Bonus IRPEF 2016 del 20% per chi compra casa e poi affitta

Francesco Oliva

15 Marzo 2016 - 08:15

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Agevolazioni fiscali IRPEF 20% per chi compra casa e poi affitta alle condizioni previste dalla Legge. Ecco tutti i vantaggi fiscali previsti per chi compra casa e poi affitta.

Bonus IRPEF 2016 del 20% per chi compra casa e poi affitta

E’ operativa l’agevolazione fiscale del bonus IRPEF 20% a favore dei proprietari di casa che acquistano al fine di dare l’immobile in affitto a condizioni agevolate.
Il bonus IRPEF 20% è stato reso operativo con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 8 dicembre del decreto interministeriale 8 settembre 2015 attuativo dell’articolo 21, comma 6, del Decreto Legge 133/2014, convertito dalla Legge 164/2014.
Si tratta della normativa in materia di deduzione IRPEF 20% per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione.

Ecco i punti principali del bonus IRPEF 20% per i proprietari di casa che concedono l’immobile in affitto a condizioni agevolate.

Bonus IRPEF 20% per chi compra, costruisce o ristruttura casa per darla in affitto a condizioni agevolate: oggetto del bonus

Il bonus IRPEF 20% per i contribuenti che acquistano, costruiscono o ristrutturano un’unità immobiliare per poi darla in affitto consiste in una deduzione fiscale di 8 anni dal reddito complessivo imponibile IRPEF delle persone fisiche.

L’agevolazione fiscale opera quindi in forma di deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF del contribuente persona fisica ed ha una durata di 8 periodi d’imposta.

Bonus IRPEF 20% per chi compra, costruisce o ristruttura casa per darla in affitto a condizioni agevolate: i requisiti

Affinché il contribuente possa ottenere il bonus IRPEF 20% sull’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un’unità immobiliare da dare in affitto è necessario che sussistano i seguenti requisiti fondamentali:

  • l’unita’ immobiliare acquistata sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e purche’ tale periodo abbia carattere continuativo; il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
  • l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al G decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
  • il canone di locazione non sia superiore a quello indicato nella convenzione di cui all’ articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero non sia superiore al minore importo tra il canone definito ai sensi dell’ articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e quello stabilito ai sensi dell’articolo 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  • non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario (di conseguenza, l’agevolazione fiscale del bonus IRPEF al 20% non è ammessa per la locazione tra genitori e figli).

Bonus IRPEF 20% per chi compra, costruisce o ristruttura casa per darla in affitto a condizioni agevolate: il periodo di applicazione

Affinché il contribuente possa ottenere il bonus IRPEF 20% sull’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un’unità immobiliare da dare in affitto l’acquisto o la ristrutturazione devono essere effettuati tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017.
Il contratto di locazione, inoltre, deve essere stipulato entro 6 mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione.

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