NASpI: rilasciare la DID non è sufficiente, va convalidata al Centro per l’Impiego

Antonio Cosenza

17/09/2020

14/11/2022 - 17:23

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Indennità di disoccupazione e Dichiarazione di Immediata Disponibilità: ecco quali sono i doveri di chi prende la NASpI.

NASpI: rilasciare la DID non è sufficiente, va convalidata al Centro per l’Impiego

Chi percepisce la NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione, deve rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro? Spesso si fa confusione sull’obbligo per i percettori di NASpI di rilasciare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (meglio conosciuta come DID), quello strumento introdotto dalla legge con cui la persona acquisisce il riconoscimento dello status di disoccupato.

È solamente con il rilascio della DID che la persona dichiara sia di essere priva di un impiego che di essere immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa (come pure di essere disposto a partecipare alle iniziative per la ricerca attiva del lavoro).

Il rilascio della DID è fondamentale, ad esempio, per coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza: per chi non lo fa entro il 30° giorno dal riconoscimento del beneficio scatta la decadenza del sostegno economico.

Anche chi prende l’indennità di disoccupazione deve rispettare determinati obblighi, come il rispondere alle convocazioni del Centro per l’Impiego. A tal proposito c’è chi si chiede se anche per la NASpI, una volta fatta la domanda, bisogna presentarsi al Centro per l’Impiego per il rilascio della DID oppure se questo passaggio non è necessario.

NASpI e Dichiarazione di Immediata Disponibilità: facciamo chiarezza

Come anticipato, è solo con il rilascio della DID che decorre lo stato di disoccupazione e con esso gli impegni che ne derivano. Tuttavia, va detto che la domanda di NASpI, come pure di DIS-COLL, equivale al rilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro.

Di conseguenza, non è necessario che oltre a presentare la richiesta di disoccupazione, ad esempio avvalendosi del supporto di un patronato, si rilasci anche la DID. Ma attenzione, perché - come vedremo meglio di seguito - non è comunque sufficiente questo passaggio per essere in regola con quanto previsto dalla normativa riguardo agli obblighi connessi alla percezione dell’indennità di disoccupazione.

NASpI: la DID va convalidata recandosi al Centro per l’Impiego

Nonostante quanto appena detto, ossia che la richiesta dell’indennità di disoccupazione equivale al rilascio della DID, anche i percettori di NASpI e DIS-COLL devono passare dal Centro per l’Impiego.

Questo perché la DID va convalidata e solo gli operatori del CPI possono farlo. Lo stato di disoccupazione, infatti, deve essere confermato con la sottoscrizione del cosiddetto Patto di Servizio Personalizzato (PSP), con il quale vengono indicate quelle attività che il disoccupato si impegna a svolgere per la ricerca di un’occupazione. Insomma, una condizionalità simile a quella di chi percepisce il RdC.

E la normativa ci dice anche qual è il termine entro il quale il percettore di NASpI deve presentarsi al CpI per la convalida della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro: nel dettaglio - come stabilito dall’articolo 20 e 21 del D.lgs. - il disoccupato deve presentarsi di propria iniziativa presso i servizi competenti per sottoscrivere il PSP entro 30 giorni dal rilascio della DID, o appunto dalla domanda della NASpI.

Non si tratta di un termine perentorio visto che comunque non è prevista una sanzione per chi non si presenta di propria spontanea volontà al Centro per l’Impiego.

Semmai scatta la sanzione quando il disoccupato non si presenta alla convocazione del CPI per la firma del Patto: alla prima mancata presentazione è prevista la decurtazione di un quarto di una mensilità, mentre alla seconda scatta la decurtazione di una mensilità. La NASpI decade in caso di ulteriore assenza.

Con la firma del PSP il disoccupato si impegna a:

  • partecipare a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro quali, in via esemplificativa, la stesura del curriculum vitae e la preparazione per sostenere colloqui di lavoro o altra iniziativa di orientamento;
  • partecipare a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
  • accettare di congrue offerte di lavoro, come definite ai sensi dell’articolo 25 del presente decreto.

Per chi non rispetta il primo obbligo si applicano le stesse sanzioni previste per coloro che non rispondono alla convocazione del Centro per l’Impiego. Per il secondo obbligo, invece, la sanzione prevede:

  • decurtazione di una mensilità alla prima mancata partecipazione;
  • decadenza in caso di ulteriore assenza.

Decade la NASpI, invece, in caso di mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua in assenza di un giustificato motivo.

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