Decreto Lavoro, dai contratti al Durc, ecco cosa cambia in 10 punti. Tutte le modifiche del Governo Renzi

Vittoria Patanè

22 Aprile 2014 - 16:14

Il Decreto Lavoro impone delle modifiche sostanziali. Dai contratti a termine a quelli di apprendistato e solidarietà, fino al Durc, vediamole una per una

Decreto Lavoro, dai contratti al Durc, ecco cosa cambia in 10 punti. Tutte le modifiche del Governo Renzi

Il Decreto Lavoro oggi in Parlamento consta di sei articoli suddivisi in due rami: il primo si occupa di modificare i contratti, dall’ormai celeberrimo contratto a termine a quello di apprendistato; il secondo si concentra sui servizi per il lavoro, sul durc e sui contratti di solidarietà.

I provvedimenti in esso contenuti stanno suscitando numerose polemiche, dal Nuovo Centrodestra e dal PDL che minacciano di non votarlo al PD che, di nuovo, si spacca e non riesce neanche stavolta a muoversi compatto.

Il Governo Renzi però non ha intenzione di rinunciare a quello che rappresenta de facto il pilastro del Jobs act presentato dal Premier mesi fa e con ogni probabilità chiederà la fiducia.

Vediamo dunque quali sono i dubbi, ma soprattutto i numerosi cambiamenti contenuti all’interno del Decreto Lavoro.

Casualità e acasualità
Uno dei punti cardine del Decreto riguarda la casualità o meglio, l’acasualità che rappresenta la modifica più sostanziosa apportata ai contratti a termine: il datore di lavoro non dovrà indicare i motivi per cui deciderà di porre fine al rapporto per i primi 36 mesi (precedentemente 12 mesi). In pratica l’acasualità verrà estesa per tutta la durata del contratto a termine.

Proroghe
Ma il nodo della discordia è rappresentato dal “settore proroghe”. Il DL originale dava la possibilità di effettuarne ben 8. Il Testo attualmente in Aula, modificato dalla Commissione Lavoro della Camera, riduce il numero di proroghe effettuabili a 5, ma nell’arco dei primi 3 anni. Inoltre, si propone a l’eliminazione del mantenimento dell’onere della prova riguardante la causale che giustifica la prosecuzione del rapporto.

Limite del 20%
Il Governo introduce un tetto massimo del 20% sui contratti a termine. Vale a dire che i lavoratori assunti con contratto a termine non potranno superare il 20% del totale. Si chiarisce che la misura si riverisce:

«al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione».

I datori di lavoro che impiegano da 1 a 5 dipendenti potranno in ogni caso stipulare contratti a termine. Nel caso in cui si verifichi una violazione del tetto del 20% i contratti a termine si trasformano in contratti a tempo indeterminato.

Regime transitorio
All’interno del Decreto sono contenute anche misure relative al regime transitorio. Il Governo specifica che la sanzione di conversione in contratto a tempo indeterminato in caso di violazione del limite del 20% non si applica ai contratti stipulati prima dell’approvazione del suddetto decreto. I limiti previsti per i contratti vigenti rimangono comunque in vigore ma, nel caso in cui non ci sia un tetto previsto dalla contrattazione collettiva il datore di lavoro potrà rientrare nel tetto del 20% entro il 31 dicembre 2014.

Lavoratrici madri
Il Decreto prevde che, per le lavoratrici madri il congedo di maternità sia incluso nel determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza.
Quest’ultimo sarà valido anche per le assunzioni con contratti a termine effettuate entro i 12 mesi successivi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a tempo determinato. Il datore di lavoro avrà infine l’obbligo di informare il dipendente sul diritto di precedenza tramite comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione.

Relazione
Dopo 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto, durante i quali il Governo effettuerà uno scrupoloso monitoraggio degli effetti che le misure avranno sul mercato del lavoro, l’Esecutivo presenterà al Parlamento una relazione dettagliata nella quale esporrà le conseguenze sull’occupazione e sui settori che hanno subito maggiori modifiche.

Piano Formativo
Il Decreto originale aveva eliminato il piano formativo scritto. Le modifiche apportate nei giorni scorso lo reintroducono, ma esso dovrà essere molto più sintetico e sarà inserito all’interno del contratto di apprendistato.

Stabilizzazione apprendisti
Torna di nuovo anche l’obbligo di stabilizzazione degli apprendisti che però viene ridotto al 20% e sarà valido solo per i datori di lavoro che impiegano più di 30 lavoratori.
I contratti collettivi nazionali potranno comunque prevedere quote di stabilizzazione differenti allo scopo di integrare la nuova norma con i ccnl vigenti.

Formazione
Per quanto riguarda i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il lavoratore avrà diritto ad una retribuzione basata sulle ore di lavoro effettivo e sulle ore di formazione effettuate almeno nella misura del 355 del monte complessivo. La formazione costerà dunque meno, ma il livello minimo potrà essere aumentato a discrezione delle parti in causa.

Rimane infine l’obbligo della formazione regionale. Le Regioni dovranno dunque comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell’offerta formativa pubblica.
Nel caso in cui la Regione non adempia all’onere entro 45 giorni, il datore di lavoro potrà considerarsi esonerato dall’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con quella per acquisire competenze di base e trasversali.

Elenco Anagrafico
Il Decreto prevede che i cittadini italiani, comunitari e stranieri soggiornanti in Italia, in cerca di lavoro e che intendono avvalersi dei servizi competenti, indipendentemente dalla residenza, vengano inseriti in un elenco anagrafico.
Lo stato di disoccupazione dovrà essere provato attraverso la presentazione dell’interessato presso il servizio competente in qualsiasi ambito territoriale dello Stato.

Durc
Anche le imprese potranno verificare, attraverso internet e in qualsiasi momento, la regolarità contributiva dei lavoratori nei confronti di INPS e Inail.
La risultanza dell’interrogazione è valida per tre mesi dalla data di acquisizione e sostituisce de facto il Durc.

Solidarietà
Il Governo affiderà a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di accesso ai benefici delle agevolazioni per i contratti di solidarietà.
Viene però innalzato il tetto di spesa da destinare a questo settore: da 5,16 milioni a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014.
Infine sono unificati al 35% le detrazioni contributive in tutte le Regioni.

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