Nuova sentenza della Cassazione esonera dal pagamento dell’IRAP professionisti e ditte individuali che hanno un solo di dipendente con sole mansioni esecutive e generiche.
Altra “picconata” all’IRAP da parte della Cassazione che con recente sentenza afferma che il professionista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l’IRAP.
La sentenza del 10 maggio è solo l’ultima di una serie che stanno mettendo a dura prova uno dei tributi più discussi degli ultimi anni.
Ecco i dettagli della sentenza della Corte di Cassazione che evita l’IRAP ai professionisti, ripercorrendo le varie sentenze ed il presupposto impositivo del tributo.
La recente sentenza della Cassazione a favore dei professionisti
Il professionista o l’imprenditore individuale che impiega un solo collaboratore addetto a mansioni di segreteria o meramente esecutive non deve pagare l’IRAP.
Ecco giunti quindi alla sentenza 9451 del 10 maggio 2016 della Cassazione che va invece controcorrente, aderendo ad un orientamento minoritario che si è fatto strada più di recente e in base al quale, al fine di verificare l’esistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, è necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva.
Inoltre la stessa Cassazione aggiunge che affinché vi sià il presupposto impositivo dell’IRAP, un collaboratore deve svolgere mansioni professionali in grado di potenziare l’attività del contribuente e non di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico.
La sentenza in esame interesserà un grande numero di contribuenti che esercitano in forma individuale l’attività professionale, artistica o d’impresa, ad esempio: agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo ed in genere di piccoli imprenditori che esercitano l’attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Il rischio di tale sentenza anche se positiva, però è quella di creare ancora più dubbi, con il recente criterio della stabile organizzazione infatti, capire ed interpretare la tipologia della prestazione del dipendente o collaboratore, in base alle mansioni effettivamente svolte o risultanti dal contratto non sembra facile. Questo potrebbe far aumentare ancora di più la mole dei contenziosi tributari sull’IRAP.
E’ sicuramente auspicabile a questo punto, un’intervento del legislatore che metta un punto definitivo sul presupposto dell’IRAP.
Che cos’è l’IRAP?
La recente sentenza sull’IRAP interesserà un grande numero di contribuenti nell’immediato, è il caso di fare un passo indietro e capire quindi la natura del tributo ed il suo presupposto impositivo.
L’Imposta Regionale Attività Produttive, più comunemente IRAP, è un’imposta istituita con il D. Lgs. 446/1997 che riguarda tutti coloro i quali esercitano un’attività commerciale e non, comprese le Pubbliche Amministrazioni e i produttori agricoli.
Nello specifico il presupposto dell’imposta e’ l’esercizio abituale di una attivita’ autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.
Nella sua applicazione più comune quindi, l’IRAP colpisce il valore della produzione netta delle imprese, ossia, in termini generali, il reddito prodotto al lordo dei costi per il personale e degli oneri e dei proventi di natura finanziaria.
E’ su uno dei principali presupposti impositivi dell’IRAP, ossia il concetto di stabile organizzazione che sono sorti dei dubbi interpretativi ed impositivi su certe categorie di soggetti, come nel caso di professionisti, artisti e piccoli imprenditori che posseggono qualche bene strumentale o dipendenti e collaboratori di modesta rilevanza.
I diversi orientamenti sull’IRAP
La giurisprudenza si è più volta espressa sulla questione dell’IRAP su professionisti e ditte individuali con un orientamenti non sempre concordi fra loro.
Il problema deriva sicuramente dalla poca chiarezza della norma sulle condizioni che soddisfano il presupposto impositivo dell’IRAP, molto come già detto ruota intorno l’interpretazione del concetto di stabile organizzazione. Se infatti è chiaro che sono esclusi dall’Irap il professionista e la ditta individuale privi di qualunque apparato produttivo, quindi senza nessun dipendente a carico ad esempio, meno limpidi possono risultare i casi in cui i stessi hanno invece alle proprie dipendenze anche un solo dipendente.
La maggior parte delle sentenze precedenti hanno affermato che l’assoggettamento all’Irap si verifica automaticamente in presenza di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, anche part time.
Con le precedenti sentenze 7291 e 7371 del 2016 ad esempio, la stessa Corte di Cassazione aveva negato alle associazioni tra artisti e professionisti e alle società semplici la possibilità di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione, pronunciandosi in senso contrario rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità.
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