Cartella esattoriale Equitalia: è annullabile? Scopriamo come funziona

Valentina Pennacchio

10/02/2013

Cartella esattoriale Equitalia: è annullabile? Scopriamo come funziona

La Cartella esattoriale di Equitalia è annullabile? La Legge di Stabilità (legge n. 228/2012) ne ha previsto la sospensione in taluni casi. Scopriamo come il contribuente può agire tenendo conto sia delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità, sia quelle della direttiva dell’Equitalia n. 2/2013 dell’11 gennaio.

Quando può essere sospesa?

La Cartella esattoriale di Equitalia (per approfondimenti Cartella esattoriale Equitalia: come funziona il ricorso?) può esser sospesa quando il cittadino presenta una dichiarazione nella quale si attesta il verificarsi delle seguenti condizioni:

  • la cartella esattoriale è soggetta alla prescrizione o alla decadenza del credito;
  • vi è un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • vi è una sospensione amministrativa dell’ente creditore o giudiziale;
  • in caso di una sentenza che ha annullato, totalmente o parzialmente, la pretesa dell’ente creditore perché emessa in un giudizio a cui il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un versamento già effettuato in favore dell’ente creditore;
  • per qualunque causa di non esigibilità del credito.

Modalità di presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal contribuente per mezzo delle seguenti modalità:

  • fax;
  • raccomandata;
  • sportelli Equitalia;
  • online (tramite il sito, bisogna selezionare “Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti”).

L’ente creditore (il titolare della somma richiesta) dovrà poi verificare la documentazione e comunicare l’esito sia ad Equitalia, sia al contribuente. Ad Equitalia dovrà essere indicato l’ipotetico provvedimento di:

  • sgravio del debito;
  • sospensione del debito;
  • annullamento del debito;
  • mantenimento del debito e ripresa dell’attività di riscossione, qualora la dichiarazione risulti inidonea;
  • sanzionatorio in caso di documentazione falsa, dal 100% al 200% dell’importo con un minimo di 258 euro.

Tempistiche di presentazione della domanda

La dichiarazione deve essere inoltrata entro 3 mesi dalla notifica dell’atto di riscossione che si contesta e deve essere corredata da un documento di riconoscimento, nonché da un’idonea e giustificata documentazione. Il modello per la dichiarazione è disponibile presso gli sportelli Equitalia o cliccando:

Qualora l’ente creditore entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione non comunichi l’esito negativo o positivo dell’istanza del contribuente, l’importo contestato viene annullato di diritto.

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