Capital gain: cos’è e come si calcola?

Francesco Oliva

05/01/2018

17/05/2018 - 10:25

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Calcolo capital gain e tassazione fiscale delle plusvalenze.

Capital gain: cos’è e come si calcola?

Come si fa il calcolo del capital gain, noto anche come plusvalenza o guadagno in conto capitale?

Il capital gain è dato dalla differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto di un determinato strumento finanziario.

Nel linguaggio comune spesso il capital gain viene associato esclusivamente ai titoli azionari; in realtà il capital gain può essere realizzato scambiando anche altri strumenti finanziari ovvero quote societarie, valute, obbligazioni o titoli di Stato.

Il capital gain è una forma di rendimento di un titolo finanziario ma non l’unica; un titolo finanziario, infatti, può remunerare il suo possessore anche attraverso gli interessi o i dividendi.

Ecco un’analisi dettagliata del capital gain con metodologie di calcolo, base imponibile, istruzioni per la dichiarazione dei redditi e gli eventuali versamenti da eseguire con modello F24.

Capital gain: come si calcola? Calcolo del rendimento assoluto e percentuale

Il capital gain è dato quindi dalla differenza positiva tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto di un determinato strumento finanziario.

Il capital gain si realizza solo in caso di plusvalenza per il titolare dello strumento finanziario considerato.

Se, ad esempio, il signor Rossi possiede un’azione acquistata a 10 euro e la rivende a 12, egli ottiene un capital gain (plusvalenza) di 2.

Il capital gain può essere calcolato in due modi:

  • calcolo del rendimento assoluto del capital gain;
  • calcolo del rendimento percentuale del capital gain.

Il rendimento assoluto del capital gain si calcola mediante la semplice differenza in valore assoluto tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dello strumento finanziario considerato.

Per calcolare il rendimento percentuale del capital gain occorre, invece, rapportare tale differenza (il rendimento assoluto) al prezzo di acquisto.

Nell’esempio precedente il rendimento assoluto del capital gain è pari a 2 euro mentre il rendimento percentuale è pari al 20%.

Capital gain: trattamento fiscale e calcolo della base imponibile

Il trattamento fiscale del capital gain in Italia varia a seconda del soggetto che realizza il guadagno in conto capitale o utile di capitale.

Fiscalmente il capital gain rientra nella categoria reddituale dei redditi diversi, ovvero quei redditi prodotti dalle persone fisiche che si trovano nella situazione prevista dall’articolo 67 lett. c e c-quinquies del TUIR.

Per le imprese (individuali e societarie) le norme sul bilancio di esercizio impongono la rilevazione dei capital gain ovvero delle plusvalenze conseguite nell’ambito dell’attività imprenditoriale svolta. In questo caso, la categoria reddituale cui ricondurre il capital gain è quella dei redditi d’impresa, con riferimento particolare all’applicazione delle regole previste dagli articoli 86 e 87 del TUIR (tassazione plusvalenze patrimoniali e partecipatin exemption).

La base imponibile fiscalmente è data dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo fiscale dello strumento considerato.

Capital gain: dichiarazione dei redditi e versamenti

Per le persone fisiche che realizzano un capital gain o guadagno in conto capitale occorre prestare particolare attenzione al regime fiscale scelto al momento dell’acquisto dello strumento finanziario considerato.

Se si è scelto il regime dichiarativo, l’investitore riceve il capital gain al lordo delle imposte per cui sarà sua cura calcolare e versare le imposte secondo le scadenze previste per la dichiarazione dei redditi.
L’investitore dovrà, in particolare, ricostruire il proprio portafoglio finanziario seguendo il metodo LIFO (last in first out = l’ultimo a entrare è il primo a uscire), determinando sia il rendimento ottenuto che le imposte da versare.

Se, invece, l’investitore ha optato per il regime del risparmio amministrato, allora sarà l’intermediario finanziario a calcolare la ritenuta d’acconto alla fonte. Sull’investitore non graveranno ulteriori obblighi fiscali in quanto devono essere gli stessi intermediari finanziari (banche, SIM, ecc.) a segnalare il rapporto di amministrazione all’Agenzia delle Entrate (vedi articolo 7 d.p.r. 605/1973).

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