Iperammortamento 2018: nuovi chiarimenti MISE su beni agevolabili e interconessione

Guendalina Grossi

24 Maggio 2018 - 14:35

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Iperammortamento 2018: il MISE con una circolare pubblicata il 23 maggio ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai beni agevolabili e all’interconnessione. Ecco tutte le novità.

Iperammortamento 2018: nuovi chiarimenti MISE su beni agevolabili e interconessione

Iperammortamento 2018: con la circolare n.177355 del 23 maggio 2018, il MISE ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai beni agevolabili e all’interconnessione, requisito necessario per beneficiare dell’agevolazione del 250%.

Viste le numerose richieste arrivate di parere tecnico concernenti l’applicazione del beneficio dell’iperammortamento a tipologie di beni strumentali materiali non specificamente considerate negli esempi contenuti nei documenti di prassi precedentemente emanati, il MISE ha ritenuto opportuno dettare ulteriori istruzioni applicative della disciplina agevolativa.

Nella circolare il MISE in particolare ha fornito indicazioni sull’applicazione dell’agevolazione del 250% su alcuni dei beni agevolabili e sui requisiti obbligatori dell’interconnessione ed integrazione automatica.

L’agevolazione fiscale dell’iperammortamento è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2017 per incentivare la trasformazione tecnologica delle imprese.

La Legge di Bilancio 2018 ha apportato numerose modifiche a questa agevolazione. Una delle novità più importanti è quella che riguarda la proroga dell’incentivo fino al 31 dicembre 2018.

Iperammortamento 2018: possibile anche per i distributori automatici

Nella circolare n. 177355 del 23 maggio 2018 del MISE viene specificato che i distributori automatici di prodotti finiti, le cosiddette “vending machine”, possono beneficiare dell’agevolazione del 250% prevista dall’iperammortamento.

Questo perché i distributori automatici costituiscono a tutti gli effetti dei “negozi automatici”, essendo in grado di prestare autonomamente e automaticamente il servizio e cioè la vendita di prodotti finiti o la somministrazione di alimenti e bevande in esse contenuti.

L’incentivo spetta però solo per i distributori automatici di nuova generazione che presentano caratteristiche tecnologiche tali da soddisfare potenzialmente le condizioni poste dalla normativa.

Per ciò che concerne l’interconnessione il MISE ha chiarito che per soddisfare questo requisito, i distributori automatici, devono essere in grado di scambiare informazioni in maniera bidirezionale:

  • in in ingresso, ricevendo da remoto istruzioni ed indicazioni quali, ad esempio, la modifica dei dati e dei parametri di configurazione della macchina o la variazione del listino prezzi dei prodotti;
  • in uscita, comunicando informazioni quali, ad esempio, stato componenti della macchina, contabilità, quantità prodotti o altre informazioni di natura logistica e diagnostica.

Iperammortamento: interconnessione ed integrazione automatizzata

Come noto per beneficiare dell’iperammortamento non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione di un nuovo bene strumentale rientrante per caratteristiche tecnologiche tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016.

Infatti il bene in oggetto per usufruire dell’incentivo deve soddisfare anche il requisito dell’interconnessione. Tale requisito, ai fini del mantenimento del diritto al beneficio, dovrà essere presente anche nei periodi d’imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso.

Un altro requisito che i beni del primo gruppo dell’allegato A devono soddisfare è quello della “integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo”.

Il requisito dell’integrazione automatizzata può essere soddisfatto secondo tre modalità:

  • con il sistema logistico della fabbrica, a sua volta declinata in due sub opzioni, integrazione fisica e integrazione informativa;
  • con la rete di fornitura;
  • con altre macchine del ciclo produttivo.

Per ciò che concerne la prima modalità, ovvero quella relativa al sistema logistico della fabbrica, il MISE ha spiegato che:

attraverso l’integrazione delle diverse funzioni di gestione dei materiali (quali ad esempio le materie prime, i semi lavorati, i componenti), la gestione della produzione (programmazione, schedulazione, fabbricazione, assemblaggio, controllo di qualità), la gestione della distribuzione fisica dei prodotti finiti (movimentazione, stoccaggio, trasporto, imballo, ricezione e spedizione, assistenza pre e post vendita), che la logistica di fabbrica supporta l’azienda nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi atti a garantire i necessari livelli di performance in termini di qualità elevata, costi contenuti, tempi di risposta rapidi ed elevato servizio al cliente. All’interno di tale catena logistica sono individuabili due principali e distinti flussi: quello fisico (di prodotti, materiali oppure di servizi) e quello informativo, a livello interno ed esterno, andando a coinvolgere l’intero sistema clienti/fornitori.

Appare quindi chiaro come il requisito di integrazione divenga, insieme a quello di interconnessione, un fattore chiave alla base della digitalizzazione del processo produttivo e, più in generale, dell’intero processo di creazione del valore.

Per ulteriori informazioni si allega di seguito la circolare n. 177355 pubblicata il 23 maggio 2018 dal MISE.

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