Esenzione Tari 2014: ecco chi non dovrà pagare la tassa sui rifiuti

Valentina Pennacchio

10 Dicembre 2014 - 18:00

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Esenzione Tari 2014: la risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 del Dipartimento delle Finanze interviene in materia. Chi non è chiamato al pagamento della tassa sui rifiuti?

Esenzione Tari 2014: ecco chi non dovrà pagare la tassa sui rifiuti

Tra le scadenze delle tasse sulla casa previste per dicembre 2014 c’è anche quella della Tari, la tassa sui rifiuti, la cui scadenza è decisa in autonomia dagli enti locali, i quali provvedono ad inviare ai contribuenti un bollettino postale precompilato.

Così mentre si discute ancora sull’eventualità di introdurre una Local Tax nel 2015, i cittadini devono recarsi all’appuntamento con il Fisco e le tasse, che negli ultimi anni sono raddoppiate rispetto ai redditi.

Tuttavia tra i cittadini ci sarà qualcuno che verrà graziato e non dovrà versare la Tari: chi?

Esenzione Tari 2014

Il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 ha chiarito tutti i casi di esenzione, in particolare in merito all’applicazione della tassa sui rifiuti nelle aree di produzione di rifiuti speciali.

Come sancisce l’articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013:

«Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente».

La decisione di esonerare dalla Tari le superfici adibite alla produzione, continuativa e prevalente, di rifiuti speciali, per mezzo di lavorazioni industriali, è dettata dalla volontà di evitare il pericolo di una duplice, ed iniqua, spesa per le imprese, su cui grava già l’onere dello smaltimento dei rifiuti speciali.

In sostanza sono esclusi dal pagamento della Tari:

  • i magazzini delle imprese (sia quelli intermedi di produzione, che quelli adibiti allo stoccaggio, a prescindere dalle disposizioni comunali);
  • le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove asservite al ciclo produttivo.

La risoluzione del Dipartimento delle Finanze specifica altresì che:

«laddove le superfici producono rifiuti speciali non assimilabili, il Comune non ha alcuno spazio decisionale in ordine all’esercizio del potere di assimilazione».

Tari 2014: chi paga?

La Tari è dovuta da

"chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani”

ed è corrisposta per anno solare. E’ il Comune a calcolarne l’importo in base:

  • ai criteri del regolamento di cui al D.P.R. 158/99;
  • al principio “chi inquina paga” (sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del 19.11.08).

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