Naspi e dimissioni per giusta causa: quando spetta l’indennità di disoccupazione

Simone Micocci

16/09/2021

16/09/2021 - 14:50

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L’indennità di disoccupazione (NASpI) spetta anche in caso di dimissioni rassegnate per giusta causa. Ma è bene fare chiarezza su alcuni aspetti.

Naspi e dimissioni per giusta causa: quando spetta l’indennità di disoccupazione

Quando si parla d’indennità di disoccupazione (NASpI) non si può prescindere dal discutere di quelle che sono le cause che comportano la perdita del rapporto di lavoro. La normativa, infatti, riserva la possibilità di richiedere la NASpI solamente a coloro che hanno perso involontariamente l’occupazione.

Una disposizione chiara che tuttavia negli anni ha posto diversi dubbi: in particolar modo riguardo al licenziamento disciplinare e, soprattutto, alle dimissioni per giusta causa.

Ci si è chiesti, infatti, se anche le dimissioni per giusta causa potessero rientrare tra le casistiche che danno diritto alla NASpI, indennità erogata appunto “in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria”.

Il dubbio era: dal momento che è il lavoratore a presentare le dimissioni, sussistono i presupposti per far scattare la “disoccupazione involontaria”? Una domanda a cui oggi abbiamo una risposta chiara in quanto è proprio l’INPS a fornircela.

Dimissioni per giusta causa e NASpI: quando spetta la disoccupazione

Quando le dimissioni presentate dal lavoratore rientrano nella casistica della giusta causa, vi è per questo la possibilità di richiedere e godere dell’indennità di disoccupazione NASpI.

È l’INPS a confermarlo. L’Istituto, pur ribadendo che si considerano “disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiarino in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego”, ha precisato che l’accesso alla NASpI è possibile anche per le dimissioni per giusta causa.

Queste, infatti, anche se presentate dal lavoratore non sono comunque riconducibili alla libera scelta dello stesso. Si tratta di una decisione indotta da comportamenti altrui che implicano la condizione d’improseguibilità del rapporto di lavoro. Un principio posto nero su bianco nella circolare INPS n°163 del 20 ottobre 2003.

Perché la NASpI spetta anche in caso di dimissioni per giusta causa

Quanto spiegato dall’INPS non lascia spazio a dubbi. D’altronde, basti guardare a cosa si intende per dimissioni per giusta causa per capire il motivo per cui anche in questo caso si ha diritto alla NASpI.

Si ritiene, infatti, che il lavoratore possa rassegnare le dimissioni per giusta causa quando vi è un’inadempienza contrattuale talmente grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tant’è che in questo caso vi è la possibilità di dare le cosiddette dimissioni in tronco, senza dunque necessità del preavviso.

Spetta la disoccupazione, dunque, perché il lavoratore non avrebbe potuto fare altrimenti. Non è sua la colpa della perdita del lavoro, che si può considerare a tutti gli effetti come involontaria e di conseguenza meritevole di essere tutelata con il riconoscimento della relativa indennità.

Esempi di NASpI per dimissioni per giusta causa

A questo punto, possiamo vedere alcuni esempi di giusta causa per le dimissioni. Quali sono quei motivi che permettono al lavoratore di licenziarsi in tronco senza perdere il diritto all’indennità di disoccupazione?

Come anticipato, serve che da parte dell’azienda ci sia un’inadempienza talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro anche solo in via provvisoria. Eccone alcuni esempi:

  • mancato pagamento degli stipendi od omesso versamento dei contributi;
  • comportamento ingiurioso del superiore;
  • pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;
  • mobbing;
  • molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • demansionamento.

Come richiedere la NASpI nelle dimissioni per giusta causa

La procedura per la richiesta d’indennità di disoccupazione in caso di dimissioni per giusta causa è la stessa di quella prevista per le altre casistiche. Ma attenzione: perché non basta che sussista la giusta causa per avere diritto alla disoccupazione anche in caso di dimissioni.

Bisogna che le dimissioni vengano rassegnate nella maniera corretta. Nel dettaglio, nella procedura telematica - disponibile nel portale ClicLavoro - bisogna fare attenzione e indicare l’apposita opzione “dimissioni per giusta causa”, specificando la causale.

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