Decreto penale di condanna per pena pecuniaria: cos’è e come funziona

Isabella Policarpio

18/11/2019

18/11/2019 - 11:21

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Disciplina del decreto penale di condanna, il procedimento speciale che accorcia i tempi di giudizio quando l’imputato deve essere condannato alla sola pena pecuniaria, senza carcere. Cos’è e come funziona.

Decreto penale di condanna per pena pecuniaria: cos’è e come funziona

Decreto penale di condanna, come funziona questo procedimento speciale e quando si applica?

Il decreto penale di condanna consente di saltare l’udienza preliminare ed il dibattimento, accorciando notevolmente i tempi del processo. Trova attuazione quando il pubblico ministero ritiene che l’imputato sarà condannato a pagare una sanzione pecuniaria, senza scontare il carcere.

Il decreto penale di condanna viene emesso dal giudice a seguito dell’attenta valutazione dei motivi di fatto e di diritto e solo se ritiene che il caso possa essere risolto senza svolgere ulteriori indagini.

L’imputato e la parte civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono opporsi, ma solo rispettando i termini di legge.

Il decreto penale di condanna riserva all’imputato indiscussi vantaggi, tra cui la celerità del procedimento, l’esclusione al pagamento delle spese processuali e l’applicazione delle pene accessorie. Vediamo come funziona passaggio dopo passaggio.

Decreto penale di condanna: cos’è e quando si applica

Il decreto penale di condanna (o procedimento per decreto penale) è disciplinato dall’articolo 459 e seguenti del Codice di procedura penale ed è un procedimento speciale, vale a dire che causa un anomalo svolgimento del giudizio.

Questo procedimento può essere richiesto dal Pubblico ministero, inaudita altera parte, qualora l’imputato debba subire solamente la pena pecuniaria.
Il decreto penale di condanna accorcia notevolmente i tempi processuali (come anche il rito abbreviato e il giudizio direttissimo) permettendo di saltare sia l’udienza preliminare che il dibattimento.

Il Pm deve avanzare la richiesta al giudice delle indagini preliminari entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il nome dell’imputato è stato iscritto nel registro dei reati. La richiesta deve essere motivata e deve indicare la pena.

Decreto penale di condanna: cosa deve contenere?

La richiesta di decreto penale di condanna deve contenere:

  • le generalità dell’imputato e, dove occorre, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
  • la descrizione del fatto e delle leggi violate;
  • i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda l’accusa;
  • l’avviso che l’imputato, ed eventualmente la persona civilmente obbligata, possono opporsi al decreto penale entro 15 giorni dalla notifica dello stesso;
  • data e sottoscrizione.

Se né l’imputato né la persona civilmente obbligata propongono opposizione, il decreto penale di condanna diventa esecutivo una volta decorso il termine di 15 giorni.

Decreto penale di condanna: il ruolo del giudice

Dopo la richiesta di decreto penale di condanna, il giudice può decidere di accoglierla o rigettarla, previa valutazione della qualificazione giuridica del fatto e della pena indicata dal Pubblico ministero. Solitamente la richiesta viene respinta quando il giudice ritiene gli elementi forniti sono insufficienti e subordina la decisione ad ulteriori indagini e approfondimenti.

Invece, in caso di accoglimento, il giudice deve:

  • applicare la pena nella misura richiesta dal Pm;
  • ordinare la confisca o la restituzione delle cose sotto sequestro, ove presenti;
  • dichiarare la responsabilità della persona civilmente obbligata, ove presente.

Dopo la sua emissione, il decreto penale di condanna deve essere comunicato al Pm e notificato al condannato ed al suo difensore, eventualmente anche alla persona civilmente obbligata. Se il condannato è irreperibile e quindi l’atto non può essere notificato, il giudice dovrà revocarlo e restituire gli atti al Pm.

Decreto penale: i vantaggi per l’imputato

Il decreto penale di condanna comporta diversi vantaggi in capo all’imputato. Innanzitutto la riduzione dei tempi processuali, di cui beneficiano sia il colpevole che gli operatori giuridici, in secondo luogo l’esclusione della condanna al pagamento delle spese del procedimento e dell’applicazione delle pene accessorie. Inoltre, il decreto penale di condanna, anche dopo essere diventato esecutivo, non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo.

Se il colpevole aveva commesso un delitto, il reato si estingue dopo 5 anni, mentre per le contravvenzioni bastano 2 anni, sempre che l’imputato non commetta nuovamente una contravvenzione simile.

Opposizione a decreto penale di condanna

Come abbiamo visto, l’imputato e la parte civilmente obbligata possono opporsi al decreto penale di condanna entro 15 giorni dalla notifica dell’atto. L’opposizione può avvenire sia in persona che per mezzo di un difensore nominato, mediante il deposito di una dichiarazione presso la cancelleria del tribunale o del giudice di pace.

L’opposizione a decreto penale di condanna deve indicare:

  • gli estremi del decreto penale di condanna proposto dal Pm;
  • luogo e data di emissione;
  • le generalità del giudice competente.

Nell’atto di opposizione l’imputato può anche chiedere al giudice di procedere con giudizio immediato, il rito abbreviato o il patteggiamento. Se l’opposizione è proposta dal solo imputato o dalla sola persona civilmente obbligata, gli effetti si estendono anche alla parte che non ha proposto opposizione.

L’opposizione è inammissibile, quindi respinta dal giudice, quando:

  • è proposta oltre i termini (15 giorni);
  • non contiene le indicazioni prescritte dalla legge.

Contro l’ordinanza di inammissibilità del giudice l’imputato e la parte civilmente obbligata possono fare ricorso per Cassazione.

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