Esonero fattura elettronica per distributori automatici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Isabella Policarpio

22 Maggio 2019 - 13:41

condividi

Esonero fattura elettronica per distributori automatici per veicoli elettrici: l’Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità di assolvimento degli adempimenti Iva. I dettagli.

Esonero fattura elettronica per distributori automatici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Esonero fattura elettronica per distributori automatici per veicoli elettrici: l’Agenzia delle Entrate affronta l’argomento nella risposta ad interpello n. 149 del 21 maggio 2019.

Dunque, per questa categoria di distributori automatici vi sono due strade possibili per rispettare gli adempimenti Iva:

  • mediante fattura elettronica;
  • mediante trasmissione dei corrispettivi telematici (obbligo già previsto per le altre categorie di distributori automatici).

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le indicazione dell’Agenzia delle Entrate.

Esonero fattura elettronica per distributori automatici per veicoli elettrici: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come anticipato, i gestori di distributori automatici per servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica possono scegliere in quale modalità adeguarsi agli adempimenti Iva, se con emissione della fattura elettronica o se con trasmissione giornaliera dei corrispettivi telematici.

La questione è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 149 del 21 maggio 2019 (in allegato) in seguito all’interpello presentato da un contribuente che presta servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, erogati mediante distributori automatici. Nel caso di specie, l’istante pur avendo adottato un sistema di gestione aderente alle modalità della fattura elettronica, non si era invece adeguato all’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Infatti, la trasmissione telematica dei corrispettivi avrà inizio dal 1° luglio 2019 e riguarderà i commercianti con volume d’affari superiore a 400.000 euro nonché i soggetti di cui all’articolo 22 del DPR IVA dal 2020, ed è già obbligatoria dal 1° aprile 2017 per chi vende beni o presta servizi mediante distributori automatici.

Il quesito dell’istante nella risposta dell’Agenzia delle Entrate:

Agenzia delle Entrate, risposta n. 149, 21/05/2019
Clicca qui per aprire il file

Fattura elettronica o trasmissione telematica: la libertà di scelta

Chi esercita la gestione di colonnine per l’erogazione di energia dei veicoli elettrici rientra tra i soggetti obbligati all’emissione dello scontrino elettronico, sia che i distributori siano in luoghi pubblici che in luoghi non fruibili al pubblico.

Nell’interpello n. 149, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che questa categoria di contribuenti ha la facoltà di certificare le operazioni effettuate sia mediante emissione della fattura elettronica che attraverso la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tuttavia, l’emissione della fattura elettronica è in ogni caso obbligatoria quando lo richiede espressamente il cliente e quando la colonnina per l’erogazione del servizio viene data in uso al singolo privato.

Infine, l’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che la trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l’assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta cartacea.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO