In una sua recente circolare l’INPS chiarisce quali sono le modalità per ottenere i sussidi Aspi, mini Aspi e Naspi in un’unica soluzione, al fine di avviare un’attività imprenditoriale.
Con la Circolare n. 62/2015 l’INPS fornisce importanti chiarimenti relativi alla fruizione dei sussidi di disoccupazione vecchi e nuovi in un’unica soluzione, al fine di favorire l’apertura di un’attività imprenditoriale.
Come abbiamo recentemente chiarito, sono molte le possibilità offerte dalla legislazione vigente per favorire l’autoimprenditorialità e l’apertura di un’attività di lavoro autonomo da parte di un lavoratore disoccupato che fruisce dei sussidi di disoccupazione. Ecco quali sono le specifiche relative ai differenti ammortizzatori e le istruzioni per presentare la richiesta.
Aspi e Mini - Aspi
I disoccupati che fruiscono attualmente dei sussidi di disoccupazione Aspi e mini Aspi, in vigore fino al prossimo 1 Maggio, data in cui entrerà in vigore il nuovo sussidio della Naspi, possono richiedere la liquidazione degli importi spettanti, e non ancora percepiti, in un’unica soluzione, a titolo di liquidazione anticipata del sussidio.
Tale possibilità è stata esplicitamente prevista dalla riordino degli ammortizzatori sociali compiuto dal ministro Fornero che ha introdotto le stesse Aspi e mini Aspi (art. 2, comma 19, L. 92/2012) in base al quale la liquidazione anticipata degli importi non ancora percepiti è prevista proprio per:
- avviare un’attività di lavoro autonomo;
- avviare un’impresa individuale;
- avviare una microimpresa;
- associarsi in una cooperativa;
Tipologia del beneficio
Il lavoratore beneficiario del sussidio di disoccupazione può richiedere la liquidazione in forma anticipata della parte non ancora ricevuta, a scadenza mensile.
Per gli specifici sussidi dell’Aspi e della mini Aspi è stato previsto un limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui (sia per il 2013 che per il 2014, che per il 2015) a titolo di copertura per le eventuali richieste.
Per il periodo in cui viene percepito il trattamento di disoccupazione in forma anticipata, non spettano né le prestazioni accessorie come gli Assegni al Nucleo Familiare, né la contribuzione figurativa.
Beneficiari, specifiche e esclusi
Come già previsto dal DM 73380/2013, l’ASpI o mini ASpI in un’unica soluzione, con liquidazione anticipata diviene un vero e proprio contributo finanziario e non un sussidio di disoccupazione e può essere richiesto dai disoccupati che, al momento stesso della richiesta, fruiscono già delle prestazioni di disoccupazione relative (Aspi e Naspi);
Il lavoratore che intende usufruire dei sussidi in forma anticipata, deve inoltrare una specifica domanda all’INPS entro la fine del periodo in cui è prevista la fruizione dei sussidi e, comunque, entro i seguenti termini temporali:
- entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o parasubordinata o dell’associazione in cooperativa;
- entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ASpI o mini ASpI, nel caso in cui l’attività autonoma era già preesistente e il lavoratore rimasto senza lavoro decidesse di svilupparla a tempo pieno;
Restano esclusi dalla possibilità di ottenere la quota rimanente del sussidio di disoccupazione in forma anticipata, in un’unica soluzione, i beneficiari che sono decaduti dall’indennità prima della domanda di liquidazione anticipata, per aver prodotto un reddito superiore a quello previsto per la contemporanea fruizione dei sussidi di disoccupazione o per aver omesso di comunicare all’INPS l’inizio dell’attività di lavoro autonomo.
Istruzioni per richiedere la liquidazione anticipata del sussidio
Al momento della ricezione della domanda di liquidazione anticipata l’INPS verifica che il richiedente stia già fruendo di un’indennità di disoccupazione o che, comunque, abbia il diritto di alla fruizione dell’indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI.
Dopo che tali requisiti vengono accertati, nella procedura informatica DSWeb, in corrispondenza della prestazione mensile di ASpI o miniASpI, viene assegnato il “codice di stato” “D” (Definita) e viene impostata la decadenza del sussidio alla data in cui è stata presentata la domanda di liquidazione anticipata.
Nel campo relativo al reddito previsto derivante dall’attività autonoma deve essere indicato il valore 0 per indicare che tale reddito non influisca ai fini della domanda di anticipazione. Nel caso in cui, al momento della presentazione della domanda di anticipazione, il richiedente sta percependo un sussidio di disoccupazione ridotto e proporzionale a un reddito presunto dichiarato per lo svolgimento di un’attività autonoma (superiore allo zero), il valore di questo reddito, già indicato, non deve essere modificato.
Le Direzioni territoriali del Lavoro determinano, poi, l’importo da corrispondere a titolo di anticipazione che è costituito dalla somma delle rate del sussidio ancora da liquidare nel periodo compreso tra la data di presentazione della domanda di anticipazione e il termine previsto per la fruizione dei sussidi ASpI o miniASpI, detraendo i ratei già eventualmente pagati nello stesso periodo.
La procedura DSWEB provvederà in automatico al calcolo dell’importo da mettere in pagamento.
Naspi 2015
La stessa possibilità è stata prevista per la Naspi dal Decreto Legislativo sugli ammortizzatori sociali, emanato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Delega sul Lavoro, anche se non sono state ancora fornite specifiche tecniche dal Ministero del Lavoro e dall’INPS in merito.
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