Congedo di maternità: la guida per le lavoratrici autonome e per le iscritte alla Gestione Separata. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo.
Quando si parla di congedo di maternità per le lavoratrici autonome bisogna fare una distinzione tra due categorie separate:
- da una parte abbiamo le artigiane, commercianti e coltivatrici dirette, per le quali l’indennità di maternità è stata riconosciuta dalla legge n° 546/1987 (e da successive modificazioni);
- dall’altra abbiamo invece le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione separata INPS, prevista invece dalla legge n. 335/1995 (e da successive modificazioni).
Ci sono poi le lavoratrici autonome in quanto libere professioniste che invece fanno fede a quanto previsto dalla cassa previdenziale di appartenenza.
Si tratta di misure differenti dunque, ma con la stessa ratio: in tutti i casi si va a tutelare la lavoratrice autonoma durante uno dei periodi più delicati della propria vita, ossia la gravidanza (come pure in caso di affidamento o adozione).
Bisogna però differenziare queste due prestazioni, sia per quanto riguarda i requisiti che per gli importi; a tal proposito, ecco una guida completa dove ogni lavoratrice autonoma, sia se facente parte del primo che del secondo gruppo, troverà le informazioni di cui ha bisogno riguardo al congedo di maternità a lei spettante.
Prima di andare avanti, è importante ricordare che per il congedo di maternità per lavoratrici autonome bisogna tener conto delle ultime novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, le quali di fatto modificano quanto disposto dalle normative in vigore fino allo scorso anno.
CONGEDO MATERNITÀ LAVORATRICI AUTONOME
Congedo di maternità lavoratrici autonome: cosa cambia dal 1° gennaio 2022
La Legge di Bilancio 2022 - precisamente all’articolo 1, comma 239 - riconosce alle lavoratrici autonome il diritto a ulteriori 3 mensilità di congedo di maturità nel caso in cui vengano soddisfatte determinate condizioni. Le 3 mensilità aggiuntive si considerano dalla fine del periodo di maternità come regolato dalle leggi in materia.
La novità in oggetto si applica, come spiegato dall’INPS nella circolare 1/2022, nei confronti delle seguenti lavoratrici autonome:
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- lavoratrici autonome iscritte alle Gestioni autonome INPS: tra queste sono comprese, ad esempio, le lavoratrici autonome, le coltivatrici dirette, mezzadre e colone, le artigiane ed esercenti attività commerciali, le imprenditrici agricole a titolo principale, nonché le pescatrici autonome della piccola pesca marittima;
- libere professioniste di cui all’articolo 70 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, anche se non gestite direttamente dall’INPS ma dalle relative Casse previdenziali di appartenenza.
Nel dettaglio, per avere diritto a una tale tutela beneficiando così di un’estensione del congedo di maternità già nel 2022, bisogna aver dichiarato nell’anno precedente a quello di riferimento (in questo caso quindi va preso in esame il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021) un reddito inferiore a 8.145,00€, soglia che nei prossimi anni verrà incrementata del 100% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Tale vantaggio può essere anche goduto dal padre, purché appartenente a una delle suddette categorie, a condizione però che si sia verificato uno dei seguenti eventi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio da parte della madre;
- affidamento esclusivo del bambino al padre.
Attenzione, è possibile estendere il congedo di maternità per altri 3 mesi non solo quando in possesso delle condizioni reddituali suddette. È necessario anche che ci si trovi in una delle seguenti situazioni:
- il congedo di maternità sia iniziato successivamente al 1° gennaio 2022 (compreso);
- il congedo di maternità sia iniziato prima della suddetta data, ma la sua conclusione è successiva al 1° gennaio 2022.
In tal caso, i 3 mesi di estensione si calcolano a partire da:
- dopo i primi 3 mesi successivi al parto;
- dopo i primi 4 mesi successivi al parto, in caso di flessibilità del congedo;
- dopo i 5 mesi successivi al parto, in caso di fruizione esclusiva del congedo a dopo il parto;
- esclusivamente per i lavoratori parasubordinati, questi si aggiungono ai primi 7 mesi successivi al parto nel caso d’interdizione anticipata.
Fatta chiarezza sulla novità del 2022, quindi, possiamo vedere come funziona il congedo di maternità per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti e coltivatrici dirette) e per le iscritte alla Gestione separata.
Congedo di maternità artigiane, commercianti e coltivatrici dirette
Come anticipato, anche alle lavoratrici autonome che stanno per diventare madri viene riconosciuto il congedo di maternità. Nel dettaglio, ne possono beneficiare:
- artigiane;
- commercianti;
- coltivatrici dirette;
- colone;
- mezzadre;
- imprenditrici agricole professionali;
- pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne.
