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Modello Iva 2015 per esportatori abituali: la compilazione del quadro VC e l’utilizzo del plafond

mercoledì 4 marzo 2015, di Federico Migliorini

Il quadro VC del modello Iva 2015, destinato ad accogliere i dati per l’anno 2014, è riservato agli esportatori abituali i quali devono indicare l’ammontare degli acquisti e delle importazioni effettuati in ciascun mese senza applicazione dell’imposta con utilizzo del “plafond” disponibile, e devono anche indicare i dati relativi al volume d’affari e alle esportazioni effettuate nei medesimi periodi, al fine di verificare il mantenimento nel tempo dello “status” di esportatore abituale. Vediamo, adesso, gli aspetti particolari dei quadro.

Gli esportatori abituali: chi sono?
Gli esportatori abituali sono quei soggetti che, nell’anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti, hanno registrato esportazioni e altre operazioni assimilate - cessioni all’esportazione di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 8 del DPR n. 633/72, e/o operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8 -bis del DPR n. 633/72) e/o servizi internazionali (art. 9 del DPR n. 633/72) e/o altre operazioni non imponibili di cui agli artt. 71 e 72 del DPR n. 633/72 e/o cessioni intracomunitarie o prestazioni intracomunitarie (artt. 40 e 41 del D.L. n. 331/93) - per un ammontare superiore al 10% del volume d’affari, determinato senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

Il contribuente che effettua abitualmente cessioni all’esportazione o altre operazioni assimilate, si troverebbe in una tendenziale situazione di credito verso l’Erario, con intuibili effetti negativi di carattere finanziario.

Per evitare questo inconveniente è stabilito che l’acquirente di beni e servizi, che assume la predetta qualità di esportatore abituale, può chiedere ai propri fornitori, sotto la propria responsabilità, di effettuare le operazioni senza applicazione dell’imposta, nei limiti massimi del plafond disponibile; a tal fine, deve essere rilasciata a ciascun fornitore una dichiarazione d’intento prima dell’effettuazione delle operazioni e devono essere posti in essere ulteriori adempimenti contabili.

Nell’ipotesi di importazioni, la dichiarazione di intento deve essere rilasciata, per ciascuna singola importazione, alla Dogana competente. A differenza di quanto avveniva in passato, non è richiesta l’indicazione sui registri IVA dei dati relativi al plafond disponibile. Tuttavia il contribuente, ove richiesto dagli organi di controllo, deve essere in grado di fornire i relativi dati. Tali dati potranno quindi essere liberamente annotati o essere resi disponibili su supporto informatico.

La compilazione del quadro VC nel modello Iva 2015
La normativa vigente (art. 10 del DPR n. 435/01), stabilisce l’obbligo, per gli esportatori abituali, di annotare “in un apposito prospetto della dichiarazione annuale IVA”, distintamente per mese:

  • l’ammontare delle esportazioni, di cui alle lett. a) e b) dell’art. 8 del DPR n. 633/72;
  • l’ammontare delle operazioni assimilate;
  • l’ammontare delle operazioni intracomunitarie effettuate; nonché
  • l’ammontare degli acquisti;
  • l’ammontare delle importazioni fatte senza pagamento dell’imposta ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR n. 633/72 e risultanti dalle relative fatture e bollette doganali.

Utilizzo del plafond
Nei righi VC1 A VC12 deve essere indicato per ciascun mese solare (da gennaio a dicembre) l’utilizzo mensile che è stato fatto del plafond, suddividendo la parte utilizzata per acquisti interni o intracomunitari, da quella utilizzata all’importazione.

L’utilizzo del plafond per acquisti intracomunitari, anche se formalmente ammesso, resta tuttavia praticamente inapplicato nella generalità dei casi, stante la perfetta neutralità fiscale dell’acquisto intracomunitario; è possibile infatti esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta nella stessa liquidazione nella quale la medesima imposta è calcolata a debito.

Ciò comporta l’assoluta irrilevanza di utilizzare il plafond per gli acquisti intracomunitari, in quanto si tradurrebbe per il contribuente nell’inutile sperpero di una preziosa risorsa. È importante precisare che ai fini della compilazione dei righi assume rilevanza il momento di effettuazione degli acquisti e non quello della registrazione delle singole fatture passive o delle bollette doganali di importazione (registrazione che può avvenire anche a distanza di tempo rispetto al momento di effettuazione dell’operazione).

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