entro questo termine.

Se invece viene presentata dall’8° giorno in poi, questa decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata fatta richiesta.

Per l’accredito effettivo degli importi attesi, invece bisogna attendere dai 30 ai 90 giorni; con il pagamento della prima mensilità, tuttavia, arriveranno anche tutti gli arretrati.

Ricordiamo a tal proposito che per dare l’autorizzazione all’accredito su conto corrente bancario e postale bisogna aver presentato - almeno una volta - il modulo SR163 all’Inps.

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