Obblighi del datore di lavoro non delegabili: l’elenco completo

Isabella Policarpio

01/08/2019

08/11/2019 - 12:27

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Alcuni obblighi del datore di lavoro non possono mai essere delegati, tra questi la redazione del documento sulla valutazione dei rischi aziendali. Qui l’elenco completo e i dettagli del Testo Unico sulla sicurezza aziendale.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili: l’elenco completo

Il datore di lavoro ha molti obblighi nei confronti dei dipendenti, alcuni dei quali non possono mai essere delegati ad altri soggetti, interni o esterni all’azienda.

L’elencazione precisa e completa di cosa può essere delegato e cosa non può mai esserlo è contenuta nel D.Lgs 81/2008, ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico, il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi, con la formulazione della documentazione apposita, e la designazione del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

In merito al divieto di delega la legge è molto severa: in caso di trasferimento di compiti indelegabili la delega si considera nulla, quindi priva di effetti giuridici, con la conseguenza che il lavoratore dipendente non risponde penalmente dell’inadempimento degli obblighi trasferiti.

Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni, possono essere delegati gli obblighi di natura esecutiva ed attuativa.

Gli obblighi non delegabili del datore di lavoro

Il Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori (D.Lgs. n. 81 del 2008) ha riformato ed armonizzato le precedenti disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, conferendo al datore di lavoro precisi obblighi per assicurare lo svolgimento dell’attività in sicurezza. L’articolo 17 del Decreto indica che il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

  • la designazione del RSPP, ovvero il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi.

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, il datore di lavoro è tenuto ad analizzare i rischi aziendali, a pianificare le misure di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e a redigere il Documento di valutazione dei rischi, che poi deve essere firmato anche dal RSPP, dal RLS (Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza) e dal medico competente.

Invece, per la scelta e la nomina del RSPP, il datore di lavoro predisporre una lettera d’incarico. Il lavoratore prescelto deve avere i requisiti seguenti:

  • capacità specifiche alla natura dei rischi;
  • almeno il diploma di scuola media superiore;
  • aver frequentato il corso di formazione ad hoc, con attestato e verifica di quanto appreso.

Ci sono anche dei casi in cui il datore di lavoro può svolgere i compiti del Responsabile della Sicurezza della Prevenzione e Protezione in prima persona; ciò è possibile quando:

  • l’azienda artigiana o industriale non supera i 30 lavoratori;
  • l’azienda agricola o zootecnica non supera i 10 lavoratori;
  • l’azienda ittica non supera i 20 lavoratori;
  • altra azienda fino a 20 lavoratori.

Cosa succede in caso di delega?

Nonostante il divieto previsto dall’articolo 17, può accadere che il datore di lavoro deleghi ad un dipendente un obbligo indelegabile. In questo caso possono verificarsi due circostanze:

  • se al delegato vengono imputati fatti collegati con i poteri conferiti, la delega si considera valida solo in relazione ai compiti antinfortunistici delegabili, mentre per la restante parte la delega si considera nulla. Il dipendente delegato risponde penalmente solo dell’inadempimento dei compiti delegabili;
  • se la delega riguarda integralmente compiti non delegabili, il datore di lavoro non è liberato dalla responsabilità penale per l’inadempimento degli obblighi delegati.

Infatti, come precisato più volte dalla Suprema Corte di Cassazione, la legge 81/2008 prevede l’assoluta intrasferibilità dei compiti primari del datore di lavoro mentre gli obblighi di natura esecutiva sono trasferibili.

Ne deriva che la delega che investe le materie indelegabili è da considerarsi nulla e priva di effetti giuridici e non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro.

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