Contratto a tempo determinato: come cambia con la modifica del decreto Dignità

Teresa Maddonni

23 Luglio 2021 - 15:32

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Il contratto a termine non sarà più come prima: il decreto Sostegni bis convertito in legge e approvato in via definitiva modifica il decreto Dignità cambiando la logica delle causali.

Contratto a tempo determinato: come cambia con la modifica del decreto Dignità

Contratto a tempo determinato: cambia con la modifica del decreto Dignità dopo l’esperienza della deroga alla causale per il rinnovo o proroga imposta dall’emergenza Covid.

In via definitiva il Senato ha approvato il decreto Sostegni bis di maggio ora legge che modifica il decreto Dignità (D.L. 87/2018) in merito proprio ai contratti a termine e l’elemento tanto dibattuto delle causali .

Il contratto a tempo determinato nella sua forma semplificata a oggi è previsto fino al 31 dicembre con il decreto Sostegni e dopo?

L’emendamento approvato per il nuovo testo modifica l’articolo 19 del decreto Dignità lasciando alla contrattazione collettiva la possibilità di scegliere quando si può attivare un contratto a termine.

La modifica del contratto a tempo determinato permette di superare in parte la rigida logica della causale, ovvero della motivazione per il rinnovo o la proroga dopo i 12 mesi fino a un massimo di 24 mesi e la conseguente mancata trasformazione dello stesso a tempo indeterminato.

Vediamo ora come cambia con la modifica del decreto Dignità il contratto a termine.

Contratto a tempo determinato: ecco come cambia con il decreto Sostegni bis

Il contratto a tempo determinato cambia con la riforma al decreto Dignità. Il decreto Sostegni bis definitivo modifica l’articolo 19 del decreto del 2018 che prevede che proroga e rinnovo del contratto a tempo determinato possano avvenire dopo un massimo di 12 mesi solo con una causale che rientri tra le seguenti stabilite per legge:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria.

Con il decreto Sostegni bis i contratti a tempo determinato si potranno attivare anche senza le 3 causali, ma se la contrattazione collettiva lo riterrà opportuno.

Saranno pertanto i contratti collettivi di qualunque livello, quindi nazionali, territoriali o anche aziendali, a definire le specifiche esigenze per un rinnovo di un contratto a termine.

Contratto a tempo determinato e modifica decreto Dignità

Per il contratto a tempo determinato, nei mesi scorsi, quando si doveva convertire in legge il primo decreto Sostegni, si pensava di fissare il limite massimo di 36 mesi per il rinnovo o proroga rispetto ai 24 oggi previsti.

Una proposta che era della sottosegretaria al Lavoro della Lega Tiziana Nisini. La stessa chiedeva due cose:

  • non computare per la durata dei contratti a tempo determinato le mensilità del periodo di emergenza sanitaria;
  • portare il limite massimo a 36 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati entro il 31 dicembre 2022.

Nelle idee di riforma precedenti si parlava dell’eliminazione delle causali che tuttavia rimangono. Le forze politiche della maggioranza come PD e Forza Italia si sono sempre dette favorevoli alla modifica del decreto Dignità che ora in parte, con il decreto Sostegni bis, diventa realtà.

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