IRAP, scadenza secondo acconto il 30 novembre 2021: istruzioni per pagare e codice tributo

Rosaria Imparato

26/11/2021

02/12/2022 - 15:00

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Il pagamento del secondo acconto IRAP è in scadenza il 30 novembre 2021: vediamo le istruzioni per chi deve effettuare il versamento e con quale codice tributo.

IRAP, scadenza secondo acconto il 30 novembre 2021: istruzioni per pagare e codice tributo

La scadenza per pagare il secondo acconto dell’IRAP si avvicina: il termine ultimo è il 30 novembre 2021. L’IRAP è l’imposta regionale sulle attività produttive e per il pagamento segue le regole delle imposte sui redditi, basate sul meccanismo di saldo e acconto.

Solitamente quindi il saldo e il primo acconto si pagano entro il 30 giugno, mentre il secondo acconto è in scadenza a fine novembre. Di seguito vediamo chi deve pagare l’IRAP e il codice tributo da usare nel modello F24.

È bene ricordare che l’acconto IRAP per l’anno in corso deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

  • se l’acconto è inferiore a 257,52 euro allora bisogna effettuare un unico versamento entro il 30 novembre;
  • se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro allora si paga in due rate:
    • la prima è pari al 40% e va versata entro il 30 giugno (insieme al saldo dell’anno precedente);
    • la seconda è pari al restante 60% e va versata entro il 30 novembre.

Fanno eccezione i soggetti che applicano gli ISA, che versano le due rate d’acconto al 50%.

IRAP, scadenza secondo acconto il 30 novembre 2021: chi deve pagare

I soggetti chiamati al versamento del secondo o unico acconto IRAP 2021 entro il 30 novembre sono:

  • dipendenti, pensionati, persone fisiche non titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori occasionali;
  • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
  • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali.

Tali categorie di contribuenti sono tenute a effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società di persone e degli enti a esse equiparati e dell’IRAP.

Sono chiamati alla cassa anche i soggetti IRES tenuti alla presentazione del modello Dichiarazione IRAP 2021, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio:

  • Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie;
  • Enti che non svolgono attività commerciali.

Scadenza secondo acconto IRAP in scadenza il 30 novembre 2021: codice tributo e istruzioni per pagare

Il pagamento dell’imposta dovuta come secondo o unico acconto va effettuato tramite:

  • modello F24 usando i servizi F24 Web o F24 Online dell’Agenzia delle Entrate;
  • il canale telematico Fisconline;
  • il canale Entratel;
  • l’home banking della propria banca;
  • il proprio intermediario abilitatato.

Il codice tributo da indicare è 3813 - Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione.

I contribuenti non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione, ma bisogna che utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione. In alternativa, devono pagare F24 precompilati dall’Agenzia delle Entrate.

IRAP, secondo acconto in scadenza: cosa succede se pago in ritardo?

In generale, la sanzione per versamento omesso o insufficiente è pari al 30% dell’imposta non versata o versata in ritardo. Grazie all’istituto del ravvedimento operoso però il contribuente può ridurre la sanzione secondo la tabella che segue:

TIPO DI RAVVEDIMENTO TERMINE DI PAGAMENTO SANZIONE
Breve Entro 30 giorni 1/10 del minimo
Lungo Dal 31° al 90° giorno 1/9 del minimo
Annuale Dal 91° giorno fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione 1/8 del minimo
Oltre l’anno Entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo 1/7 del minimo
Oltre i due anni Dopo due anni dall’omissione o dall’errore 1/6 del minimo
Post contestazione Dopo la contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate 1/5 del minimo

La riduzione della sanzione dipende dalla tempestività con cui il contribuente paga quanto dovuto: prima si effettua il versamento e minore sarà l’importo da pagare.

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