IRAP imprese familiari: niente imposta se il collaboratore svolge funzioni esecutive

Anna Maria D’Andrea

2 Settembre 2016 - 16:37

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La Corte di Cassazione ha sancito che sono esenti dall’IRAP le Imprese Familiari in cui il collaboratore svolge attività esecutive. Ecco cosa è successo e cosa stabilisce l’ordinanza.

IRAP imprese familiari: niente imposta se il collaboratore svolge funzioni esecutive

Niente IRAP per le Imprese Familiari. Questo ha stabilito la Corte di Cassazione.
L’ordinanza 17429/2016 del 30 agosto della Corte di Cassazione afferma, infatti, che le Imprese Familiari che si avvalgono di un collaboratore che svolge funzioni meramente esecutive sono esenti dal pagamento dell’IRAP.

L’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive calcolata sul valore della produzione delle aziende, non verrà quindi attribuita alle Imprese Familiari che si avvalgono di un collaboratore occasionale.

Ma cosa stabilisce nello specifico l’ordinanza?

Non si applica l’IRAP alle Imprese Familiari: l’ordinanza 17429/2016

Con l’ordinanza 17429 la Corte di Cassazione ha applicato per la prima volta un principio stabilito dalle Sezione Unite con la sentenza 9451/2016.
In questa sentenza, infatti, si stabiliva che il requisito di autonoma organizzazione non era automaticamente applicabile nel caso di attività che si avvalgono di un collaboratore al quale sono affidate funzioni di segreteria o meramente esecutive.

Per le imprese familiari è una grande novità. Perché?

Non era lontana l’Ordinanza della Cassazione che stabiliva, contrariamente al principio stabilito dalla sentenza 9451 (emanata precedentemente), l’assoggettamento all’IRAP per le Imprese Familiari.
Infatti, l’ordinanza 12616 del 17 giugno aveva previsto che l’attività svolta dai collaboratori di tali imprese comportava sempre e comunque l’assoggettamento del valore della produzione all’IRAP.
In base a tale ordinanza, i familiar che partecipano all’attività dell’impresa in modo continuativo e prevalente sono quindi equiparati ai collaboratori occasionali.

Niente IRAP per le Imprese Familiari: ecco le disposizioni attuali

L’ordinanza 17429 capovolge quella emanata il 17 giugno. La Cassazione modifica le precedenti indicazioni sull’assoggettamento delle imprese familiari al pagamento dell’IRAP affermando che se il lavoro è svolto in maniera non continuativa e, soprattutto, se riguarda soltanto funzioni meramente esecutive, la collaborazione non è soggetta all’imponibile IRAP.
Le mansioni dei collaboratori, quindi, devono essere attentamente specificate in sede di atto costitutivo dell’impresa.

A quali categorie si applica il principio?

Nella motivazione depositata dalle Sezioni unite si fa specifica menzione delle diverse figure professionali, oltre alle imprese familiari, toccate dal principio.

Non sono soltanto professionisti e artisti
Il principio riguardante la disciplina dell’IRAP per le Imprese Familiari si applica anche alle figure di confine individuate nel corso degli anni dalla Corte: contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività d’impresa in qualità di agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La Corte di Cassazione ha, si spera definitivamente, fatto un po’ di chiarezza su una delle imposte meno apprezzate dai contribuenti.

Ci saranno ulteriori novità?

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