Tra i decreti attuativi del Jobs Act di prossima emanazione anche l’atteso riordino dei contratti: ecco come cambieranno Cocopro, apprendistato e contratti a termine.
Al Consiglio dei Ministri del prossimo 20 Febbraio arriverà anche il terzo dei decreti attuativi del Jobs Act, il provvedimento dedicato al riordino dell’attuale disciplina contrattuale che dovrebbe mettere in campo consistenti novità relativamente ai cocopro, ai contratti di apprendistato, al contratto a tempo determinato e a molte altre tipologie di contratto che interessano un numero minore di lavoratori.
L’obiettivo di massima del governo è la semplificazione dell’attuale scenario contrattuale sia attraverso una riduzione delle tipologie attualmente esistenti, sia attraverso una riduzione degli obblighi a cui il datore di lavoro deve adempiere.
Contratto a tempo determinato
Si tratta della tipologia contrattuale sulla quale è già intervenuto il decreto Poletti, emanato nella scorsa primavera.
Nella disciplina attualmente in vigore i contratti a tempo determinato possono durare fino a un massimo di 36 mesi e possono prevedere un numero massimo di 5 rinnovi. Dallo scorso anno è stato abolito l’obbligo di causale ovvero l’obbligo di motivare il rinnovo del contratto a tempo determinato, a carico del lavoratore.
Questa tipologia di contratto, che interessa circa 2500000 lavoratori potrebbe subire le seguenti modifiche:
- il numero delle proroghe consentite potrebbe essere ridotto a 3;
- la durata massima dei contratti a tempo determinato acausali potrebbe essere ridotta da 36 a 24 mesi;
Contratto di Apprendistato
Nella disciplina attuale è previsto che le piccole imprese (con un numero di dipendenti inferiore a 9) non paghino i contributi dovuti per gli apprendisti che assumono.
L’ordinamento attualmente vigente prevede tre forme di apprendistato, per la qualifica, apprendistato professionalizzante e apprendistato di alta formazione.
Il contratto di apprendistato, che interessa attualmente più di mezzo milione di lavoratori, potrebbe essere modificato attraverso due differenti interventi:
- riduzione degli adempimenti normativi per l’attivazione di contratti di apprendistato per la qualifica e per l’apprendistato di alta formazione;
- Sconto totale dei contributi dovuti per gli apprendisti dalle aziende con meno di 9 dipendenti;
Cocopro e Cococo
Si tratta di una tipologia di contratto di lavoro parasubordinato, per cui è necessaria la forma scritta. Nel caso in cui non venga esplicitato il progetto sul quale il lavoratore è chiamato a operare, il rapporto di lavoro è considerato comunque subordinato.
Per questa tipologia contrattuale che interessa attualmente oltre mezzo milione di lavoratori, e che è stata già ampiamente disincentivata dalla L. 92/2012, attraverso restrizioni normative e aggravi contributivi per il datore di lavoro, potrebbe essere prevista una graduale abolizione che dovrebbe condurre alla soppressione dei contratti di collaborazione a progetto già dal 1 Gennaio 2016.
Ritenuta d’Acconto e prestazioni occasionali
Nella disciplina attuale le prestazioni occasionali e accessorie possono essere svolte per qualsiasi attività commerciale e da qualsiasi soggetto purché i guadagni conseguiti rimangano al di sotto dei 5000 euro annui e al di sotto dei 2000 euro annui nel caso in cui il datore di lavoro sia un professionista o un imprenditore.
Questa tipologia contrattuale, utilizzata attualmente da oltre 600000 lavoratori, potrebbe essere gradualmente abolita attraverso un ricorso sempre più esteso ai voucher per il lavoro accessorio. Quest’ultima tipologia contrattuale dovrebbe subire una sostanziale semplificazione che la renda maggiormente appetibile e ne introduca l’utilizzo in tutti i settori lavorativi. Anche i limiti monetari attualmente vigenti potrebbero essere rivisti al rialzo.
Contratto a chiamata
Il contratto a chiamata che non è una vera e propria tipologia contrattuale ma una modalità di prestazione del lavoro, intermittente, che viene prevista da taluni contratti collettivi o in specifici comparti produttivi o professioni, potrebbe essere sostituto da forme di part-time verticale. Il contratto a chiamata potrebbe essere, tuttavia, mantenuto nei settori che ne fanno ad oggi un utilizzo maggiore, ovvero nella ristorazione e nel commercio.
Tra le forme contrattuali di cui si prevede una definitiva abolizione vi sono anche il contratto di associazione in partecipazione e lavoro ripartito o job sharing.
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