Contributi da ricongiunzione: ecco come fare domanda

Valentina Pennacchio

20/12/2013

Grazie ai contributi da ricongiunzione è possibile unificare presso un unico ente tutti i contributi del lavoratore. Ecco una breve guida con le indicazioni fornite dall’INPS.

Contributi da ricongiunzione: ecco come fare domanda

I contributi da ricongiunzione sono contributi accreditati a favore del lavoratore che ha richiesto l’unificazione (ricongiunzione appunto) di tutti i suoi contributi, maturati in differenti settori di lavoro, presso un unico fondo, al fine di ottenere un’unica pensione.

E’ possibile ricongiungere nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti tutti i contributi esistenti nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione obbligatoria o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

E’ consentita anche la ricongiunzione in Fondi diversi dal Fondo pensioni Lavoratori Dipendenti per il lavoratore che possa vantare periodi di iscrizione:

  • nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;
  • in forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria predetta;
  • nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.

Infine si possono ricongiungere i periodi di contribuzione esistenti presso le varie casse di previdenza per i liberi professionisti con quelli esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati o per lavoratori autonomi.

In materia è possibile consultare la Legge n. 122/2010.

Come fare domanda?

Il richiedente deve presentare la domanda di ricongiunzione presso la sede territorialmente competente dell’INPS, dell’Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà si esercita una sola volta, ma può essere esercitata una seconda volta nei seguenti casi:

  • dopo almeno dieci anni dalla prima, con almeno cinque anni di contribuzione per effettivo lavoro;
  • al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.

Quanto si paga?

La ricongiunzione è a titolo oneroso e l’onere è determinato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici.

L’importo da versare viene notificato, a mezzo raccomandata, dall’INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, in cui vengono indicate anche le modalità di versamento e i termini previsti.

Il pagamento può avvenire:

  • in unica soluzione entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento;
  • in forma rateale (la rateazione non può superare la metà dei mesi ricongiunti, prevede un primo versamento di importo pari a tre rate e comporta maggiorazione di interessi).

In quest’ultimo caso:

  • l’importo dell’onere da ricongiunzione deve essere maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente;
  • l’importo dell’onere deve essere suddiviso in rate mensili consecutive d’importo unitario non inferiore a 27 euro;
  • le prime tre rate devono essere versate in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica di accoglimento della domanda di ricongiunzione.

Il mancato pagamento dell’importo in unica soluzione o delle prime tre rate verrà considerato come rinuncia alla ricongiunzione, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.

L’interruzione del pagamento rateale dell’onere comporta l’annullamento dell’operazione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere presentata solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

Come si paga?

Il pagamento si esegue tramite i bollettini MAV inviati dall’INPS con il provvedimento di accoglimento, presso qualsiasi sportello bancario, senza costi aggiuntivi, e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.

Si può pagare altresì attraverso le seguenti modalità (comunicando il numero della pratica e il codice fiscale):

  • rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”:
    - tabaccherie che aderiscono al circuito Reti Amiche;
    - sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
    - tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca online.
  • online sul sito Internet (accedendo al Portale dei Pagamenti dalla home del sito dell’INPS e scegliendo poi la voce «riscatti ricongiunzioni e rendite»), utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
  • contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico (con carta di credito).

In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.

Novità 2013: il cumulo

Come spiega la circolare INPS n. 120 del 6 agosto 2013, la Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità) ha introdotto dal 1 gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che, gratuitamente ed esclusivamente per ottenere la pensione di vecchiaia secondo i requisiti previsti dalla Riforma Monti-Fornero (per conoscere le novità consulta la nostra Guida alla pensione 2014)

«consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione; tale facoltà può essere esercitata qualora i richiedenti non siano già titolari di trattamento pensionistico in una delle predette gestioni e non abbiano maturato i requisiti per il diritto al predetto trattamento pensionistico, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29».

Per informazioni più specifiche sugli effetti e le modalità operative, nonchè per le informazioni relative alla facoltà di recesso dalla ricongiunzione, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (ricongiunzione gratuita per i dipendenti ex Inpdap - Cpdel, Cpi, Cpug, Cps - cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 senza diritto a pensione), vi invitiamo a prendere visione della suddetta circolare.

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