Dichiarazione IRAP 2015: novità, modalità di compilazione, scadenze, invio, sanzioni

Simone Casavecchia

2 Febbraio 2015 - 15:04

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Reso noto il modello definitivo per la nuova dichiarazione IRAP 2015 con cui tutte le aziende dovranno documentare la propria attività economica: ecco quali sono le maggiori novità.

Dichiarazione IRAP 2015: novità, modalità di compilazione, scadenze, invio, sanzioni

Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello definitivo utile per la dichiarazione IRAP 2015 con le relative istruzioni. La dichiarazione IRAP è obbligatoria per tutte le imprese che, con essa, descrivono la propria attività produttiva per la quale è dovuta la relativa imposta regionale.
Più nello specifico, l’IRAP è dovuta per chi esercita abitualmente, nel territorio di una regione, un’attività organizzata che ha lo scopo di produrre e scambiare beni o di prestare servizi. Sono tenuti al pagamento dell’IRAP anche le società, gli enti e le amministrazioni dello Stato.

Modalità di compilazione
Il modello utile per la dichiarazione IRAP 2015 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti il cui periodo d’imposta si è chiuso al 31 Dicembre 2014; per tutti gli altri il cui periodo d’imposta si è chiuso anteriormente a questa data deve essere utilizzato il modello approvato per l’anno 2014.
Per la compilazione del Modello IRAP 2015 occorre tenere in considerazione tre distinte operazioni in base alle quali viene suddivisa la dichiarazione: la determinazione del valore della produzione; la determinazione dell’imposta; i versamenti, le compensazioni e i rimborsi.
La dichiarazione IRAP 2015 non deve essere presentata in forma unificata e va inviata, entro il 30 Settembre 2015, esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal contribuente che, in questo caso, deve anche stamparla su un modello cartaceo conforme a quello approvato e conservarla con cura;
  • da un professionista abilitato, in questo caso il contribuente deve presentare la dichiarazione originale, adeguatamente sottoscritta e, successivamente all’invio, deve conservare l’originale della dichiarazione nel quale sarà stata apposta la sua firma e il professionista abilitato avrà compilato il quadro relativo all’assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione per via telematica.

La dichiarazione IRAP deve essere presentata anche da aziende in liquidazione volontaria mentre, nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa la dichiarazione IRAP è obbligatoria nel solo caso in cui vi sia l’esercizio provvisorio. In questi ultimi casi il curatore fallimentare o il commissario liquidatore presentano una singola dichiarazione IRAP per ciascuno dei periodi di imposta compresi nella procedura.

Per la presentazione della dichiarazione IRAP in via autonoma si utilizzano i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:

  • Entratel qualora ci sia l’obbligo di presentare la dichiarazione per un numero di soggetti superiore a 20;
  • Fisconline qualora ci sia l’obbligo di presentare la dichiarazione per un numero di soggetti inferiore a 20;

I professionisti e gli altri intermediari fiscali abilitati utilizzano obbligatoriamente Entratel per la trasmissione della dichiarazione IRAP all’Agenzia delle Entrate.
L’Agenzia delle Entrate comunica l’avvenuta presentazione della dichiarazione, inviata per via telematica, con una comunicazione inviata all’utente che ha presentato la dichiarazione. Tale comunicazione rimane disponibile per 30 giorni dopo la sua emissione ed è consultabile sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente può essere richiesta sia dal contribuente che dall’intermediario a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo.

Sanzioni
Se la dichiarazione viene presentata tramite un ufficio postale viene ritenuta non redatta in conformità al modello approvato (dal momento che la trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica) e il contribuente è soggetto a una sanzione che varia tra i 258 e i 2065 euro.
Se l’intermediario (professionista abilitato) omette trasmissione della dichiarazione o trasmette la dichiarazione in ritardo è soggetto a una sanzione amministrativa che varia da 516 euro a 5164 euro.
Per dichiarazioni omesse o tardive è comunque prevista, anche nel caso dell’IRAP, la possibilità di effettuare il ravvedimento operoso con i nuovi limiti temporali previsti dalla Legge di Stabilità 2015 e anche quando le ispezioni e le verifiche sono già iniziate.

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