Irap, nuova sentenza dei giudici tributari: l’imposta non è dovuta dal piccolo professionista

Francesco Oliva

10 Luglio 2016 - 09:40

L’Irap non è dovuta dal piccolo professionista che si avvale solo dell’apporto di un dipendente con mansioni esecutive. Ecco cosa dice l’ultima sentenza dei giudici tributari.

Irap, nuova sentenza dei giudici tributari: l’imposta non è dovuta dal piccolo professionista

La commissione tributaria provinciale (Ctp) di Bologna si è recentemente pronunciata in materia di Irap dovuta dal medico titolare di un piccolo studio, affermando che l’imposta non è dovuta poiché mancano i presupposti per l’autonoma organizzazione.
Nella fattispecie, i giudici tributari hanno sostenuto che lo studio in oggetto, all’interno del quale collaborano solo una segretaria ed una collaboratrice occasionale con mere mansioni esecutive, non può essere considerato soggetto passivo Irap.

Con questa sentenza, la Ctp di Bologna ha seguito i principi già sanciti in materia di Irap dalla famosa sentenza della Corte di Cassazione numero 9451/2016, con la quale si è affermato il fondamentale principio per cui “il professionista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l’IRAP”.

Sentenza Ctp Bologna: niente Irap per il piccolo professionista

La sentenza numero 778/09/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna torna quindi a trattare la materia dell’Irap dovuta dai piccoli professionisti (ma che, per analogia, può essere riferibile anche alla micro impresa).

La questione nasce dal ricorso di un medico rinoplastico che aveva svolto la professione all’interno di una casa di cura, all’interno di un apposito spazio e con l’ausilio di una segretaria e di una collaboratrice occasionale, entrambe con mansioni esecutive e non inerenti lo svolgimento della professione (organizzare l’agenda del medico e rispondere al telefono).
La Ctp di Bologna ha richiamato il principio sancito dalla recente sentenza 9451/2016 della Corte di Cassazione, ribadendo che l’autonoma organizzazione non può essere configurata per la sola presenza di un collaboratore (ancorché periodicamente affiancato da un altro inquadrato con prestazione occasionale) poiché ciò non è sufficiente a concretizzare la fattispecie imponibile a formazione successiva prevista dalla normativa Irap.

La Ctp di Bologna, inoltre, ha affermato che nella valutazione circa l’assoggettabilità Irap del medico in oggetto (e del piccolo professionista in generale) non rileva il valore dei beni strumentali utilizzati in quanto “apparecchiature tecniche rese indispensabili dalla complessità e specificità delle indagini richieste dall’esercizio dell’attività”.

I dubbi sulle dimensioni e la disponibilità di risorse materiali ed umane

La sentenza numero 778/09/16 della Commissione Tributaria Provinciale di Bologna non si pronuncia in ordine alla questione delle dimensioni delle risorse materiale ed umane di cui il medico rinoplastico, operante all’interno di una casa di cura, poteva potenzialmente avvalersi.

Infatti, il medico in oggetto operava all’interno di una casa di cura che, di volta in volta, metteva a disposizione del medico medesimo attrezzature e personale utilizzabile per lo svolgimento dell’attività.
In realtà, i giudici tributari affermano che “la temporanea collaborazione della ferrista viene ritenuta ininfluente perché motivata da necessità contingenti determinate dalla temporanea indisponibilità, presso la casa di cura, sede operativa dell’attività chirurgica, di tale figura di assistente sanitario”.
In altre parole, i giudici triburari ritengono che la disponibilità aggiuntiva e potenziale di risorse messe a disposizione da un terzo soggetto (la casa di cura) siano irrilevanti “poiché facevano … capo interamente alla casa di cura stessa, che ne consentiva l’utilizzo al professionista al quale corrispondeva il compenso inerente all’attività svolta al netto dei relativi costi che faceva gravare sui pazienti”. Di conseguenza, il medico non è direttamente responsabile per l’organizzazione testé considerata, non potendosi quindi attribuire autonoma organizzazione al professionista considerato.

Cos’è l’IRAP?

I recenti interventi giurisprudenziali sull’IRAP interesseranno un grande numero di contribuenti, quindi riteniamo sia il caso di fare un passo indietro e comprendere quale sia la natura del tributo ed il suo presupposto impositivo.

L’Imposta Regionale Attività Produttive, più comunemente IRAP, è un’imposta istituita con il D. Lgs. 446/1997 che riguarda i contribuenti che esercitano un’attività commerciale e non, comprese le Pubbliche Amministrazioni ed i produttori agricoli.

Il presupposto dell’imposta e’ “l’esercizio abituale di una attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”.

L’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto Irap.

Nella sua applicazione più comune quindi, l’IRAP colpisce il valore della produzione netta delle imprese, ovvero il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.

Dove sorgono i dubbi sull’assoggettamento ad Irap di alcune categorie di contribuenti?
Il concetto di stabile organizzazione, ovvero uno dei principali presupposti impositivi dell’IRAP, è quello che fa nascere i maggiori dubbi interpretativi ed impositivi su varie categorie di contribuenti, come nel caso di professionisti, artisti e piccoli imprenditori che possiedono qualche bene strumentale e/o dipendenti e collaboratori che non svolgono direttamente attività professionale, offrendo solo un ausilio di carattere operativo.

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