Bonus asilo nido: spetta anche se la struttura rimborsa la retta. La sentenza

Teresa Maddonni

2 Agosto 2021 - 12:17

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Il bonus asilo nido deve essere pagato dall’INPS anche se la scuola frequentata dal bambino ha rimborsato la retta durante il lockdown del 2020. Lo stabilisce una sentenza del Tribunale di Chieti.

Bonus asilo nido: spetta anche se la struttura rimborsa la retta. La sentenza

Bonus asilo nido: spetta anche se la struttura rimborsa la retta pagata secondo la sentenza 1198 del Tribunale di Chieti depositata il 21 luglio.

L’INPS deve corrispondere ai genitori il bonus nido anche per i mesi del lockdown e anche se l’asilo ha provveduto a rimborsare la retta.

Il caso portato in Tribunale è quello di due madri alle quali l’Istituto aveva negato il bonus nido per i mesi di aprile e maggio 2020 perché la struttura era chiusa. In alcuni casi le strutture hanno provveduto a rimborsare quanto pagato.

Ricordiamo che il bonus nido funziona in modo tale che, presentando le fatture della retta pagata, le famiglie possano ricevere il rimborso dall’INPS fino a un massimo di 3.000 euro in base al valore dell’ISEE. Vediamo cosa ha stabilito nel dettaglio sul bonus asilo nido la sentenza del Tribunale di Chieti.

Bonus asilo nido: spetta anche i caso di rimborso dalla struttura

Il bonus nido nel caso delle due madri che si sono viste rifiutare il rimborso dall’INPS per i mesi di aprile e maggio 2020 perché l’asilo era chiuso per Covid è comunque dovuto secondo il Tribunale di Chieti.

Come riporta Il Sole 24 Ore secondo l’INPS il Covid sarebbe la causa che ha determinato la risoluzione del contratto. In alcuni casi l’asilo è andata anche a rimborsare integralmente la retta ai genitori che avevano già richiesto il bonus nido 2020.

Per il Tribunale, come riporta il quotidiano economico, “i rapporti tra le parti non rilevano per l’erogazione del bonus, visto che non vi era stato alcun accertamento giudiziale della risoluzione del contratto in contraddittorio con l’asilo”.

Per il Tribunale inoltre:

  • il rapporto tra genitori e asilo nido non può essere sindacato dall’INPS;
  • gli unici requisiti per ottenere il bonus nido sono l’iscrizione e il pagamento della retta e non è prevista quindi come discriminante la chiusura o meno della struttura;
  • le ricorrenti avevano pagato la retta e prodotto la documentazione per il bonus nido, ma avevano anche usufruito dei servizi di didattica a distanza della struttura il che dimostra la continuità del rapporto.

In particolare durante il lockdown alcuni asili nido prevedevano il pagamento della retta nonostante la chiusura già come clausola nel contratto, in altri casi anche se assente non hanno previsto il pagamento pur erogando servizi in Dad. In altri casi ancora hanno provveduto con il lockdown al rimborso, altri hanno chiesto il pagamento integrale.

Il Tribunale di Chieti ha stabilito che anche quando la retta è stata rimborsata dalla struttura l’INPS deve pagare il bonus asilo nido.

Bonus asilo nido anche in caso di chiusura: lo aveva stabilito l’INPS

L’INPS lo scorso anno con il messaggio n.1447 del 1° aprile aveva stabilito la cumulabilità tra il bonus nudo e il bonus baby sitter per l’emergenza.

Nel medesimo messaggio INPS specificava che per ottenere il bonus nido non occorreva produrre la documentazione necessaria per i mesi di chiusura per attestare l’effettiva frequenza del bambino.

Con il medesimo messaggio l’INPS aveva anche stabilito che restava fermo “il diritto a percepire il rimborso per il pagamento della retta dell’asilo per le mensilità riferite al periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, sulla base della documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa”.

La sentenza del Tribunale di Chieti, come abbiamo visto, va oltre e il bonus nido spetta anche in caso di precedente rimborso da parte dell’asilo.

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