Regime contributivo per calcolo della pensione, come funziona e chi riguarda

Simone Micocci

5 Luglio 2023 - 16:28

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Come funziona il calcolo della pensione per la quota del contributivo? E quando vanno in pensione i contributivi puri? Facciamo chiarezza.

Regime contributivo per calcolo della pensione, come funziona e chi riguarda

Dal 1° gennaio 1996, per effetto della riforma Dini (Legge 8 agosto 1995, n. 335) sono cambiate le regole per il calcolo della pensione con l’introduzione del cosiddetto regime - o sistema - contributivo.

Troppo premiante il sistema retributivo utilizzato fino ad allora, in quanto tendeva a valorizzare perlopiù gli ultimi anni di lavoro trascurando così lo storico contributivo del lavoratore. Un sistema che stava diventando insostenibile per lo Stato - in quanto era possibile che un pensionato percepisse più di quanto effettivamente versato in carriera - e per questo motivo si è deciso di cambiare e di passare a un regime più verosimile.

Con il sistema contributivo, che si applica quindi a partire dal 1° gennaio 1996 (e in alcuni casi dal 1° gennaio 2012) si tiene conto infatti dei soli contributi versati, i quali vengono trasformati in pensione applicando un coefficiente tanto più vantaggioso quanto più si ritarda l’accesso alle pensione.

I coefficienti di trasformazione vengono rivisti ogni due anni (l’ultimo aggiornamento risale al 1° gennaio 2023), quindi ogni biennio cambiano anche le regole per il calcolo della pensione per la quota riferita al contributivo.

Ma con l’introduzione del sistema contributivo non sono cambiate solamente le regole per il calcolo dell’assegno: a seconda del regime di appartenenza - ossia se ci sono contributi versati prima del 1° gennaio 1996 - cambiano infatti anche i criteri per l’accesso alla pensione. Per i contributivi puri - quindi per chi ha un’anzianità assicurativa successiva al 1° gennaio 1996 - si applicano infatti delle regole differenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata; questi, inoltre, sono esclusi da alcune agevolazioni, come ad esempio dalle tre Deroghe Amato, da Quota 41 e dall’integrazione al trattamento minimo della pensione.

A tal proposito, ecco una guida su come funziona il sistema contributivo, sia per quanto riguarda il calcolo che per le regole del collocamento in quiescenza.

Cos’è il sistema contributivo

È la legge 335/1995 - la cosiddetta Legge Dini - ad attuare la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che introduce il calcolo contributivo della pensione, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La transizione al modello contributivo è stata poi completata con l’entrata in vigore del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, la cosiddetta riforma Fornero. Questo sistema ha esteso l’applicazione del regime contributivo anche a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con l’applicazione di un calcolo “pro rata”.

Riassumendo, oggi sono interamente nel regime contributivo coloro che hanno un’anzianità assicurativa successiva al 1° gennaio 1996. Chi può vantare contributi anche nel periodo precedente rientra invece nel sistema misto, così suddiviso:

  • regime retributivo per la parte antecedente al 1° gennaio 1996;
  • regime contributivo per la parte successiva al 1° gennaio 1996.

Piccola differenza per coloro che invece alla data del 31 dicembre 1995 hanno maturato 18 anni di contributi. Per questi il retributivo si estende fino al 31 dicembre 2011, con il contributivo che dunque subentra dal 1° gennaio 2012.

Come anticipato, questo è un sistema che garantisce sostenibilità alla spesa pensionistica, in quanto vengono previste regole più severe per andare in pensione, così come un calcolo più svantaggioso dell’assegno.

Andare in pensione con il regime contributivo

Coloro che rientrano interamente nel regime contributivo della pensioni, quindi chi ha iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 e non può vantare contributi nel periodo antecedente, possono accedere alla pensione secondo quanto stabilito dalla Legge Fornero. Nel dettaglio, le opzioni a loro disposizione sono:

  • pensione di vecchiaia: oltre ai 67 anni di età e ai 20 anni di contributi richiesti per la generalità dei lavoratori, i contributivi puri devono anche soddisfare un requisito economico, ossia l’importo della pensione maturata non deve essere inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale;
  • pensione anticipata: per i contributivi puri valgono le stesse regole previste per gli altri lavoratori. Serve dunque aver maturato 42 anni e 10 mesi di contributi (uomini), o 41 anni e 10 mesi di contributi (donne);
  • pensione di vecchiaia contributiva: per i contributivi puri ci sono poi delle opzioni di pensionamento a loro riservate. Una di queste è la pensione di vecchiaia contributiva, alla quale si può accedere con 5 anni di contributi e al compimento dei 71 anni di età;
  • pensione anticipata contributiva: al pari, vi è un’opzione contributiva per la pensione anticipata. Questa prevede 64 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno di importo non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale.

