Contribuenti minimi e regime forfetario, nessun acconto con scadenza 30 novembre per chi ha iniziato nel 2015

Francesco Oliva

26/11/2015

30/01/2016 - 16:04

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La scadenza degli acconti delle imposte del prossimo 30 novembre 2015 non riguarda i contribuenti minimi e quelli nel regime forfetario che hanno iniziato l’attività nel 2015. Ecco tutti i riferimenti normativi.

Contribuenti minimi e regime forfetario, nessun acconto con scadenza 30 novembre per chi ha iniziato nel 2015

Gli acconti delle imposte in scadenza il prossimo 30 novembre 2015 non sono dovuti dai contribuenti che hanno aperto la partita IVA nel 2015 con il regime dei minimi o il nuovo regime forfetario.
Com’è noto, invece, gli altri contribuenti titolari di partita IVA saranno tenuti al versamento degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e contributi INPS utilizzando i metodi di calcolo storico o previsionale.

Ecco un’analisi della situazione dei contribuenti minimi e nel regime forfetario che non devono versare alcun acconto di imposta, avendo iniziato l’attività nel 2015.

Acconti imposte scadenza 30 novembre 2015: contribuenti nel regime dei minimi

I contribuenti in regime dei minimi (DL 98/2011) devono versare gli acconti dell’imposta sostitutiva in scadenza il prossimo 30 novembre 2015.
L’imposta sostitutiva dei contribuenti in regime dei minimi segue le regole ordinarie in materia di IRPEF; di conseguenza, il secondo acconto andrà versato nella misura del 60% dell’imposta sostitutiva al 5%.
Tuttavia, è possibile che il secondo acconto dell’imposta sostitutiva non sia dovuto perché il contribuente minimo considerato è in perdita ovvero l’imposta sostitutiva maturata è inferiore ad euro 51,65.

Regime dei minimi e regime forfetario: nessun acconto imposte per chi ha iniziato nel 2015

Il secondo acconto delle imposte sui redditi in scadenza il prossimo 30 novembre 2015 non è dovuto dai contribuenti nel regime dei minimi (DL 98/2011) o nel regime forfetario (Legge 190/2014) che hanno aperto la partita IVA nel 2015.
Allo stesso modo, il contribuente che nel 2014 era nel regime ordinario e che, avendone i requisiti, è passato nel regime forfetario dal 1° gennaio 2015 non dovrà versare il secondo acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre 2015.

Acconto imposte non dovuto da contribuenti nel regime dei minimi e nel regime forfetario: i riferimenti normativi

Non sussiste nessun obbligo di versamento del secondo acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre 2015 per i contribuenti in regime dei minimi e nel regime forfetario che hanno aperto la partita IVA nel 2015.
A questo proposito, il riferimento normativo fondamentale è il DL 98/2011 che all’articolo 27 ha soppresso l’obbligo dei contribuenti minimi di versare gli acconti delle imposte utilizzando come riferimento di calcolo l’anno precedente (ancorché il contribuente non si trovasse all’interno del suddetto regime).

Con la soppressione di tale norma, si è determinata la conseguenza per cui nessun acconto è dovuto in caso di:

  • passaggio da regime ordinario a regime dei minimi;
  • passaggio da regime ordinario a regime forfetario;
  • inizio attività nel regime dei minimi o nel regime forfetario nel 2015.

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