Modello Irap 2018: istruzioni e scadenza dichiarazione

Anna Maria D’Andrea

31 Gennaio 2018 - 10:45

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Modello Irap 2018 e istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 30 gennaio. Cambia la scadenza per la trasmissione della dichiarazione.

Modello Irap 2018: istruzioni e scadenza dichiarazione

Modello Irap 2018 pubblicato in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate, accanto alle relative istruzioni, con il provvedimento del 30 gennaio 2018.

Cambia la scadenza per l’invio della dichiarazione Irap che, per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, è fissata al 31 ottobre 2018.

Le istruzioni modello Irap 2018 sono state aggiornate con alcune importanti novità, tra cui le nuove modalità di determinazione della base imponibile Irap secondo il regime di cassa anche per i contribuenti in contabilità semplificata.

Di seguito il modello di dichiarazione Irap 2018 da scaricare e le istruzioni ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Modello Irap 2018

Il modello di dichiarazione Irap 2018 pubblicato in via ufficiale dall’Agenzia delle Entrate dovrà essere utilizzato da tutti i soggetti passivi dell’imposta regionale sull’attività produttive, disciplinata dal Decreto Legislativo n. 446/1997.

Modello Irap 2018
Scarica il modello per la dichiarazione Irap 2018 approvato dall’Agenzia delle Entrate e pubblicato in via ufficiale con provvedimento del 30 gennaio 2018

Il presupposto dell’Irap, è l’esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta.

Scadenza dichiarazione Irap 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato la scadenza per l’invio telematico della dichiarazione Irap 2018 e, così come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello, il termine per la trasmissione è fissato al 31 ottobre 2018.

Il rinvio della scadenza Irap al 31 ottobre 2018 riguarda esclusivamente il termine dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare; in caso di esercizio non coincidente, invece, resta ferma la scadenza del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Riepilogando, quindi, il modello Irap deve essere presentato, in via autonoma:

  • per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché per le società e associazioni a esse equiparate (articolo 5 del Tuir), entro la scadenza del 31 ottobre 2018
  • per i soggetti Ires e per le Amministrazioni pubbliche, entro il 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Istruzioni modello Irap 2018

Non si segnalano particolari novità nelle istruzioni per la compilazione del modello Irap 2018, messe a disposizione in via ufficiale con provvedimento dell’Agenzia delle Entrare del 30 gennaio 2018.

Istruzioni modello Irap 2018
Scarica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione e l’invio telematico del modello per la dichiarazione Irap 2018

Rimandando alle istruzioni per tutte le regole nel dettaglio, riepiloghiamo di seguito chi sono i soggetti obbligati ad inviare la dichiarazione Irap 2018.

Come riportato nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, devono presentare la dichiarazione Irap:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir)
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir)
  • gli esercenti attività di allevamento di animali e che determinano il reddito secondo un particolare calcolo (descritto nell’articolo 56, comma 5 del Tuir) che tiene conto del numero dei capi allevati
  • coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato (articolo 5 della Legge 413/1991)
  • le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir)
  • gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
  • gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso
    le Amministrazioni pubbliche.

Le persone fisiche non residenti inviano la dichiarazione Irap se esercitano in Italia attività commerciali, artistiche o professionali, per un periodo di almeno tre mesi, mediante stabile organizzazione o base fissa, oppure nel caso di esercizio in Italia di attività agricole.

Sono invece esonerati dalla dichiarazione Irap:

  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno aderito al c.d. regime forfetario agevolato (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.190)
  • i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che abbiano aderito al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
  • gli incaricati di vendita a domicilio soggetti alla ritenuta a titolo d’imposta.

Per maggiori dettagli i lettori possono consultare la guida completa all’Irap 2018.

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