Per beneficiare dell’indennità sostitutiva prevista in caso di gravidanza naturalmente bisogna essere iscritte alla gestione INPS di riferimento ed essere in regola con il versamento dei contributi anche nei periodi precedenti all’inizio della maternità.
Durata
Per le lavoratrici autonome l’indennità viene riconosciuta per i 2 mesi precedenti alla data presunta del parto e nei 3 mesi successivi.
Nel caso di affidamenti preadottivi internazionali o di adozioni, il diritto al congedo di maternità si estende per 5 mesi, come stabilito dall’articolo 26 del TU. In caso di affidamento non preadottivo, invece, l’indennità spetta per un periodo di 3 mesi, fruibili anche in maniera frazionata, da godere entro i 5 mesi successivi dall’affidamento.
È bene precisare però che a differenza delle lavoratrici dipendenti per le autonome l’indennità non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
Quanto spetta
Così come per i dipendenti anche ai lavoratori autonomi durante il congedo di maternità spetta un’indennità sostitutiva pari all’80% della retribuzione giornaliera.
Tuttavia quantificare la retribuzione di una lavoratrice autonoma non è semplice ecco perché ogni anno la legge stabilisce una retribuzione convenzionale in base alla tipologia di attività.
Domanda
La domanda da parte delle lavoratrici autonome deve essere trasmessa a parto avvenuto. La richiesta va inviata per via telematica, o direttamente dall’area personale MyINPS oppure rivolgendosi a un patronato. C’è poi la possibilità del servizio telefonico INPS (chiamando al numero verde).
Congedo di maternità per iscritte alla Gestione Separata INPS
Il congedo di maternità spetta anche alle lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS a patto che queste siano in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità e che nel contempo non risultino pensionate.
Ciò significa, che il congedo spetta solo nel caso in cui nei 12 mesi precedenti la data d’inizio del congedo risulti effettivamente accreditato - o comunque dovuto - presso la Gestione Separata INPS almeno un contributo mensile comprensivo della suddetta aliquota maggiorata.
Anche in questo caso, a differenza di quanto succede per i lavoratori dipendenti, spetta il congedo di maternità anche se non ci si astiene dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Quanto dura
Spetta per i 2 mesi che precedono la data presunta del parto e per i 3 mesi successivi, ma vi è - come per le lavoratrici dipendenti - la possibilità di beneficiare di tale congedo nelle seguenti modalità:
- 1 mese prima della data presunta del parto e nei 4 mesi successivi;
- interamente dopo il parto, quindi fino ai 5 mesi del figlio.
Ricordiamo poi che è coperto dal congedo anche il periodo compreso tra data presunta ed effettiva.
In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, il congedo di maternità spetta per 5 mesi, calcolati a partire dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell’adozione. Nel caso di adozioni o affidamenti preadottivi internazionali, la durata del congedo è sempre di 5 mesi ma questo può essere fruito parzialmente anche prima dell’ingresso in Italia del minore.
Non spetta invece agli iscritti alla Gestione Separata il congedo per gli affidamenti non preadottivi.
Quanto spetta
Non ci sono differenze con le altre lavoratrici autonome: anche in questo caso il congedo di maternità è indennizzato all’80% del reddito calcolato sulla base dell’ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità.
Nel caso degli iscritti alla Gestione Separata con reddito derivante da attività di libero professionista, o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, per il calcolo dell’indennità di congedo si considera l’80% di 1/365 del reddito.
Domanda
In questo caso si applicano le stesse regole del congedo di maternità per lavoratrici dipendenti. Questo significa che la domanda va inoltrata prima dei 2 mesi che precedono la data presunta del parto, e comunque mai oltre 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile.
La domanda può essere inviata telematicamente direttamente dall’area personale MyINPS, o comunque rivolgendosi al contact center dell’Istituto o a un patronato.
Quando il diritto si trasferisce al padre?
A differenza dei lavoratori dipendenti gli autonomi non hanno diritto al congedo di paternità, breve periodo durante il quale il dipendente continua a percepire il 100% della retribuzione.
In alcuni casi però il padre lavoratore autonomo (anche se iscritto alla Gestione Separata) può beneficiare del congedo di maternità che spetterebbe alla madre. Questo ovviamente accade quando quest’ultima non ne può usufruire, ovvero nei seguenti casi:
- morte o grave infermità della madre;
- abbandono del figlio;
- mancato riconoscimento del neonato;
- affidamento esclusivo del figlio al padre.
Naturalmente in questo caso il periodo indennizzabile non è di 5 mesi; il padre infatti potrà beneficiare solamente della parte del congedo di maternità non usufruito dalla madre.
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