Anche per i contributivi puri, comunque, vi è la possibilità di godere di misure di flessibilità che anticipano l’accesso alla pensione. È il caso ad esempio dell’Ape Sociale, come pure di Quota 103; non possono invece accedere a Quota 41 riservata ai precoci.

Calcolo della pensione con il regime contributivo

Maggiormente rilevanti sono gli effetti che l’introduzione del contributivo al posto del retributivo ha avuto sul calcolo della pensione.

Con il retribuito l’importo della pensione viene calcolato facendo una media delle migliori retribuzioni percepite dal lavoratore durante gli ultimi anni di lavoro, sulla quale si applica la relativa aliquota di rendimento. Questo sistema, però, si applica solamente per la quota di contributi accreditata entro il 31 dicembre 1995.

Invece, per coloro che entro questa data hanno maturato almeno 18 anni di contributi, il sistema retributivo si applica fino alla quota maturata entro il 31 dicembre del 2011. Anche per coloro che pur avendo versato dei contributi prima della suddetta data non raggiungono i richiesti 18 anni si applica il sistema misto. In tal caso, però, per i contributi versati prima del 31 dicembre 1995 si applica il sistema retributivo, mentre per quelli maturati successivamente il metodo contributivo.

Non è un segreto che il calcolo con il metodo contributivo sia meno conveniente rispetto a quello retributivo, ma per quale motivo? Mentre con il metodo retributivo si tiene conto delle migliori retribuzioni percepite dal pensionato nel corso della sua carriera lavorativa, con quello contributivo l’importo della pensione è determinato esclusivamente dai contributi effettivamente maturati.

Per questo sistema di calcolo, infatti, si moltiplica il montante contributivo individuale del lavoratore per il coefficiente di trasformazione (fissato ogni due anni dall’Inps) relativo all’età del lavoratore e alla decorrenza della pensione.

Nel dettaglio, per calcolare la pensione con il sistema contributivo si procede con:

  • moltiplicare la retribuzione pensionabile annua con l’aliquota di computo, ossia la percentuale della retribuzione pensionabile che ogni anno viene accantonata come contribuzione ai fini previdenziali (ad esempio per i lavoratori dipendenti è pari al 33%);
  • moltiplicare il tutto per il tasso di rivalutazione annuo. Come disposto dalla riforma Dini, infatti, il montante contributivo è annualmente rivalutato in base all’andamento della crescita nominale del Pil negli ultimi 5 anni.

Infine, il montante previdenziale rivalutato in base ai tassi di rendimento viene trasformato in assegno pensionistico con l’applicazione di un coefficiente di trasformazione che, come vedremo di seguito, viene stabilito ogni due anni.

Coefficienti di trasformazione calcolo contributivo della pensione

Una volta che il lavoratore maturerà i requisiti per la pensione, quindi, il montante contributivo sarà moltiplicato per il coefficiente di trasformazione. È grazie a quest’ultimo, quindi, che il montante contributivo del lavoratore viene trasformato in pensione annua. Per capire quale sarà l’importo mensile, quindi, basterà dividere il risultato ottenuto con il calcolo contributivo per 13 mensilità.

Come anticipato il coefficiente di variazione varia a seconda dell’età anagrafica del lavoratore che accede alla pensione; si parte da 57 anni fino ai 71 e più l’età aumenta e maggiormente elevato sarà il relativo coefficiente di trasformazione.

Andare in pensione più tardi, quindi, permetterà al lavoratore di avere un assegno pensionistico più elevato.

La riforma Fornero ha stabilito che - così come i requisiti per il pensionamento - i coefficienti di trasformazione debbano essere aggiornati ogni due anni in virtù dell’adeguamento previsto con le speranze di vita rilevate dall’Istat.

L’ultimo aggiornamento risale al 1° gennaio dell’anno in corso e come possiamo vedere dalla tabella successiva c’è stato un incremento rispetto agli anni precedenti; questo perché i coefficienti di trasformazione variano a seconda della variazione delle speranze di vita, negativa dopo il periodo del Covid.

Età Coefficienti di trasformazione 2016-2018* Coefficienti di trasformazione 2019-2020* Coefficienti di trasformazione 2021-2022* Coefficienti di trasformazione 2023-2024*
57 4,246 4,200 4,186 4,270
58 4,354 4,304 4,289 4,378
59 4,447 4,414 4,399 4,493
60 4,589 4,532 4,515 4,615
61 4,719 4,657 4,639 4,744
62 4,856 4,790 4,770 4,882
63 5,002 4,932 4,910 5,028
64 5,159 5,083 5,060 5,184
65 5,326 5,245 5,220 5,352
66 5,506 5,419 5,391 5,531
67 5,700 5,604 5,575 5,723
68 5,910 5,804 5,772 5,931
69 6,135 6,021 5,985 6,154
70 6,378 6,257 6,215 6,395
71 6,378 6,513 6,466 6,655

* Valore percentuale

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