Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP): i soggetti obbligati e i principi generali

Simone Casavecchia

22 Agosto 2014 - 00:11

I soggetti obbligati e le regole generali previste per l’Imposta Regionale sulle Attività Produttive, con le specifiche aliquote, settore per settore.

Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP): i soggetti obbligati e i principi generali

Tra le varie imposte dovute all’Erario dalle imprese italiane un posto particolare è occupato dall’IRAP che costituisce lo specifico tributo dovuto alle Regioni in caso di esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di un bene o, ancora, alla prestazione di un servizio. Le attività assoggettate ad IRAP possono essere organizzate autonomamente, esercitate da una società o da un ente, ivi compreso il caso degli organi e delle amministrazioni pubbliche.

Soggetti obbligati all’IRAP

  • Spa, Srl, Sapa, società cooperative e società di mutua assicurazione;
  • Enti commerciali pubblici e privati soggetti a IRES e residenti in Italia;
  • Snc, Sas e società equiparate;
  • Persone fisiche e società semplici che esercitano arti e professioni;
  • Produttori agricoli con un volume di affari annuo superiore ai 7000 euro;
  • Enti non commerciali privati, residenti in Italia;
  • Amministrazioni Pubbliche;
  • Società e enti di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia;

Soggetti esclusi dall’IRAP

  • Collaborazioni occasionali e collaborazioni coordinate e continuative;
  • Associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • Fondi comuni di investimento e fondi di pensione previsti dalla legge;
  • Produttori agricoli con un volume di affare annuo inferiore ai 7000 euro;
  • Contribuenti in regime dei minimi;
  • Soggetti che esercitano la propria attività senza un’organizzazione autonoma;

Principi per determinare la base imponibile
La base imponibile su cui applicare l’aliquota IRAP è costituita dal valore della Produzione netta, la quale, a sua volta, si determina in modo diverso in base al soggetto e al tipo di attività esercitata. Tra i principi generali seguiti a prescindere dal tipo di attività e di professione occorre ricordare che:

  • sono rilevanti anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate dalla normativa, nel caso in cui siano correlate a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi;
  • I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, aumentati o diminuiti dei componenti che, per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio, si devono considerare apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge;
  • indipendentemente dalla collocazione nel conto economico le componenti negative e positive possono essere accertate, in ragione della loro classificazione;

Le Aliquote
Per quanto riguarda l’aliquota IRAP ordinaria, definita su base nazionale dagli artt. 16 e 45 del D. Lgs. 446/97, occorre ricordare che può essere modificata dalla normativa regionale, sebbene la variazione, in aumento o in diminuzione, non possa essere superiore all’un percento dell’aliquota ordinaria e che l’aliquota può essere differenziata per settore, attività e categoria di soggetti (come specificato sul sito dell’Agenzia delle Entrate). L’aliquota IRAP ordinaria equivale ai seguenti valori percentuali (della base imponibile, ovvero del valore della produzione netta):

  • 1,90% per le imprese agricole, le cooperative della piccola pesca e i consorzi;
  • 4,65% per le banche;
  • 5,90% per le compagnie di assicurazione;
  • 8,50% per le Amministrazioni Pubbliche;
  • 4,20% per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori;
  • 3,90% per tutti gli altri soggetti.

Per i più recenti aggiornamenti sulla normativa riguardante l’IRAP è anche possibile consultare gli articoli riguardanti l’acconto IRAP 2014 e il Modello IRAP 2014.

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